Affitto: guida al pagamento TASI per inquilini

In vista della scadenza del 16 giugno, ecco una mini guida utile sul pagamento della TASI per soggetti che vivono in affitto, alla luce delle ultime novità 2016
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TASI inquilini


TASI affittoEntro il 16 giugno 2016 si dovrà pagare l'acconto dovuto per quest'anno per la TASI.

Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la IUC e con essa, oltre all'IMU e alla TARI, anche la TASI, il tributo destinato a finanziare i servizi indivisibili comunali, che deve essere versata sia da colui che risulta proprietario dell'immobile che dal detentore a qualsiasi titolo, quindi anche dagli inquilini.

Dal 1 gennaio 2016, per effetto dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) la TASI si allinea all'IMU e non dovrà essere pagata sull'abitazione principale che non sia di lusso.

Chi vive in affitto è sempre tenuto al pagamento della TASI?
Come si calcola e come si paga?
Quali scadenze devono essere rispettate?

Ecco una guida sintetica con tutte le risposte alle domande più frequenti.


TASI: chi deve pagare e chi è escluso


TASI inquiliniLa TASI è il tributo sui servizi indivisibili comunali introdotta, con IMU e TARI, dalla nuova IUC, l'imposta unica comunale sugli immobili. La tassa è diretta a finanziare i servizi indivisibili comunali quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione della rete fognaria, ecc.
A pagare la TASI sono i proprietari degli immobili ma anche i detentori, a qualsiasi titolo, degli stessi. Quindi, la principale differenza con l'IMU è che la TASI deve essere versata anche dagli inquilini a cui è concesso in locazione l'immobile a uso abitativo.

Tuttavia, come per l'IMU anche per la TASI dal 1 gennaio 2016 è prevista l'esenzione sull'immobile adibito ad abitazione principale, che non rientri nelle categorie catastali di lusso o di pregio, un'esenzione che vale sia per il proprietario che per l'inquilino.

L'esenzione dal pagamento della TASI opera però solo se l'immobile rientra in queste categorie catastali:

- A/2 Abitazioni di tipo civile

- A/3 Abitazioni di tipo economico

A/4 Abitazioni di tipo popolare

- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare

- A/6 Abitazioni di tipo rurale

- A/7 Abitazioni in villini.

Se la TASI per l'inquilino è cancellata sempre per l'immobile non di lusso/pregio, il proprietario non è esonerato dal pagamento.

Per il locatore si tratta infatti di seconda casa e come tale sarà sempre tenuto a pagare la TASI, così come l'IMU, a prescindere dalla categorie catastale.

In dettaglio, il proprietario dovrà sempre versare la sua quota TASI sull'immobile concesso in locazione, ricompresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90%, a seconda di quanto deciso dal comune di residenza nella sua delibera.

L'inquilino deve pagare la TASI invece se l'immobile adibito a sua abitazione principale è classificato di lusso o di pregio, ossia rientrante in queste categorie del Catasto:

- A/1 Abitazioni di tipo signorile

- A/8 Abitazioni in ville

- A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

In queste circostanze il tributo è versato distinto in due quote: una, compresa tra il 70% e il 90% a carico del proprietario; l'altra tra il 30% e il 10% a carico dell'inquilino.
Occorre guardare la delibera del comune che decide in tal senso.

Chiarito ciò, è doveroso sottolineare che se la detenzione dell'immobile non supera i sei mesi nel corso di un anno solare (detenzione temporanea), la TASI deve essere versata solo dal proprietario. Stessa cosa anche per le locazioni di immobili a uso stagionale, come le case vacanze: a pagare la TASI è solo il proprietario.


TASI inquilini: come si calcola


Quando l'immobile concesso in locazione rientra nelle categorie A1, A8 e A9 per cui andrà pagata la TASI, le regole per eseguire correttamente il calcolo sono le seguenti:

- individuazione base imponibile, data dal valore della rendita catastale dell'immobile rivalutata al 5%

- applicazione del coefficiente previsto dalla Legge (160 per le abitazioni)

- applicazione delle aliquote previste dal singolo Comune. Per l'acconto del 16 giugno 2016 si applicano le aliquote deliberate per il 2015 e poi al saldo a dicembre le nuove.

Dall'importo ottenuto, come abbiamo detto poc'anzi, una quota tra il 10% e il 30%, secondo le decisioni dei singoli Comuni, è a carico dell'inquilino (la quota restante tra il 70% e il 90% deve essere versata dal proprietario). Se poi il comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell'imposta tra proprietario e inquilino, quest'ultimo deve versare il tributo nella misura minima del 10%.


TASI inquilini: come pagare


Acconto TASINon essendoci particolari indicazioni da parte del Legislatore, si ritiene che l'inquilino possa scegliere se pagare la TASI nelle seguenti modalità:

- con bollettino di conto corrente postale, con numero 1017381649, valido per tutti i Comuni e intestato a Pagamento TASI

-
con il modello F24 usando il codice tributo 3958 denominato TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif., introdotto dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014.

Occhio anche all'importo: molti Comuni possono prevedere che, sotto una certa soglia (in genere i 12 euro), il versamento non sia dovuto. Se l'inquilino non versa la sua quota TASI, il proprietario non è considerato responsabile del mancato pagamento. Non è quindi prevista tra possessore e detentore dell'immobile la responsabilità solidale, che invece esiste, ai sensi del comma 671 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2014, solo tra più possessori o più detentori.


TASI inquilini: quando pagare


Le scadenze per pagare la TASI per gli inquilini che vivono in immobili di lusso e di pregio, sono le stesse previste per i proprietari degli immobili concessi in locazione:

-16 giugno, per l'acconto, anche se molti comuni possono prevedere anche la possibilità di pagare l'intero importo dovuto in un'unica soluzione;

- 16 dicembre, per il saldo.


TASI affitto concordato


Infine, un'ultima precisazione che riguarda questa volta il proprietario che concede in locazione un immobile a canone concordato. Si tratta di contratti stipulati per l'affitto delle abitazioni situate nei Comuni ad alta tensione abitativa e in quelli individuati nelle delibere del Cipe, secondo quanto previsto dagli accordi locali tra le sigle della proprietà edilizia e quelle degli inquilini.

Tali accordi sono caratterizzati dalla presenza di un corrispettivo per la locazione variabile all'interno dei limiti minimi e massimi individuati nell'accordo, in funzione di parametri oggettivi ma comunque inferiore a quelli previsti nel mercato libero. In questo caso, la base imponibile su cui il proprietario dovrà calcolare tanto l'IMU che la TASI è ridotta del 25%.

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