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Quando un soggetto assume un'obbligazione a eseguire una certa prestazione ha acquisito la veste di debitore. Nei confronti del creditore il patrimonio del debitore costituisce una garanzia generica.
Il pegno e l'ipoteca sono invece una garanzia specifica che la legge definisce diritti reali di garanzia su cosa altrui.
Vediamo quali sono le differenze tra pegno e ipoteca.
Per comprendere quelli che sono i tratti distintivi tra il pegno e l'ipoteca occorre fare un passo indietro.
L'atto o il fatto che genera l'obbligazione a carico del debitore comporta una più generale conseguenza che investe il suo patrimonio.
Si tratta del principio della responsabilità patrimoniale del debitore in base alla quale, egli risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Tali beni, presenti e futuri, costituiscono per il creditore una garanzia generica.
Le limitazioni della responsabilità del debitore sono ammesse solo in determinati casi espressamente previsti dalla legge.
Per regola generale la responsabilità del debitore è illimitata.
Partiamo dal presupposto che si fa volontariamente credito a una persona se essa dispone di un patrimonio che rappresenti idonea garanzia per il creditore.
Si pensi, ad esempio, al caso del mutuo concesso dalla banca.
Il patrimonio del debitore è preordinato all'eventualità che egli, raggiunto il tempo per adempiere ed estinguere l'obbligazione, non esegua la prestazione. Il creditore in tal caso potrà procedere all'esecuzione forzata.
Importante ricordare è che l'ordinamento riconosce una tutela preventiva del credito per l'evenienza che, durante il tempo per l'adempimento, vi sia un mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore che possa arrecare pregiudizio al creditore.
Se il patrimonio diminuisce nel tempo diminuiscono le possibilità del creditore di conseguire la prestazione dovutagli, o in caso di inadempimento, di ottenere con successo i risultati dell'esecuzione forzata sul patrimonio del debitore.
Ecco che soccorrono, in tali evenienze, le azioni di surrogazione o revocatoria.
Abbiamo detto che il patrimonio del debitore è una garanzia generica in quanto il creditore non ha la certezza di potersi soddisfare, in caso di inadempimento, su un dato bene del debitore.
Una garanzia specifica che conferisce al creditore la certezza di potersi soddisfare su un dato bene, è rappresentata dalla costituzione di pegno e ipoteca.
Entrambi hanno la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito.
Il bene può appartenere allo stesso debitore o appartenere ad un terzo.
Il pegno, a differenza dell'ipoteca come poi vedremo, si costituisce su:
Il bene sul quale è costituito il pegno resta di proprietà del debitore o del terzo che lo ha concesso in pegno.
Il creditore pignoratizio con la costituzione del pegno acquista un duplice diritto:
Il pegno si costituisce per contratto e si perfeziona con la consegna della cosa dal proprietario. Nel caso si tratti di pegno di crediti si perfeziona con la notificazione del pegno al debitore del credito dato in pegno o con la sua accettazione.
Qualora il debitore dovesse pagare, in capitale e interessi, il credito garantito da pegno su cosa mobile, il creditore dovrà restituirgli la cosa.
Se invece non paga il creditore, dopo aver intimato il pagamento, può far vendere la cosa o chiedere al giudice che gli venga assegnata la proprietà.
L'ipoteca si distingue dal pegno poiché ha ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati.
La costituzione richiede una specifica formalità che è l'iscrizione in pubblici registri come i registri immobiliari.
L'ipoteca può essere di tre diverse tipologie:
L'iscrizione è condizione necessaria per la sussistenza dell'ipoteca ma non sufficiente. Se il titolo è nullo l'ipoteca sarà inefficace.
Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche, a garanzia di crediti diversi. Ogni successiva ipoteca, in ordine di tempo, è contrassegnata da un numero che prende il nome di grado.
Se il bene ipotecato verrà sottoposto a vendita forzata con il ricavato della vendita si soddisferà in primo luogo il creditore di primo grado, e se c'è residuo quello di secondo grado e così via.
L'iscrizione conserva il suo effetto per 20 anni, trascorsi i quali l'ipoteca si estingue, salvo che, a istanza del creditore, l'ipoteca non venga rinnovata prima della scadenza.
Alla scadenza del credito che non è stato soddisfatto, il creditore non pagato ha diritto di promuovere la vendita forzata del bene immobile anche nei confronti di un eventuale terzo acquirente, in forza del diritto di sequela proprio dell'ipoteca.
L'ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro. Anche per la cancellazione occorre un titolo, come ad esempio l'estinzione dell'obbligazione garantita dall'ipoteca o lo scadere del termine ventennale senza rinnovazione dell'ipoteca.
Solo previa domanda della parte interessata, corredata dal consenso espresso del creditore, il conservatore dei registri potrà procedere.
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