In questo blog ci occupiamo spesso di sentenze che affrontano il tema dell?uso dei beni condominiali
In questo blog ci occupiamo spesso di sentenze che affrontano il tema dell'
uso dei beni condominiali.
Quando è lecito e quando, invece, è illegittimo? Nel rispondere affermiamo spesso che
l'uso dei beni condominiali è disciplinato dall'art. 1102 c.c. dettato in materia di comunione ma applicabile anche al condominio in ragione di quanto statuito dall'
art. 1139 c.c. Ciò detto
vale la pena domandarsi: perchà proprio l'art. 1102 c.c.? Il succitato art. 1139 c.c., infatti, non è che richiami espressamente tale norma ma fa un
generico richiamo a quelle dettate in materia di comunione; così, ad esempio, per il tenore della medesima è sicuro che non può considerarsi applicabile al condominio l'art. 1101 c.c. Quanto al tema che ci occupa, vale a dire l'uso dei beni comuni, la ragione è stata spiegata di recente dalla
Suprema Corte di Cassazione. Si legge in
una sentenza dello scorso 21 dicembre che i
n considerazione della peculiarità del condominio degli edifici, caratterizzato dalla coesistenza di una comunione forzosa e di proprietà esclusive, il godimento dei beni, degli impianti e dei servizi comuni è in funzione del diritto individuale sui singoli piani in cui è diviso il fabbricato: dovendo i rapporti fra condomini ispirarsi a ragioni di solidarietà, si richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione, dovendo verificarsi - necessariamente alla stregua delle norme che disciplinano la comunione - che l'uso del bene comune da parte di ciascuno sia compatibile con i diritti degli altri (v. Cass. 30 maggio 2003 n. 8808; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4617; 24 giugno 2008 n. 17208; Cass. 9 giugno 2010 n. 13879) (
Cass. 21 dicembre 2011, n. 28025).
In questo contesto, perciò, prosegue la Corte trova applicazione
la disciplina che regola in modo particolare e specifico il godimento e l'utilizzazione dei beni comuni, per cui occorre fare riferimento all'art. 1102 c.c., applicabile ai sensi del'art. 1139 c.c. al condominio che, nello stabilire i poteri ed i limiti di ciascun partecipante nell'uso dei beni comuni, fissa al tempo stesso le condizioni di liceità della condotta del comunista (
Cass. 21 dicembre 2011, n. 28025).
Da qui
la precisazione secondo cui
con riferimento al condominio la norma consente, infatti, la più intensa utilizzazione dei beni comuni in funzione del godimento della proprietà esclusiva, purchà il condomino non alteri la destinazione del bene e non ne impedisca l'altrui pari uso.In altri termini, l'estensione del diritto di ciascun comunista trova il limite nella necessità di non sacrificare ma di consentire il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri partecipanti (v. Cass. 1 agosto 2001 n. 10453; 14 aprile 2004 n. 7044; Cass. 6 novembre 2008 n. 26737; Cass. 18 marzo 2010 n. 6546) (Cass. 21 dicembre 2011, n. 28025). Come dire: la disciplina dell'
art. 1102 c.c. si applica anche al condominio perchà il suo contenuto è compatibile con la natura dei beni condominiali, ossia quella di essere cose di proprietà di più persone.