Offendicula: quando è possibile utilizzarli a norma di legge

Gli offendicula predisposti a difesa della proprietà privata, devono rispettare rigorose condizioni, che scriminano la responsabilità anche in caso di lesione a terzi
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Come proteggere la nostra casa con gli offendicula


La stagione estiva e l'avvicinarsi delle vacanze riportano all'attenzione il problema della sicurezza nelle nostre case.

Non è un caso che proprio in questa stagione il numero di furti o, in ogni caso, di tentativi non consentiti di accedere alle abitazioni private aumentino sensibilmente.

Cancello con punte per difendere la proprietà
Come difendere la proprietà privata?

Uno strumento, riconosciuto dalla legge, sono i c.d. offendicula, installabili nel rigoroso rispetto di precise prescrizioni.


Cosa si intende per offendicula


In semplici termini, gli offendicula sono strumenti a tutela e protezione della proprietà privata, come la nostra abitazione, in caso di accesso non consentito da parte di terzi.

Dissuasore antifurto in ferro per tubature esterneDissuasore antifurto in ferro per tubature esterne, da Amazon

In commercio vi sono diverse tipologie di offendicula, ma i più comuni sono:

  • filo spinato;

  • spuntoni antintrusione per balconi;

  • dissuasore antiscavalcamento;

  • punte antiladro per muri;

  • sistemi per elettrificare ringhiera.


L'elenco potrebbe essere più lungo, ma in generale è possibile reperire in commercio diverse offerte di prodotto capaci di rispondere a tutte (o quasi) le esigenze dovute alle diverse abitazioni.

Anche l'utilizzo di animali da guardia ammaestrati possono rappresentare validi strumenti per tutelare la proprietà privata.

Qualsivoglia sia la scelta del giusto offendicula da utilizzare per la tutela del nostro immobile, è chiaro che deve trattarsi di mezzi legittimi di protezione passiva, finalizzati alla protezione della propria casa contro intrusioni non autorizzate.


Gli offendicula come esercizio di un diritto


L'installazione di offendicula, seppur ammessa dalla legge è, di fatto, sempre controversa.

Ciò in quanto si tratta di strumenti e o accorgimenti in grado di tutelare la proprietà privata, in alcuni casi, arrecando anche un danno fisico a terzi.

Per tale motivo l'utilizzo di tali sistemi di protezione deve osservare il rigoroso rispetto di specifiche prescrizioni di legge.

Filo spinato su cancello per difendere casa
Come noto, l'ordinamento ai sensi dell'art. 832 c.c. protegge la proprietà privata e riconosce al titolare del diritto il potere di godere e disporre della cosa entro i limiti e con l'osservanza di specifici obblighi, nonché la facoltà di ricorrere a mezzi volti a cagionare offese a terzi per limitare o evitare eventuali turbative al godimento del diritto di proprietà nella sua pienezza.

Tale facoltà del proprietario di cagionare offese a terzi, sui quali già incombe un generico dovere di astensione di non comprimere il diritto di proprietà, si giustifica considerando tale potere nell'ambito di operatività della scriminante o esimente dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51, c.p.

Il citato articolo stabilisce che l'esercizio di un diritto esclude la punibilità.

Gli offendicula, dunque, sono ricondotti nella previsione di cui all'art. 51 e, nello specifico, nell'esercizio di un diritto, da parte del titolare di tale diritto e non nel concetto di legittima difesa, stante l'assenza dell'attualità del pericolo.


Condizioni per installare gli offendicula


In ragione della potenziale lesività degli offendicula, come rilevato, questi possono essere installati solo nel rispetto di specifiche condizioni.

Per stabilire quando l'installazione di un filo spinato è legale, occorre partire da un ragionamento al contrario, ovverosia, quando gli offendicula sono vietati.

In linea generale, gli offendicula sono legali quando:

  • sono proporzionali all'offesa;

  • non sono caratterizzati da una eccessiva attitudine a ledere;

  • siano facilmente visibili.


Con specifico riferimento alla potenziale lesività e al conseguente corollario della eccessiva lesività, in linea generale, è applicabile il principio in base al quale gli offendicula per essere utilizzabili non devono arrecare la morte di una persona fisica, atteso che in tale caso non è mai garantito il rispetto della proporzionalità.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, gli offendicula che cagionino lesioni personali gravi o gravissime o anche la morte, non rispettano mai il requisito di proporzionalità richiesto dalla norma (Cass., n. 14519/2010).



