Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
Ogni condomino può fare delle cose comuni l'uso che ritiene più consono alle proprie esigenze.
Solamente a leggere la prima parte dell'art. 1102 c.c. molti pensano che usare le parti condominiali è una pacchia.
Al solito le norme devono essere lette fino in fondo e poi valutate alla stregua della giurisprudenza che ne assicura l'uniforme interpretazione.
Ebbene, in relazione all'uso delle cose comuni da parte di ogni comproprietario, l'art. 1102 c.c. continua specificando che esso non può, in ogni modo, limitare il pari diritto degli altri nè mutare la destinazione d'uso del bene comune.
La giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha specificato che per pari uso non deve intendersi, per forza, il diritto d'uso identico e contemporaneo (seppur anche questo non deve essere escluso) ma il diritto d'ogni condomino di usare i beni comuni nella maniera più consona alle proprie esigenze allo stesso modo di chi, facendolo per primo, ha sollevato la questione.
In questo contesto si segnala una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 19205 dello scorso 21 settembre.
Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune.
Il condominio e gli altri comproprietari ne chiedevano la rimozione per violazione della norma di cui al primo comma dell'art. 1102 c.c.; insomma per uso illegittimo della cosa comune.
I giudizi di merito si concludevano favorevolmente per chi aveva installato la caldaia.
Non quello di Cassazione.
Gli ermellini, nell'affermare l'illegittimità dell'installazione della caldaia sul vano scale comune, hanno ribadito che al singolo condomino è consentito servirsi in modo esclusivo di parti comuni dell'edificio soltanto alla duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perda la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi (Cass. nn. 1062/11, 13752/06, 972/06 e 1737/05) (Cass. 21 settembre 2011 n. 19205).
In questo contesto, però, concludono da piazza Cavour, dando soluzione alla specifica fattispecie sottoposta alla loro attenzione, la sentenza impugnata ha valutato, per di più in maniera affatto generica quanto alla parità dell'uso, unicamente la prima delle due condizioni anzi dette, ossia la potenziale fruizione del vano scala da parte degli altri partecipanti al condominio per le loro esigenze, date le modeste dimensioni del manufatto installato, senza accertare se l'allocazione (non di una sola, ma) di tante caldaie quanti i condomini sia non solo e non tanto materialmente possibile, ma anche compatibile con l'originaria destinazione del vano scala comune, che nasce per la diversa finalità di dare accesso alle proprietà individuali (Cass. ult. cit.).
In sostanza se una caldaia è tollerabile tante caldaie snaturerebbero la originaria destinazione d'uso del vano scale.
In definitiva: o per ogni installazione si ottiene l'autorizzazione degli altri condomini oppure anche una sola può essere considerata illegittima.