Il Governo Meloni ha apportato alcune modifiche circa la notifica e la competenza territoriale del pignoramento presso terzi. Altre novità sono in fase di studio
Pignoramento presso terzi: procedura slim per riscuotere i debiti in tempi più rapidi
Il Governo Meloni ha apportato varie novità circa il pignoramento di beni (case, denaro, cose etc), ed è al lavoro per definire ulteriori novità.
Nello specifico, sono state approvate alcune modifiche riguardanti il pignoramento presso terzi, che consente al creditore di procedere al recupero dei crediti presso il debitore, tramite beni che sono in possesso di un altro soggetto (es. il datore di lavoro che mette lo stipendio o l'INPS la pensione, la Banca per il conto corrente).
Con le novità approvate, da giugno dell'anno scorso, il pignoramento presso terzi deve essere notificato al debitore iniziale dall'avvocato del creditore, tramite titolo esecutivo e atto di precetto, notificato a mezzo Pec o tramite Ufficiale Giudiziario.
Trascorsi i termini giudiziari, l'iscrizione a ruolo della causa deve poi essere comunicata al debitore esecutato ed anche al terzo pignorato. Prova dell'avvenuta notifica va depositata nel fascicolo della procedura entro la data di comparizione delle parti.
Novità anche circa le competenze territoriali. Per il pignoramento di beni mobili presso terzi, la competenza è del Tribunale del luogo in cui si trovano i beni; per il pignoramento di crediti, invece, la competenza è del Tribunale del luogo in cui il debitore ha residenza, dimora, domicilio o sede.
Eccezione fatta se il debitore è una Pubblica Amministrazione. In questo caso, la competenza è del Tribunale del luogo in cui il terzo ha residenza, sede, domicilio o dimora.
Circa il pignoramento presso terzi, sono in arrivo altre novità.
Di recente, sono state infatti emesse alcune sentenze in materia, che ora sono in attesa di diventare legge.
Ad esempio, la Corte di Cassazione, ha stabilito che il Tfr o il Tfs (trattamento di fine servizio per i lavoratori rispettivamente dipendenti privati e statali) possono essere pignorati per il recuperare debiti insoluti relativi a cartelle esattoriali esecutive già avviate e non pagate. In tal caso, i limiti per il pignoramento sono fissati al 20% della liquidazione.
Sulla base di un'altra recente sentenza della Corte di Cassazione, se il debitore è un consumatore e se il contratto bancario prevede clausole vessatorie e abusive, il debitore può opporsi al pignoramento immobiliare anche se ha fatto scadere i termini per opporsi al decreto ingiuntivo facendolo così divenire definitivo.
Grazie a questa sentenza, molti debitori potranno riottenere case già andate all'asta.
Infine, con le nuove modifiche sul tema pignoramento presso terzi, si intende ridurre i tempi del procedimento, così da rendere molto più rapidi i tempi di riscossione dei debiti.