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La stagione estiva e l'avvicinarsi delle vacanze riportano all'attenzione il problema della sicurezza nelle nostre case.
Non è un caso che proprio in questa stagione il numero di furti o, in ogni caso, di tentativi non consentiti di accedere alle abitazioni private aumentino sensibilmente.
Come difendere la proprietà privata?
Uno strumento, riconosciuto dalla legge, sono i c.d. offendicula, installabili nel rigoroso rispetto di precise prescrizioni.
In semplici termini, gli offendicula sono strumenti a tutela e protezione della proprietà privata, come la nostra abitazione, in caso di accesso non consentito da parte di terzi.
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In commercio vi sono diverse tipologie di offendicula, ma i più comuni sono:
L'elenco potrebbe essere più lungo, ma in generale è possibile reperire in commercio diverse offerte di prodotto capaci di rispondere a tutte (o quasi) le esigenze dovute alle diverse abitazioni.
Anche l'utilizzo di animali da guardia ammaestrati possono rappresentare validi strumenti per tutelare la proprietà privata.
Qualsivoglia sia la scelta del giusto offendicula da utilizzare per la tutela del nostro immobile, è chiaro che deve trattarsi di mezzi legittimi di protezione passiva, finalizzati alla protezione della propria casa contro intrusioni non autorizzate.
L'installazione di offendicula, seppur ammessa dalla legge è, di fatto, sempre controversa.
Ciò in quanto si tratta di strumenti e o accorgimenti in grado di tutelare la proprietà privata, in alcuni casi, arrecando anche un danno fisico a terzi.
Per tale motivo l'utilizzo di tali sistemi di protezione deve osservare il rigoroso rispetto di specifiche prescrizioni di legge.
Come noto, l'ordinamento ai sensi dell'art. 832 c.c. protegge la proprietà privata e riconosce al titolare del diritto il potere di godere e disporre della cosa entro i limiti e con l'osservanza di specifici obblighi, nonché la facoltà di ricorrere a mezzi volti a cagionare offese a terzi per limitare o evitare eventuali turbative al godimento del diritto di proprietà nella sua pienezza.
Tale facoltà del proprietario di cagionare offese a terzi, sui quali già incombe un generico dovere di astensione di non comprimere il diritto di proprietà, si giustifica considerando tale potere nell'ambito di operatività della scriminante o esimente dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51, c.p.
Il citato articolo stabilisce che l'esercizio di un diritto esclude la punibilità.
Gli offendicula, dunque, sono ricondotti nella previsione di cui all'art. 51 e, nello specifico, nell'esercizio di un diritto, da parte del titolare di tale diritto e non nel concetto di legittima difesa, stante l'assenza dell'attualità del pericolo.
In ragione della potenziale lesività degli offendicula, come rilevato, questi possono essere installati solo nel rispetto di specifiche condizioni.
Per stabilire quando l'installazione di un filo spinato è legale, occorre partire da un ragionamento al contrario, ovverosia, quando gli offendicula sono vietati.
In linea generale, gli offendicula sono legali quando:
Con specifico riferimento alla potenziale lesività e al conseguente corollario della eccessiva lesività, in linea generale, è applicabile il principio in base al quale gli offendicula per essere utilizzabili non devono arrecare la morte di una persona fisica, atteso che in tale caso non è mai garantito il rispetto della proporzionalità.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, gli offendicula che cagionino lesioni personali gravi o gravissime o anche la morte, non rispettano mai il requisito di proporzionalità richiesto dalla norma (Cass., n. 14519/2010).
Fermo tale generale principio, è utile tuttavia segnalare, che il giudizio di proporzionalità, che deve essere valutato dal giudice in ogni specifico caso e può essere più o meno rigoroso a seconda che il terzo sia un offensore o no.
In altri termini, se il soggetto che subisce una lesione è un soggetto offensore, ovverosia mal intenzionato, è evidente che l'eventuale danno da questi subito sarà oggetto di più ampia valutazione, salvo la non scriminate in caso di morte.
Tale aspetto si appalesa di non poco conto, perché l'utilizzo degli offendicula, per essere legittimo, deve tenere conto anche di possibili danni nei confronti di terzi che non abbiano cattive intenzioni.
Un presupposto di primaria importanza al fine di valutare la legittima installazione degli offendicula è rappresentato dalla visibilità.
Si tratta di una condizione di primaria rilevanza, anche per la valutazione della corretta installazione degli offendicula in sede di eventuale contenzioso.
Il fatto che gli offendicula debbano essere visibili significa che, in alcuni casi, in particolare allorquando si tratti di offendicula caratterizzati da una notevole offensività, questi devono essere segnalati con appositi cartelli.
La visibilità, richiesta dalla norma, può essere soddisfatta anche senza la necessaria esposizione di un cartello, ma attraverso la non copertura degli offendicula.
Si pensi a esempio a cespugli collocati sopra le punte antiladro per muri, in tal caso non essendo visibili si è nella situazione di offendicula illegale.
O ancora, un filo spinato posto su un pluviale dello stesso colore tale da non riuscire a distinguere il filo, anche in tal caso, se scarsamente distinguibili e, dunque non visibili, eventuali danni cagionati a terzi, seppur previsti dalla scriminante di cui all'art. 51 c.p., non sono illegittimi, con la conseguenza che il proprietario dell'unità immobiliare può essere chiamato a rispondere della lesione cagionata al terzo.
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