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Cosa si rischia se si sosta davanti a un parcheggio privato impedendo il passaggio

Parcheggiare l'auto davanti a un parcheggio privato impedendo l'uscita e l'ingresso dell'auto altrui può costituire un illecito amministrativo, penale e civile.
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Un'abitudine diffusa


La rimozione è un rischio del parcheggio davanti a parcheggio privatoParcheggiare davanti all'ingresso di un parcheggio privato e impedire l'utilizzo dello stesso da parte del suo proprietario è un atto di ovvia inciviltà.

Spesso la giustificazione che si utilizza è che la sosta dura pochi minuti, che è difficile trovare parcheggio altrove... con il caldo, poi, può essere semplicemente perché davanti a quell'ingresso c'è un 'ombra irresistibile.

Per chi se lo chiedesse, l'atto è incivile perché in nome della propria comodità si sacrifica senza porsi domande il diritto di qualcun altro.

Ebbene, tale sacrificio (del proprietario del parcheggio) può costare caro (al parcheggiante).

I profili di illiceità possono essere vari.

Al di là dell'aspetto della regolamentazione del parcheggio in condominio, per cui si rimanda ad altri nostri articoli, l'atto può infatti costituire un illecito da un punto di vista amministrativo, penale e civile.

Vediamo come.


Parcheggio davanti a parcheggio privato e illecito amministrativo


Il passo carrabile è definito dall'art. 3, co.1, n. 37, del Codice della Strada come accesso ad un'area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli.

Si premette che secondo le previsioni di legge (artt. 1 e 2, C.d.S.) nelle aree private e condominiali che non siano aperte alla circolazione del pubblico il Codice della Strada non può essere applicato.

Secondo la giurisprudenza, però, ciò non toglie che alcune di tali norme (ossia quelle che s'ispirano a criteri di elementare prudenza e diligenza) siano ugualmente applicabili anche sulla circolazione dei veicoli all'interno di aree private (v. ad es. Trib. Napoli, n. 8907/2014).

Peraltro, secondo la giurisprudenza devono essere sempre rispettate le norme di generale prudenza e diligenza richiamata dall'art. 140, C.d.S., per il quale il comportamento degli utenti della strada al di là delle specifiche norme deve sempre essere tale da non creare pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

D'altro canto, nelle aree condominiali e private troveranno applicazione da un lato le norme che disciplinano il condominio e dall'altro l'eventuale regolamento esistente.

Al di fuori dunque delle aree condominiali e private, dove non si applicano le sanzioni del Codice della Strada, il parcheggio che impedisce il passaggio altrui nella propria area è una violazione del Codice della Strada, in particolare, dell'art. 157, co.2, lett.a), C.d.S., per il quale la fermata allo sbocco dei passi carrabili è vietata.

Peraltro, ai sensi della successiva lettera b), la fermata è comunque vietata dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta.

È dunque consentita la fermata, che è definita dall'art. 157, co.1, lett. b), C.d.S., come la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia.

Come tale, la violazione del divieto di fermata di cui alle lettere a e b del comma 1 dell'art. 157, C.d.S., è soggetta a una sanzione amministrativa che va da un minimo di 41 euro a un massimo di 169 euro (v. co.8, art. 157 C.d.S.).

Inoltre, bisogna aspettarsi anche la rimozione del vericolo con conseguente aggravio di costi, per la restituzione, in quanto ai sensi dell'art. 159, C.d.S, il veicolo può essere rimosso in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione.


Parcheggio davanti a parcheggio privato e illecito penale


Il pagamento di sanzioni o risarcimenti è un rischio del parcheggio davanti a parcheggio privatoL'azione può comportare anche la condanna in sede penale, per violazione dell'art. 610 c.p. che prevede il reato di violenza privata.

Precisamente, l'articolo punisce Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa con la reclusione fino a quattro anni.

Si precisa che il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 610 c.p., si identifica - per giurisprudenza pacifica (v. Cass., sez. 5, 29 gennaio 2004, n. 3403; Sez. 5, 22 gennaio 2010, n. 11907) - con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, per cui integra il reato in esame il parcheggio di un'autovettura eseguito intenzionalmente in modo tale da impedire a un'altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via e accompagnato dal rifiuto reiterato alla richiesta della persona offesa di liberare l'accesso (v. Cass., Sez. 5, 20 aprile 2006, n. 16571; Sez. 5, 12 gennaio 2012, n. 603)(Cass. n. 25782/2014).

Normalmente tale condanna comporta dunque l'accertamento del parcheggio non rispettoso delle prescrizioni del Codice della Strada, unito al rifiuto alle richieste di spostare l'auto (v. ad es. Cass. n. 28487/2013).

Sempre dal punto di vista del diritto penale, l'impedimento del passaggio può ad esempio rivelarsi una causa o concausa di lesioni a persone, ad esempio ritardando i soccorsi in caso di incidente, incendio etc.: in tal caso l'omessa osservanza delle norme di prudenza e diligenza potrebbe essere fonte di responsabilità ex art. 43 c.p.


Parcheggio davanti a parcheggio privato e illecito civile


Infine, l'atto può costituire un illecito civile e come tale, obbligare al risarcimento del danno eventualmente prodotto.

I danni possono essere di vario genere: ad esempio, il parcheggio può impedire un viaggio di lavoro programmato, facendo saltare la prenotazione di un aereo o di un treno.

Può far perdere minuti preziosi in caso di emergenza, ad esempio, in caso di incendio, infortunio o malessere.

I danni conseguenti possono essere, ad esempio, di tipo patrimoniale, alla salute etc.

In generale, poi, se l'atto viene qualificato come una violazione di una norma penale, il colpevole potrebbe essere condannato a risarcire anche il danno non patrimoniale, inteso come l'insieme dei danni non patrimoniali.

Ciò, per via del collegamento dell'art. 2059 c.c. - per il quale il danno non patrimoniale può essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge - e dell'art.185 c.p., che prevede espressamente la responsabilità per il danno patrimoniale e non di chi commette il reato (e con lui le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui).

Come la cronaca, spesso nera, ci racconta, questioni futili come i parcheggi possono suscitare conflitti tra condomini o tra semplici concittadini che talvolta sfociano addirittura nel sangue, ricordandoci a quel punto quanto poco ci voglia per farci perdere il senso delle cose.

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Parcheggiare l'auto davanti a un parcheggio privato: cosa si rischia
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