TASI: come pagare in ritardo

I contribuenti che non rispettano le scadenze previste dalla Legge per pagare la TASI, possono fruire del ravvedimento operoso e versare sanzioie ridotte e interessi.
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Come pagare la TASI in ritardo


Pagare TASI in ritardoLa tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche, è la TASI che insieme a IMU e TARI costituisce la IUC.

La TASI, così come l'IMU si paga in due diverse scadenze: l'acconto il 16 giugno e poi il saldo a conguaglio il 16 dicembre.

Ma cosa succede a tutti quei contribuenti che non rispettano le scadenze previste dalla legge?
Ecco le sanzioni a cui si va incontro con l'istituto del cosiddetto ravvedimento operoso che potrebbe subire delle novità dal 1 gennaio 2016 con la riforma del sistema di riscossione.


TASI: le novità della Legge di Stabilità


La TASI abbiamo detto è il tributo comunale sui servizi indivisibili quali la manutenzione del manto stradale, la pubblica illuminazione, i servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente, la cultura e le biblioteche, i servizi demografici, i servizi cimiteriali, deve essere versato da tutti i proprietari nonché i detentori dell'immobile, quindi anche gli inquilini.

Le scadenze per il versamento del tributo sono:

- prima rata (acconto): 16 giugno

- seconda rata (saldo): 16 dicembre.

Dal prossimo anno, la TASI e l'IMU saranno sempre più simili visto che nella legge di stabilità 2016 si prevede la cancellazione del tributo sulle abitazioni principali, che però non siano classificate nelle categorie A1, A8 e A9, quindi di lusso e di pregio come oggi avviene per l'IMU.


Come pagare la TASI in ritardo: il ravvedimento operoso


I contribuenti che non hanno provveduto al pagamento entro le scadenze previste per legge, sono soggetti alla sanzione amministrativa piena pari al 30% dell'importo totale dovuto.

Ravvedimento TASISi possono pagare però delle sanzioni ridotte a seconda dei giorni di ritardo nel versamento delle imposte, usufruendo del ravvedimento operoso, l'istituto disciplinato all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e recentemente innovato con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014).È bene ricordare che il contribuente può fruire del ravvedimento pagando delle sanzioni ridotte ma solo se la violazione non sia già stata constatata dall'Amministrazione finanziaria e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

Passando al trattamento sanzionatorio per chi paga la TASI in ritardo, in base alle novità contenute nella Legge di Stabilità 2015 sono previste quattro diverse modalità di ravvedimento operoso a cui può aderire il contribuente, ma se la legge di stabilità 2016 dovesse anticiparla di un anno, dal 1 gennaio 2016 dovrebbero entrare in scena le nuove sanzioni ridotte in tema di ravvedimento che sono molto più favorevoli per il contribuente.

Vediamo le sanzioni come sono oggi e come potrebbero cambiare alla luce della riforma della riscossione.

- ravvedimento sprint: se la prima rata o il saldo della TASI viene pagata entro 14 giorni dalla scadenza prevista dalla legge (il 16 giugno o il 16 dicembre), si paga oltre all'importo totale del tributo dovuto, anche la sanzione dello 0,2% del valore dell'imposta per ciascun giorno di ritardo. Dal 1 gennaio 2016 questa sanzione potrebbe ridursi allo 0,1%

- ravvedimento breve: se la prima rata viene pagata tra il 15esimo e il 30esimo giorno di ritardo dalla scadenza ufficiale, la sanzione è pari al 3% dell'importo da versare che potrebbe ridursi all'1,5% per ogni giorni di ritardo dal 1 gennaio 2016

- ravvedimento intermedio: tipologia di ravvedimento introdotta dal 1 gennaio 2015 grazie alla Legge di Stabilità 2015 comporta il pagamento della sanzione pari al 3,33% nel caso in cui il contribuente paghi l'acconto dovuto entro 90 giorni dalla data di scadenza prevista per legge.
La sanzione potrebbe ridursi ulteriormente all'1,67% per ogni giorno di ritardo (In relazione quindi al mancato pagamento del saldo TASI entro il 16 dicembre 2015, per chi paga dal 16 gennaio al 16 marzo 2016 la sanzione potrebbe essere dell'1,67%)

- ravvedimento lungo: se il ritardo nel versamento dell'acconto si protrae di un anno, quindi il contribuente paga l'acconto o il saldo della TASI 2015 il 16 giugno o il 16 dicembre 2016 (esattamente un anno dopo), la sanzione è pari al 3,75% dell'importo da versare.

In tutte le tipologie di ravvedimento operoso si devono considerare anche gli interessi legali che sono calcolati sul tasso di riferimento annuale che è allo 0,5%.


Come pagare la TASI in ritardo: il modello F24 e i codici tributo


TASI sanzioniIn caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta. Per pagare la TASI in ritardo usufruendo del ravvedimento operoso si utilizza sempre il modello di pagamento F24 in cui vanno indicati i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014. Tali codici sono:

- 3958 per l'abitazione principale e le relative pertinenze

- 3959 per fabbricati rurali a uso strumentale

- 3960 per le aree fabbricabili

- 3961 per altri fabbricati.

Tali codici devono essere indicati nella sezione intitolata IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna importi a debito versati.

Vanno compilati anche gli altri spazi come segue:

- codice ente/codice comune: va indicato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili

- Ravv.: va indicato se il pagamento si riferisce al ravvedimento

- Numero immobili: va indicato il numero degli immobili (massimo 3 cifre)

- Anno di riferimento: va indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

Proprio in relazione ai pagamenti con il modello F24 si ricorda che dal 1 ottobre 2014, i modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro possono essere presentati esclusivamente per via telematica mediante:

- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate

- i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

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