L'Autorità per l'energia ha introdotto nuove regole e garanzie per evitare ai consumatori il distacco delle forniture per morosità, senza adeguato preavviso.
Distacco di forniture energetiche per morosità
Non è raro che si possa essere vittime inconsapevoli di un distacco della fornitura di un servizio energetico per morosità, solo a causa di divergenze sorte con l'azienda erogatrice del servizio, semplicemente perché non si è ricevuta per tempo la comunicazione relativa alla presunta morosità o perché, consapevolmente, si contesta il pagamento di una bolletta che riporti un consumo alquanto anomalo.
Di questa vicenda si era occupata alcuni mesi fa (nel novembre 2012), anche la trasmissione Striscia la Notizia, in cui si era messo in evidenza come troppo spesso gli avvisi ai consumatori arrivassero quando il distacco della fornitura era già avvenuto.
D'altro canto in questo periodo di forte crisi economica sono numerose le famiglie che non sono in grado di pagare le bollette di luce e gas entro la scadenza fissata, per cui è una necessità provvedere a che non si ritrovino il distacco delle utenze senza aver ricevuto un opportuno preavviso.
Di recente l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha introdotto delle nuove regole e garanzie innovative per assicurare ai consumatori di avere informazioni tempestive e tempistiche certe, nel caso di bollette non pagate entro la scadenza prevista.
Con la Delibera 67/2013/R/COM del 21 febbraio 2013, intitolata Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in mora, l'Autorità ha infatti stabilito delle nuove regole per la procedura di costituzione in mora nei confronti degli utenti che, presumibilmente, non abbiano pagate le bollette e per l'eventuale sospensione della fornitura da parte dei venditori al dettaglio di energia elettrica e di gas da loro fornita.
Ricordiamo che per costituzione di morosità si intende la richiesta fatta per iscritto dalla società al consumatore di onorare il pagamento.
L'obiettivo che si intende perseguire, spiega il regolatore, è quello di evitare che il cittadino si ritrovi con la sospensione del servizio per morosità, senza che però l'avviso di pagamento gli sia correttamente pervenuto, dandogli la possibilità di provvedere in tempo al pagamento.
Novità per il distacco di forniture per morosità
I nuovi provvedimenti entreranno in vigore a partire dalla fine di aprile 2013.
Tra le novità contenute nella deliberazione, c'è l'introduzione di tempistiche certe, congrue e documentate, non solo per l'indicazione del termine ultimo in cui effettuare il pagamento, dopo l'avviso della costituzione in mora, ma anche per il successivo avviso di sospensione, nel caso in cui il cliente finale prolungasse la propria morosità.
In particolare l'avviso di costituzione in mora deve essere inviato tramite lettera raccomandata in cui sia ben evidente la data di emissione della stessa. Nel caso in cui il venditore non fosse in grado di evidenziare tale data, la raccomandata dovrà essere stata inviata entro 3 giorni lavorativi dalla data contenuta nel corpo della lettera.
A partire da questa data, il cliente avrà a disposizione almeno 20 giorni per regolarizzare la propria posizione, dopodiché il venditore dovrà aspettare ancora altri 3 giorni senza ricevere il pagamento per poter effettuare la richiesta di sospensione.
Un'altra novità di un certo rilievo è che, nel caso in cui la morosità si protragga per conguagli o per importi anomali, prima di procedere alla richiesta di sospensione del servizio, il fornitore debba rispondere ai reclami scritti del cliente.
Nel caso in cui le nuove regole fissate non vengano rispettate dai venditori, è previsto che i clienti possano ricevere automaticamente dei congrui indennizzi accreditati in bolletta.
Più nel dettaglio, nel caso in cui il venditore proceda alla sospensione del servizio per morosità, nonostante non abbia provveduto a inviare al cliente comunicazione della costituzione di morosità, dovrà corrispondergli un indennizzo di 30 euro.
Nel caso in cui la raccomandata sia stata correttamente inviata, ma il venditore abbia proceduto alla sospensione dell'erogazione, senza rispettare le nuove tempistiche previste, dovrà corrispondere al cliente un indennizzo di 20 euro.
In ognuno di questi casi, comunque, al cliente non potrà mai essere richiesto un ulteriore corrispettivo per la sospensione o la riattivazione della fornitura.
Poiché però gli indennizzi sono costituiti da importi che, per i fornitori dei servizi, potrebbero risultare irrisori, le associazioni di difesa dei consumatori si sono dette pronte a vigilare sul loro comportamento e sul rispetto delle prescrizioni, per evitare che si preferisca pagarli, piuttosto che rispettare le tempistiche richieste.