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Sono trascorsi ormai venti lunghi anni da quando entrava in vigore il DPR 380/2001 più noto come Testo Unico dell'edilizia.
In tutti questi anni ci sono stati molti rimaneggiamenti, integrazioni, moltiplicazioni di regolamenti e norme che hanno snaturato pian piano quel Decreto.
Si è reso dunque necessario un nuovo strumento che facesse ordine e chiarezza nel marasma generale, al fine di consentire agli operatori del settore di capire qual è la direzione da seguire in ogni circostanza, senza lasciare spazio a dubbi e incertezze o a interpretazioni soggettive e particolari.
L'iter che ha portato alla proposta di Legge è partito nel 2018, quando fu istituito un tavolo tecnico presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Nel novembre dello stesso anno fu fatto un primo resoconto all'assemblea nazionale dell'ANCI. Il lavoro del tavolo tecnico è stato completato solo di recente, rimettendo la bozza della nuova Disciplina delle costruzioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il fatto positivo è stata la partecipazione a tale tavolo da parte di varie associazioni di categoria, che, forti dell'esperienza maturata sul campo, hanno potuto portare un serio e valido contributo alla stesura del testo.
Il nuovo testo conterrà disposizioni relative non solo al DPR sopra citato, ma anche relativamente ad altre normative e leggi di settore.
Esso, infatti, abroga, tra le altre, le seguenti leggi:
Il testo della nuova Disciplina delle costruzioni è costituito da 140 articoli, divisi in 5 titoli, così strutturati:
Infine, ci sono le disposizioni finali e le abrogazioni di cui ho detto poc'anzi.
In particolare, vengono abrogate anche alcune disposizioni del Piano energetico nazionale relative all'uso di energia, al risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Viene, infine, ritirata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 2003 rispetto alla classificazione sismica del territorio.
All'interno dei singoli titoli vengono ripresi e riordinati i contenuti di alcune leggi passate, ma vengono anche introdotte delle novità.
Viene fissata una distanza minima tra fabbricati pari a 10 metri per nuove costruzioni, calcolando questa distanza tra le pareti finestrate del nuovo edificio e le pareti anche non finestrate di quelli esistenti.
In caso di edifici esistenti se c'è una modifica di sagoma si può avere un incremento della distanza pregressa anche qualora fosse inferiore a quella minima.
Viene introdotta una nuova definizione delle categorie di intervento edilizio e urbanistico.
Innanzitutto, ci sono gli interventi di trasformazione del territorio, sia urbanistico-edilizi che infrastrutturali.
Ci sono poi gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, ossia ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e addizione volumetrica.
Gli interventi di adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente sono quelli che già conosciamo come ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria.
Infine, ci sono le opere e gli interventi minori, che non incidono sulla trasformazione del territorio, come ad esempio la realizzazione di pertinenze di lieve entità, serre temporanee o manufatti rurali, che comunque possono essere oggetto di titoli abilitativi.
All'art.12 viene data una definizione e disciplina all'edilizia libera, ossia quegli interventi che possono essere realizzati senza titolo abilitativo.
Tra questi ne citiamo alcuni:
I tipi di lavori edili vengono classificati come:
In sostanza, sono previsti solo questi due titoli edilizi.
In particolare, il Permesso di costruire è previsto per nuove costruzioni e trasformazioni permanenti di suolo inedificato e gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
A questo poi si aggiunge il Permesso di costruire convenzionato, una modalità semplificata per particolari condizioni di urbanizzazione e trasformazione urbanistica.
Tutti gli interventi che non sono in edilizia libera e non sono soggetti a Permesso di Costruire ricadranno nella disciplina della SCIA.
Il Titolo III riporta le norme tecniche per le costruzioni, regolamentando tra le altre la zonizzazione sismica del territorio, dalla 1 alla 4 a bassissimo rischio, e la classe di rischio delle costruzioni.
Il testo prevede l'istituzione dell'anagrafe delle costruzioni sia per le opere pubbliche che per quelle private, al fine di garantire una migliore gestione e un miglior controllo del territorio.
Ulteriore novità è l'istituzione del fascicolo digitale delle costruzioni, che riguarderà in primo luogo le nuove costruzioni, sia pubbliche che private, e in seconda istanza le costruzioni esistenti, da redigere quando si interverrà su queste e da aggiornare per tutti i successivi interventi.
Il fascicolo conterrà tutte le informazioni relative alla costruzione del fabbricato, tutte le varie modifiche successive, le criticità strutturali, sismiche e geologiche e tutti i dati di natura catastale, urbanistica, edilizia e impiantistica. Il BIM in questo avrà un ruolo fondamentale.
Il fascicolo sarà obbligatorio e le costruzioni che ne saranno prive non potranno essere oggetto di agevolazioni fiscali di alcun genere.
Al Titolo IV viene trattata la sostenibilità delle costruzioni, argomento per fortuna sempre più attuale e già sfiorato da alcuni provvedimenti precedenti.
La sostenibilità riguarda l'intero ciclo di vita di una costruzione, dalla progettazione ed esecuzione, alla fase di esercizio, fino ad arrivare alla dismissione o riconversione.
Lo scopo da raggiungere è quello del basso impatto ambientale e del risparmio economico, oltre che del miglioramento del benessere e sicurezza garantiti ai fruitori, il risparmio delle risorse idriche e realizzazione di edifici energeticamente efficienti.
Anche la sostenibilità riguarderà sia le costruzioni esistenti, in caso di interventi, sia le nuove costruzioni. Essa verrà garantita da due nuovi strumenti:
Rispetto alla certificazione, i protocolli sono vari e consentono l'attribuzione di un giudizio sintetico o un punteggio che attesta il livello di sostenibilità del fabbricato.
Il Titolo V si occupa nello specifico dell'accessibilità degli edifici, con tutto quanto riguarda la progettazione che gira intorno all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici sia pubblici che privati, sia da ristrutturare che di nuova costruzione, dove si tende alla progettazione senza barriere architettoniche.
La legge è nazionale, essendo il governo del territorio e la disciplina dell'attività edilizia competenza dello Stato, ma viene rimandata a leggi regionali e regolamenti locali la disciplina di tutto quanto è espressamente di competenza di questi Enti, come ad esempio sulle distanze, altezze e densità.
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