I pannelli fotovoltaici, fonti di energia rinnovabile, non sono soggetti a vincoli paesaggistici. Lo ha dichiarato il Tar della Lombardia con una recente sentenza
Pannelli fotovoltaici sugli edifici: cosa dice il Tar
Con la recente sentenza n. 496 del 21 febbraio scorso il Tar della Lombardia ha affermato che i pannelli fotovoltaici non arrecano alcun disturbo al paesaggio ma ne costituiscono un elemento integrante. È quanto chiarito dai giudici che hanno così ritenuto possibile l'installazione di pannellifotovoltaici su edifici, anche in aree sottoposte a vincoli paesaggistici.
È stato così confermato l'orientamento, già reso noto nel 2013 dal Tar del Veneto, che si era espresso a favore della la compatibilità paesaggistica degli impianti fotovoltaici.

Sulla base delle attuali interpretazioni giudiziali, pertanto, i pannelli fotovoltaici montati sul tetto di un edificio non costituiscono un fattore di disturbo visivo anche se modificano tipologia e morfologia della copertura. Siamo di fronte a un'evoluzione dello stile costruttivo condivisa dall'ordinamento stesso e dalla collettività.
Requisito fondamentale è non apportare modifiche determinanti all'assetto esteriore dell'area circostante considerata nel suo complesso.
Il Tar della Lombardia si è pronunciato su un caso riguardante la sostituzione di una vecchia tettoia con altra nuova munita di pannelli fotovoltaici. Essendo la zona soggetta a vincolo paesaggistico, la Soprintendenza aveva espresso parere positivo in merito alla sostituzione della tettoia ma aveva negato la possibilità di installare i pannelli fotovoltaici in quanto visibili.
Il Tar si è espresso in senso contrario, ritenendo tali impianti ormai parte del paesaggio.
È necessario trovare un giusto equilibrio tra la compatibilità paesaggistica e la diffusione delle energie rinnovabili.
L'installazione dei pannelli fotovoltaici è vietata, a causa dei vincoli paesaggistici, unicamente in aree considerate non idonee dalla Regione, come ad esempio i centri storici.
Solo in questi casi sussiste un impedimento effettivo alla loro installazione.
Negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo, deve essere riconosciuta, a fronte dell'importanza riconosciuta alle fonti di energia rinnovabili e alternative, considerate ormai elementi normali del paesaggio e integrati nelle architetture.