Il verbale assembleare dev'essere considerato valido o invalido, ad esempio se il verbale non riporta il nominativo ed i millesimi dei favorevoli e dei contrari.
Spesso ci viene chiesto se un determinato verbale assembleare dev'essere considerato valido o invalido e il perché della nostra risposta.
EsempioDomanda:
il verbale non riporta il nominativo ed i millesimi dei favorevoli e dei contrari ad una deliberazione, che cosa possiamo fare?
Risposta: potete impugnare quel verbale che è da considerarsi annullabile.
Il perché è stato spiegato egregiamente in una sentenza resa nell'ottobre del 2011 dal Tribunale di Modena.
Si legge in questa pronuncia che l'ultimo comma dell'art. 1136 c.c. prescrive che delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dal'amministratore.
La compilazione del verbale d'assemblea deve rispettare un minimo di regole, fondamentali per verificare i presupposti di validità della deliberazioni.
Così, ad esempio, tra gli elementi necessari vi è l'indicazione dei presenti e del loro voto al fine di verificare, tra le altre cose, il rispetto delle maggioranze necessarie in relazione alla decisione adottata.
In ragione di queste considerazioni, e ribadendone la pregnanza in relazione alla validità delle delibere, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato:
che non è conforme alla disciplina indicata omettere di riprodurre nel verbale l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al condominio (Cass.; 19 ottobre 1998, n. 10329; 29 gennaio 1999, n. 810);
che la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore o contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall'art. 1136 cod. civ., né potendo essere attribuita efficacia sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale quorum da parte del condomino dissenziente, a carico del quale non è stabilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza (Cass. 22 gennaio 2000, n. 697);
che è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote (Cass. Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806).
Di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito i vari motivi per i quali si rende necessaria l'identificazione dei condomini assenzienti e dissenzienti (Cass. 10 agosto 2009, n. 18912), affermando in modo inequivocabile il principio, che si legge in motivazione, secondo cui è pertanto indispensabile individuare nominatim i condomini assenzienti e dissenzienti alfine della verifica dell'esistenza della maggioranza prescritta con riferimento all'elemento reale.
La verifica dell'esistenza o non del quorum prescritto con riferimento al valore dell'edificio postula, infatti, l'indicazione nominativa dei condomini che hanno approvato la delibera (Trib. Modena 11 ottobre 2011 n. 1565).
Insomma la corretta individuazione delle persone che hanno partecipato, con il proprio voto favorevole o contrario, ad adottare una determinata decisione è fondamentale per valutare la sua correttezza con specifico riferimento ai quorum deliberativi o, tra gli altri, ad eventuali situazioni di conflitto d'interesse.
Naturalmente se tutti i presenti sono d'accordo è sufficiente scrivere l'assemblea all'unanimità approva poiché dall'elenco dei presenti e dei rispettivi millesimi sarà sempre possibile verificare facilmente quanto detto sopra.