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2013-03-13Con il DPR. 380/01 (Testo Unico Edilizia) si sono sanciti alcuni aspetti specifici del settore Urbanistico, tra cui quello del Permesso di Costruire (capo II), che ha sostituito la precedente Concessione Edilizia (legge Bucalossi n.10/77) e la più vecchia Licenza Edilizia (legge n. 1150/42).
Oltre al Permesso di Costruire, in questi ultimi anni sono stati associati nuovi indirizzi procedurali come la DIA e la SCIA, aventi lo scopo di razionalizzare i tempi burocratici e quindi di offrire, al cittadino, un migliore servizio.
Dal momento in cui è rilasciato il Permesso di Costruire (articolo 15), il Titolare del provvedimento, ha tempo un anno per iniziare i lavori e tre anni per portarli a compimento.
Questa regola diventa di fondamentale importanza se, nel corso dell'esecuzione dei lavori, intervengono cause che determinano un rallentamento o interruzione dell'attività edilizia.
Per questi casi la legge stabilisce la possibilità di una proroga (art. 15, comma due, Testo Unico Edilizia) dei termini di scadenza, purché la richiesta sia giustamente motivata e per fatti estranei alla volontà del Titolare del provvedimento.
A questa definizione ne è seguita una vasta interpretazione giuridica a seguito di Sentenze della Corte di Cassazione o dei TAR Regionali che si sono espressi su casi distinti.
Tra questi, si pone l'accento su una delle cause più comuni, riguardante l'interruzione o il rallentamento dei lavori per mancanza di risorse finanziarie, aspetto tra l'altro molto comune in un periodo di recessione economica come quella che si sta vivendo.
Leggendo i vari provvedimenti si tende a escludere questa motivazione interpretando la dinamica come un episodio che rientra nella sfera personale e quindi non imputabile a fattori esterni.
Un altro motivo di diniego, nella concessione della proroga, si ha nel caso di variazione degli strumenti urbanistici che si pongono in netto in contrasto con quelli precedenti, che hanno comportato il rilascio del Permesso di Costruire.
Su questa motivazione si è espressa la Sentenza della Corte di Cassazione n°19101 del 12 maggio 2008, che ha determinato l'inapplicabilità di questo procedimento.
Anche la presentazione di eventuali varianti in corso d'opera, non interrompe la scadenza dei termini, costringendo il Titolare del vecchio provvedimento a presentare un altro progetto di completamento delle opere.
È evidente che su quest'argomento, in assenza di un adeguato ordinamento urbanistico, vi saranno nuovi pronunciamenti che verteranno su varie interpretazioni di natura giuridica.
Tuttavia, rimane da considerare, che spetta alle Amministrazioni Comunali il compito di valutare le varie motivazioni e di concedere il tempo necessario che, a rigor di logica, dovrebbe limitarsi a qualche mese.
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