|
Puzza, puzza, puzza! Che puzza!
Recita un ricorrente spot televisivo.
Alle volte, però, in condominio, ci si lamenta anche per gli odori, tra i vari quelli di cucina, che invadono le parti comuni, e non solo, ad ogni ora del giorno e della notte!
I miei vicini cucinano i cavolfiori la mattina alle 7!
Non si può uscire per le scale che c'è sempre puzza di frittura!
A piano terra c'è un fabbro e la puzza che viene dalla sua officina è insopportabile.
Possibile per fare uscire gli odori da casa sua il mio vicino apra la porta sul pianerottolo e non la finestra sul cortile?
Queste le lamentele che più spesso leggiamo nel nostro forum e sui vari commenti agli articoli le strade sono due:
a) quella dell'azione civile per immissioni intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c.;
b) quella penale attraverso una denuncia ai sensi dell'art. 674 c.p.
Per quanto l'azione penale, per fatti attinenti i rapporti di vicinato, ad avviso di chi scrive, dev'essere considerata l'estrema soluzione ad un problema fino ad allora irrisolto ed altrimenti irrisolvibile, è sempre bene tenere presente in che cosa consista.
Recita il succitato art. 674 c.p., rubricato Getto pericoloso di cose:
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro.
Si tratta di un reato contravvenzionale punibile a titolo di dolo e colpa, vale a dire tanto se l'azione è volontaria tanto se frutto di negligenza.
Come fare a dire che determinate puzze o immissioni di odori siano molesti?
Non esistono parametri obiettivi.
In una sentenza della Cassazione del 2008, è stato affermato che in tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della USL. (cfr Cass. 99/215147; Cass. 98/210959) (Cass. 27 marzo 2008 n. 19206).
Insomma i principali elementi in casi del genere verrebbero ad essere rappresentati dalle testimonianze dei condomini.
Stando così le cose, la prova della molestia (salvo casi eccezionali, es. impianti produttivi) diviene davvero difficile; d'altronde si sa che ciò che è insopportabile per uno può essere normale per un'altra persona.
Ed allora?Come si diceva in precedenza, sebbene il diritto penale punisca odori, fumi e puzze moleste, per quanto possibile è sempre meglio cercare di agire con le buone maniere per preservare i rapporti di buon vicinato e ottenere risultati concreti in più rapido tempo.
|
||