Quali sono le differenze tra pegno e ipoteca?

Pegno e ipoteca costituiscono una garanzia per il creditore. Entrambe sono una garanzia reale ma presentano delle differenze. Vediamo quali sono in base alla legge
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Pegno e ipoteca: garanzie reali


Quando un soggetto assume un'obbligazione a eseguire una certa prestazione ha acquisito la veste di debitore. Nei confronti del creditore il patrimonio del debitore costituisce una garanzia generica.

Il pegno e l'ipoteca sono invece una garanzia specifica che la legge definisce diritti reali di garanzia su cosa altrui.

Vediamo quali sono le differenze tra pegno e ipoteca.


La responsabilità patrimoniale del debitore


Per comprendere quelli che sono i tratti distintivi tra il pegno e l'ipoteca occorre fare un passo indietro.
IpotecaL'atto o il fatto che genera l'obbligazione a carico del debitore comporta una più generale conseguenza che investe il suo patrimonio.

Si tratta del principio della responsabilità patrimoniale del debitore in base alla quale, egli risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Tali beni, presenti e futuri, costituiscono per il creditore una garanzia generica.

Le limitazioni della responsabilità del debitore sono ammesse solo in determinati casi espressamente previsti dalla legge.

Per regola generale la responsabilità del debitore è illimitata.


L'esecuzione forzata


Partiamo dal presupposto che si fa volontariamente credito a una persona se essa dispone di un patrimonio che rappresenti idonea garanzia per il creditore.
Si pensi, ad esempio, al caso del mutuo concesso dalla banca.

Il patrimonio del debitore è preordinato all'eventualità che egli, raggiunto il tempo per adempiere ed estinguere l'obbligazione, non esegua la prestazione. Il creditore in tal caso potrà procedere all'esecuzione forzata.

Importante ricordare è che l'ordinamento riconosce una tutela preventiva del credito per l'evenienza che, durante il tempo per l'adempimento, vi sia un mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore che possa arrecare pregiudizio al creditore.

Se il patrimonio diminuisce nel tempo diminuiscono le possibilità del creditore di conseguire la prestazione dovutagli, o in caso di inadempimento, di ottenere con successo i risultati dell'esecuzione forzata sul patrimonio del debitore.
Ecco che soccorrono, in tali evenienze, le azioni di surrogazione o revocatoria.


Pegno significato


Abbiamo detto che il patrimonio del debitore è una garanzia generica in quanto il creditore non ha la certezza di potersi soddisfare, in caso di inadempimento, su un dato bene del debitore.

Iscrivere ipoteca
Una garanzia specifica che conferisce al creditore la certezza di potersi soddisfare su un dato bene, è rappresentata dalla costituzione di pegno e ipoteca.
Entrambi hanno la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito.
Il bene può appartenere allo stesso debitore o appartenere ad un terzo.

Il pegno, a differenza dell'ipoteca come poi vedremo, si costituisce su:

  • cose mobili;

  • universalità di beni mobili;

  • diritti di credito.

Il bene sul quale è costituito il pegno resta di proprietà del debitore o del terzo che lo ha concesso in pegno.

Quali sono i diritti del creditore pignoratizio


Il creditore pignoratizio con la costituzione del pegno acquista un duplice diritto:

  • il diritto di procedere all'esecuzione forzata sul bene anche nel caso in cui esso sia stato alienato ad altri e dunque anche nei confronti del terzo acquirente.
    Il pegno segue il bene nei successivi passaggi di proprietà in forza di quello che è il cosiddetto diritto di sequela;

  • Il diritto di soddisfarsi sul prezzo in caso di vendita forzata del bene sul quale è stato costituito il pegno, con diritto del creditore pignoratizio a soddisfarsi con precedenza rispetto ad altri creditori del medesimo debitore (diritto di prelazione).


Come si costituisce il pegno


Il pegno si costituisce per contratto e si perfeziona con la consegna della cosa dal proprietario. Nel caso si tratti di pegno di crediti si perfeziona con la notificazione del pegno al debitore del credito dato in pegno o con la sua accettazione.

Pegno e ipoteca
Qualora il debitore dovesse pagare, in capitale e interessi, il credito garantito da pegno su cosa mobile, il creditore dovrà restituirgli la cosa.
Se invece non paga il creditore, dopo aver intimato il pagamento, può far vendere la cosa o chiedere al giudice che gli venga assegnata la proprietà.


L'ipoteca: che cos'è


L'ipoteca si distingue dal pegno poiché ha ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati.

La costituzione richiede una specifica formalità che è l'iscrizione in pubblici registri come i registri immobiliari.

L'ipoteca può essere di tre diverse tipologie:

  • ipoteca volontaria: si basa su un contratto tra debitore (o terzo datore di ipoteca) e creditore oppure su un atto unilaterale (non il testamento). Entrambi devono avere forma scritta pena la nullità e costituiscono il titolo per l'iscrizione dell'ipoteca;

  • ipoteca giudiziale: si basa su una sentenza di condanna al pagamento di una somma determinata, all'adempimento di un'obbligazione o al risarcimento del danno, oppure su un decreto ingiuntivo;
  • ipoteca legale: è quella iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi espressamente previsti dalla legge.

L'iscrizione è condizione necessaria per la sussistenza dell'ipoteca ma non sufficiente. Se il titolo è nullo l'ipoteca sarà inefficace.


I gradi dell'ipoteca


Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche, a garanzia di crediti diversi. Ogni successiva ipoteca, in ordine di tempo, è contrassegnata da un numero che prende il nome di grado.

Se il bene ipotecato verrà sottoposto a vendita forzata con il ricavato della vendita si soddisferà in primo luogo il creditore di primo grado, e se c'è residuo quello di secondo grado e così via.


Durata dell'ipoteca


L'iscrizione conserva il suo effetto per 20 anni, trascorsi i quali l'ipoteca si estingue, salvo che, a istanza del creditore, l'ipoteca non venga rinnovata prima della scadenza.

Alla scadenza del credito che non è stato soddisfatto, il creditore non pagato ha diritto di promuovere la vendita forzata del bene immobile anche nei confronti di un eventuale terzo acquirente, in forza del diritto di sequela proprio dell'ipoteca.


Estinzione dell'ipoteca


L'ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro. Anche per la cancellazione occorre un titolo, come ad esempio l'estinzione dell'obbligazione garantita dall'ipoteca o lo scadere del termine ventennale senza rinnovazione dell'ipoteca.

Solo previa domanda della parte interessata, corredata dal consenso espresso del creditore, il conservatore dei registri potrà procedere.

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