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Cos'è il passaggio al mercato libero per l'energia elettrica ed il gas?
Si tratta del passaggio da una situazione di compresenza di mercato vincolato e di mercato libero, ad una situazione di solo mercato libero.
Sembrerà paradossale, ma potremmo dire che se fino a quel momento i consumatori saranno liberi di restare nel mercato vincolato, successivamente dovranno passare al mercato libero.
Ma, cosa cambia in sostanza?
Quali gli strumenti a disposizione dei consumatori per orientarsi al meglio tra le offerte?
La linea temporale di demarcazione è ad oggi, salvo ulteriori rinvii, quella del 1 luglio 2020.
Si tratta di una data di rinvio, perché in precedenza era stata prevista la data dell' 1 luglio 2019 ad opera della L. n. 124/2017.
La norma poi è stata modificata D.L. n. 91/2018 (in sede di conversione in legge) con rinvio del passaggio al mercato libero alla data dell' 1 luglio 2020.
In sostanza viene prevista l'abrogazione dell'art. 35, co.2, D. Lgs. n. 93/2011, secondo il quale, per quanto qui interessa
I clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti di energia elettrica nell'ambito del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (art. 35, co.2, D. Lgs. n.93/2011).
Con riferimento al gas, con la stessa proroga, viene anche abrogata, sempre dall'1 luglio 2020, la norma di cui all'art. 22, co.2, per. ter., D. Lgs. n. 164/2000, che prevede per i soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, che l'Autorità continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento.
In sostanza con tali modifiche verrà meno la possibilità per il consumatore di scegliere di usufruire del mercato detto vincolato o tutelato, un mercato dove i prezzi vengono stabiliti da un'Autorità, oggi chiamata A.R.E.R.A. (l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), e non dagli operatori.
Rimarrà solo il mercato libero dove il consumatore potrà scegliere a quale impresa rivolgersi.
Insieme con l'abrogazione vengono inoltre previsti alcuni compiti da parte dell'A.R.E.R.A. per favorire il consumatore in questo importante passaggio.
Vediamo dunque quali sono gli strumenti, previsti dalle stesse norme di abrogazione, a disposizione del consumatore.
La novità che ci attende è dunque nel fatto che l'Autorità non fisserà più i prezzi; non esisterà più la cosiddetta tutela di prezzo; il passaggio è delicato, non v'è dubbio, ed è necessario che i consumatori siano aiutati al fine di divenire consapevoli delle proprie scelte.
La norma abrogativa stabilisce che l'A.R.E.R.A. deve adottare misure per far sì che il 1 luglio 2020:
il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero (L. n. 124/2017).
Inoltre, secondo la L. n. 124/2017 l'A.R.E.R.A. deve, in sintesi assicurare:
All'Autorità spetta anche di garantire la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni sulla piena apertura del mercato e sulle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori.
Tali adempimenti sono stati attuati dall'A.R.E.R.A., ad es.: con il Portale offerte, per la raccolta e la pubblicazione di tutte le offerte sul mercato; con la deisciplina dell'offerta PLACET (offerta a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), con una pagina dedicata ai gruppi di acquisto.
Queste e altre informazioni sono reperibili sul sito dell'A.R.E.R.A., dove ricordiamo sono anche reperibili i contatti dello Sportello per il consumatore energia e ambiente cui richiedere informazioni e proporre segnalazioni, reclami, o avviare procedure di conciliazione.
Ricordiamo, inoltre, che dal gennaio 2018 i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere dal fornitore l'informativa circa il superamento delle tutele di prezzo.
Ricordiamo poi che presso il Ministero dello sviluppo economico è tenuto un elenco dei venditori abilitati dell'energia elettrica.
Infine, aggiungiamo che la legge prevede benefici per le persone economicamente svantaggiate o in gravi condizioni di salute che richiedono, per il mantenimento in vita, l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate a energia elettrica.
Si segnala, inoltre, un utile Vademecum predisposto dall'A.G.C.M., l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con consigli pratici sulla scelta delle offerte, l'attivazione dei contratti, l'esercizio del diritto di ripensamento.
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