Fermo tale generale principio, è utile tuttavia segnalare, che il giudizio di proporzionalità, che deve essere valutato dal giudice in ogni specifico caso e può essere più o meno rigoroso a seconda che il terzo sia un offensore o no.

In altri termini, se il soggetto che subisce una lesione è un soggetto offensore, ovverosia mal intenzionato, è evidente che l'eventuale danno da questi subito sarà oggetto di più ampia valutazione, salvo la non scriminate in caso di morte.

Tale aspetto si appalesa di non poco conto, perché l'utilizzo degli offendicula, per essere legittimo, deve tenere conto anche di possibili danni nei confronti di terzi che non abbiano cattive intenzioni.


Visibilità degli offendicula


Un presupposto di primaria importanza al fine di valutare la legittima installazione degli offendicula è rappresentato dalla visibilità.

Si tratta di una condizione di primaria rilevanza, anche per la valutazione della corretta installazione degli offendicula in sede di eventuale contenzioso.

Il fatto che gli offendicula debbano essere visibili significa che, in alcuni casi, in particolare allorquando si tratti di offendicula caratterizzati da una notevole offensività, questi devono essere segnalati con appositi cartelli.

La visibilità, richiesta dalla norma, può essere soddisfatta anche senza la necessaria esposizione di un cartello, ma attraverso la non copertura degli offendicula.

Si pensi a esempio a cespugli collocati sopra le punte antiladro per muri, in tal caso non essendo visibili si è nella situazione di offendicula illegale.

O ancora, un filo spinato posto su un pluviale dello stesso colore tale da non riuscire a distinguere il filo, anche in tal caso, se scarsamente distinguibili e, dunque non visibili, eventuali danni cagionati a terzi, seppur previsti dalla scriminante di cui all'art. 51 c.p., non sono illegittimi, con la conseguenza che il proprietario dell'unità immobiliare può essere chiamato a rispondere della lesione cagionata al terzo.

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Offendicula quando è lecito utilizzarli
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Alert Commenti
  • Andrea36
    Andrea36
    Giovedì 5 Settembre 2024, alle ore 00:03
    Il mio vicino ha una recinzione a rete molto fatiscente ed ha 3 pitbull, più volte chiesto di migliorare l'efficienza della recinzion, temo per l'incolumità della mia famiglia.
    Posso usare un'elettrificatore per recinzione del tipo come quello che viene usato per il bestiame?
    Grazie
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Andrea36
      Venerdì 6 Settembre 2024, alle ore 08:43
      Per installare un impianto di difesa con l' impiego di uno o più elettrificatori è necessario consultare le norme vigenti nel Suo comune e nella Sua regione.   In ogni caso va segnalato la presenza con la cartellonistica di legge e rispettare le prescrizioni sulle distanze.   Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Robat
    Robat
    Domenica 27 Agosto 2023, alle ore 10:09
    Sul muro di recinzione giardino posso mettere filo elettrico (da batteria) come utilizzato da pastori?
    Sono infastidito da gatti che rompono i fiori e defecano nell'aiuola.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Robat
      Lunedì 28 Agosto 2023, alle ore 09:50
      Sì, purchè l'impianto sia certificato e visibile. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Charlye
    Charlye
    Martedì 25 Aprile 2023, alle ore 19:12
    In buona sostanza, per applicare gli offendicula, bisogna illustrare all'eventuale intruso cosa gli aspetta, questo significa illustrare all'intruso quale diversivi adottare per aggirare l'ostacolo.
    Bella mossa del nostro codice!
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Charlye
      Mercoledì 26 Aprile 2023, alle ore 09:02
      Condivido pienamente la Sua disamina. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Maxkoch
    Maxkoch
    Lunedì 22 Luglio 2019, alle ore 22:54
    Ottimo articolo,
    rispondi al commento
  • Mauropon
    Mauropon
    Venerdì 21 Novembre 2014, alle ore 09:45
    Ottima messa a punto: spero che ne vengano fatte altre così complete!
    rispondi al commento
  • Elenamatteuzzi
    Elenamatteuzzi
    Martedì 11 Novembre 2014, alle ore 23:02
    Molto molto interessante, brava!
    rispondi al commento
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