La Cassazione afferma che il nudo proprietario non è penalmente responsabile per abuso edilizio se non era consapevole del fatto e non aveva dato il consenso.
Il nudo proprietario risponde per abuso edilizio?
Il nudo proprietario risponde dell'abuso edilizio solo qualora si possa dare prova della sua consapevolezza e del consenso prestato all'esecuzione dei lavori. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza penale n. 15760 del 25/05/2020, con la quale i Giudici Supremi si pronunciano in relazione alla fattispecie nella quale veniva eseguita una sopraelevazione senza permesso di costruire con violazione delle norme antisismiche.
La vicenda portata dinnanzi alla Corte traeva origine da lavori di edificazione di un secondo piano privi di autorizzazione, che erano stati commissionati dall'usufruttuario dell'immobile.
Poiché nel merito il nudo proprietario veniva penalmente condannato, la vicenda giungeva innanzi alla Corte di Cassazione che, con un ribaltamento di posizione, scagionava pienamente il ricorrente. La Cassazione annullava la sentenza della Corte d'Appello e ribadiva alcuni principi già affermati in precedenti pronunce.
Chi detiene la nuda proprietà non ha alcun obbligo giuridico di vigilare e impedire l'illegittima attività edilizia posta in essere da parte di altri soggetti che abbiano commissionato l'opera abusiva. Questo perché la nuda proprietà comporta il venir meno di qualsiasi godimento sul bene.
La responsabilità penale del nudo proprietario sussiste unicamente qualora si provi un contributo di natura materiale o morale all'attività posta in essere da terzi. Niente concorso automatico del nudo proprietario poiché la partecipazione al fatto deve essere supportata da validi elementi di prova.
Eventuale responsabilità è accertabile solo in caso di piena consapevolezza dell'esecuzione delle opere nonché in presenza di un consenso espresso o tacito in riferimento all'attività edile posta in essere. Il concorso al fatto di reato in poche parole può essere affermato solo in presenza di sufficienti indizi quali:
- provare che il nudo proprietario abita nello stesso Comune;
- provare che il nudo proprietario sia stato nel luogo di esecuzione dei lavori;
- provare che il nudo proprietario sia il destinatario finale dell'opera non autorizzata.
Tali indizi nel caso esaminato non sussistevano e la sentenza della Corte d'Appeallo era stata ritenuta carente di motivazione.