|
La CAM Edilizia 2026 è una nuova disposizione normativa che stabilisce diversi requisiti ambientali, che vanno rispettati per obbligo di legge quando si progettano, si realizzano o si ristrutturano gli edifici pubblici.
Anche se le regole sono state aggiornate dal DM 24 novembre 2025, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025, il decreto è entrato in vigore dopo 60 giorni, ovvero nella pratica si applica dal 2 febbraio 2026.
Le norme si attivano quindi da questa data, sui bandi pubblicati per la manutenzione, per i lavori o sui contratti pubblici congiuti, per cui il progetto deve essere validato secondo le nuove disposizioni, senza procedure automatiche.
Cam edilizia 2026 norme - Pexels
Questo vuol dire che non basta aver ricevuto un incarico precedentemente, ma conta la validazione dello stesso in base alle nuove norme (PFTE per contratti integrati, esecutivo per lavori).
Questa regola, seppur semplice nella teoria, è fonte frequente di contestazioni, soprattutto perchè si tende a confondere la data del progetto con la data di validazione.
Con le nuove disposizioni, vengono abrogati il DM 256/2022 e il decreto correttivo del 5 agosto 2024, ovvero si attua una sostituzione netta del quadro CAM (Criteri Ambientali Minimi) precedente.
Si fa riferimento sempre al sistema previsto dal Codice dei contratti pubblici, ovvero il D.lgs 36/2023, ma vengono modificate le indicazioni su come i soggetti appaltanti inseriscono le specifiche tecniche o le clausole ambientali nei documenti di gara.
Nella pratica, se lavori nella sfera pubblica, i CAM diventano parte integrante della struttura della gara, ovvero del progetto e degli appalti pubblici.
La Relazione CAM sui criteri ambientali minimi del progetto non è più solamente un allegato secondario, da preparare quando tutto è già deciso.
Diventa invece il filo conduttore delle scelte progettuali, dei requisiti e dei mezzi da impiegare.
CAM novità 2026 normative edilizia - Pexels
La CAM edilizia da applicare dal 2 febbraio 2026 mette in luce l'importanza di dichiarare come viene soddisfatto ogni criterio nella pratica, con documenti che lo dimostrino, e con indicazioni chiare su cosa fare nei casi di non applicabilità o in presenza di limitazioni oggettive.
Si può dire che con i CAM 2026 la sostenibilità non si dichiara, ma si dimostra agli occhi di chi valuta, chi controlla e anche a chi eventualmente fa ricorso.
Questo aggiornamento normativo coinvolge l'intero approccio al progetto, chiamando in causa:
Viene data maggiore attenzione all'impostazione, ai dati e agli output richiesti, ovvero non basta più solamente citare un metodo, ma bisogna impostarlo in modo verificabile e coerente con il progetto.
Va fatto però un chiarimento: i criteri LCC e LCA funzionano se il committente e il progettista decidono prima cosa stanno confrontando e con quali dati.
Il tutto, tenendo presente che per alcuni segmenti di mercato l'informazione ambientale può essere incompleta o non uniforme.
Pretendere infatti un livello di dettaglio irrealistico per i tempi di gara o per la stessa filiera locale può portare all'effetto opposto, complicando la procedura con richieste di chiarimenti aggiuntive, offerte non comparabili e con contestazioni in caso di esclusione.
Con le nuove indicazioni si torna a parlare di BIM (Building Information Modeling basato su modelli digitali intelligenti in 3D) come contenitore di informazioni utili per casi di manutenzione e gestione dell'edificio.
Appalti pubblici CAM edilizia - Pexels
Per le amministrazioni, chiedere il BIM significa avere chiaro quali dati inserire nel modello e come utilizzarli, altrimenti diventa solamente un passaggio formale che allunga i tempi e aumenta i costi, senza benefici reali.
Per gli studi professionali e le imprese, l'impatto è invece pratico: si alza infatti l'asticella su tracciabilità e coerenza di quanto progettato, quanto capitolato e offerto.
Se questi livelli non dialogano tra loro, i CAM mettono in luce tutte le contraddizioni.
Con le nuove norme possono sorgere punti critici di discussione, soprattutto se si parla di materiali, prestazioni e posa in opera, ovvero la parte relativa al cantiere, che in precedenza non veniva considerata come centrale.
Un esempio pratico è quello dei serramenti: la nuova CAM edilizia chiede di considerare anche i nodi di posa in conformità alla UNI 11673-1 (o equivalenti) già nella documentazione tecnica.
Materiali merci dichiarare progetto CAM - Pexels
Su altre categorie di merci si vanno a guardare la composizione e le evidenze di filiera.
Per alcuni prodotti, come componenti plastici, finiture e vernici, il focus è sui mezzi di prova, sulle dichiarazioni e sulla capacità di non optare per sostituzioni in corso d'opera, non compatibili con le indicazioni in gara.
Il CAM va a ridurre queste eventualità e quindi l'improvvisazione, con una conseguenza diretta.
Facciamo un esempio tipico di validazione in ritardo, con necessità di riprendere il progetto, realistico nel caso di scuole, palestre comunali o biblioteche.
Un progetto viene impostato alla fine del 2025, ma la discussione interna si trascina nel tempo, e la validazione arriva a ridosso della gara.
In questi casi, l'ufficio tecnico può trovarsi davanti ad una scelta scomoda: accelerare la procedura per rientrare nel transitorio (se applicabile) oppure accettare il nuovo impianto CAM rimettendo mano al capitolato e alla Relazione per allineare i criteri, le verifiche e i documenti di prova.
La soluzione per non subire le nuove norme dei CAM 2026 sugli appalti pubblici è quella di impostare un metodo snello e ripetibile.
Nella pratica, il tutto funziona quando la Relazione CAM viene scritta in parallelo al progetto, e non alla fine, così ogni scelta tecnica ha il suo mezzo documentale di prova associato.
Anagrafica dichiarazioni ambientali 2026 - Pexels
Si può quindi costruire una piccola anagrafica interna dei prodotti ricorrenti, con schede tecniche aggiornate, dichiarazioni ambientali disponibili, contratti del produttore per integrazioni rapide e così via.
Si vanno quindi ad inserire nel capitolato le clausole che permettono equivalenze reali, evitando specifiche incentrate su un solo produttore.
Le procedure non funzionano invece, quando la catena documentale è spezzata, ad esempio se il progettista presume, l'impresa promette e il fornitore invia documenti non coerenti o non aggiornati: qui i CAM diventano un vero e proprio rischio di esclusione o contenziosi.
Il DM 24 novembre 2025 ha spinto il settore ad un cambiamento che era nell'aria da tempo, con meno dichiarazioni generiche, più verifiche e coerenza tra progetto, capitolato e fornitura.
Ci vuole un nuovo punto di equilibrio tra gara, cantiere e documenti.
Con l'entrata in vigore dei nuovi CAM a febbraio 2026, e con l'abrogazione del quadro normativo precedente, chi lavora nel pubblico deve iniziare a considerare i CAM come una competenza di base, non più come un extra.
|
|
|
|
||||
Testata Giornalistica online registrata al Tribunale di Napoli n.19 del 30-03-2005 | ||||
|
Copyright 2026 © MADEX Editore S.r.l. |
||||