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Entro il 16 giugno 2016 si dovrà pagare l'acconto dovuto per quest'anno per la TASI.
Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la IUC e con essa, oltre all'IMU e alla TARI, anche la TASI, il tributo destinato a finanziare i servizi indivisibili comunali, che deve essere versata sia da colui che risulta proprietario dell'immobile che dal detentore a qualsiasi titolo, quindi anche dagli inquilini.
Dal 1 gennaio 2016, per effetto dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) la TASI si allinea all'IMU e non dovrà essere pagata sull'abitazione principale che non sia di lusso.
Chi vive in affitto è sempre tenuto al pagamento della TASI?
Come si calcola e come si paga?
Quali scadenze devono essere rispettate?
Ecco una guida sintetica con tutte le risposte alle domande più frequenti.
La TASI è il tributo sui servizi indivisibili comunali introdotta, con IMU e TARI, dalla nuova IUC, l'imposta unica comunale sugli immobili. La tassa è diretta a finanziare i servizi indivisibili comunali quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione della rete fognaria, ecc.
A pagare la TASI sono i proprietari degli immobili ma anche i detentori, a qualsiasi titolo, degli stessi. Quindi, la principale differenza con l'IMU è che la TASI deve essere versata anche dagli inquilini a cui è concesso in locazione l'immobile a uso abitativo.
Tuttavia, come per l'IMU anche per la TASI dal 1 gennaio 2016 è prevista l'esenzione sull'immobile adibito ad abitazione principale, che non rientri nelle categorie catastali di lusso o di pregio, un'esenzione che vale sia per il proprietario che per l'inquilino.
L'esenzione dal pagamento della TASI opera però solo se l'immobile rientra in queste categorie catastali:
- A/2 Abitazioni di tipo civile
- A/3 Abitazioni di tipo economico
– A/4 Abitazioni di tipo popolare
- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
- A/6 Abitazioni di tipo rurale
- A/7 Abitazioni in villini.
Se la TASI per l'inquilino è cancellata sempre per l'immobile non di lusso/pregio, il proprietario non è esonerato dal pagamento.
Per il locatore si tratta infatti di seconda casa e come tale sarà sempre tenuto a pagare la TASI, così come l'IMU, a prescindere dalla categorie catastale.
In dettaglio, il proprietario dovrà sempre versare la sua quota TASI sull'immobile concesso in locazione, ricompresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90%, a seconda di quanto deciso dal comune di residenza nella sua delibera.
L'inquilino deve pagare la TASI invece se l'immobile adibito a sua abitazione principale è classificato di lusso o di pregio, ossia rientrante in queste categorie del Catasto:
- A/1 Abitazioni di tipo signorile
- A/8 Abitazioni in ville
- A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
In queste circostanze il tributo è versato distinto in due quote: una, compresa tra il 70% e il 90% a carico del proprietario; l'altra tra il 30% e il 10% a carico dell'inquilino.
Occorre guardare la delibera del comune che decide in tal senso.
Chiarito ciò, è doveroso sottolineare che se la detenzione dell'immobile non supera i sei mesi nel corso di un anno solare (detenzione temporanea), la TASI deve essere versata solo dal proprietario. Stessa cosa anche per le locazioni di immobili a uso stagionale, come le case vacanze: a pagare la TASI è solo il proprietario.
Quando l'immobile concesso in locazione rientra nelle categorie A1, A8 e A9 per cui andrà pagata la TASI, le regole per eseguire correttamente il calcolo sono le seguenti:
- individuazione base imponibile, data dal valore della rendita catastale dell'immobile rivalutata al 5%
- applicazione del coefficiente previsto dalla Legge (160 per le abitazioni)
- applicazione delle aliquote previste dal singolo Comune. Per l'acconto del 16 giugno 2016 si applicano le aliquote deliberate per il 2015 e poi al saldo a dicembre le nuove.
Dall'importo ottenuto, come abbiamo detto poc'anzi, una quota tra il 10% e il 30%, secondo le decisioni dei singoli Comuni, è a carico dell'inquilino (la quota restante tra il 70% e il 90% deve essere versata dal proprietario). Se poi il comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell'imposta tra proprietario e inquilino, quest'ultimo deve versare il tributo nella misura minima del 10%.
Non essendoci particolari indicazioni da parte del Legislatore, si ritiene che l'inquilino possa scegliere se pagare la TASI nelle seguenti modalità:
- con bollettino di conto corrente postale, con numero 1017381649, valido per tutti i Comuni e intestato a Pagamento TASI
- con il modello F24 usando il codice tributo 3958 denominato TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif., introdotto dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014.
Occhio anche all'importo: molti Comuni possono prevedere che, sotto una certa soglia (in genere i 12 euro), il versamento non sia dovuto. Se l'inquilino non versa la sua quota TASI, il proprietario non è considerato responsabile del mancato pagamento. Non è quindi prevista tra possessore e detentore dell'immobile la responsabilità solidale, che invece esiste, ai sensi del comma 671 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2014, solo tra più possessori o più detentori.
Le scadenze per pagare la TASI per gli inquilini che vivono in immobili di lusso e di pregio, sono le stesse previste per i proprietari degli immobili concessi in locazione:
-16 giugno, per l'acconto, anche se molti comuni possono prevedere anche la possibilità di pagare l'intero importo dovuto in un'unica soluzione;
- 16 dicembre, per il saldo.
Infine, un'ultima precisazione che riguarda questa volta il proprietario che concede in locazione un immobile a canone concordato. Si tratta di contratti stipulati per l'affitto delle abitazioni situate nei Comuni ad alta tensione abitativa e in quelli individuati nelle delibere del Cipe, secondo quanto previsto dagli accordi locali tra le sigle della proprietà edilizia e quelle degli inquilini.
Tali accordi sono caratterizzati dalla presenza di un corrispettivo per la locazione variabile all'interno dei limiti minimi e massimi individuati nell'accordo, in funzione di parametri oggettivi ma comunque inferiore a quelli previsti nel mercato libero. In questo caso, la base imponibile su cui il proprietario dovrà calcolare tanto l'IMU che la TASI è ridotta del 25%.
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