Plafond casa: regime fiscale sui mutui ipotecari per giovani coppie

Quale regime fiscale si applica ai mutui contratti per l'acquisto di casa tramite il Plafond casa istituito con la convenzione ABI e Cassa depositi e prestiti?
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Regime fiscale mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti


Sui mutui ipotecari concessi dalle banche per l'acquisto dell'abitazione principale e per i lavori di ristrutturazione, in favore delle giovani coppie, famiglie numerose e quelle in cui è presente un soggetto affetto da disabilità, non sono dovute l'imposta di registro, di bollo e ogni altra imposta diretta.

A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 61/E/2016 con cui fornisce un'interpretazione corretta in merito al regime fiscale applicabile ai finanziamenti concessi dalle banche sulla base della convenzione stipulata tra l'ABI, l'Associazione bancaria Italia e Cassa depositi e prestiti.


Plafond Casa: la convenzione tra ABI e Cassa Depositi e prestiti


Mutui casaIl 20 novembre 2013 l'ABI e la Cassa depositi e prestiti hanno sottoscritto una convenzione con cui vengono definite le linee guida e le regole applicabili per l'utilizzo del Plafond Casa previsto per la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, alle banche aderenti all'iniziativa, di mutui ipotecari per le persone fisiche.
Si tratta del cosiddetto Plafond Casa per i mutui agevolati, uno strumento vantaggioso per quelle famiglie che vogliono investire su un immobile e mettere su casa.

Il mutuo Plafond Casa in particolare è un mutuo fondiario, che prevede il rilascio di garanzia ipotecaria di primo grado su un bene immobile residenziale a favore della banca.
Per tali finanziamenti il cliente beneficia di una riduzione del tasso annuo nominale (T.A.N.), rispetto alle condizioni standard dei mutui con provvista della banca aventi analoga natura, finalità, durata e tipologia di tasso.

La banca poi è tenuta a cedere a Cassa Depositi e Prestiti il credito derivante dalla concessione del mutuo; ai fini di tale cessione si richiede, altresì, l'accettazione da parte del debitore ceduto, contestualmente alla stipula del mutuo. Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso o variabile.


Mutui ipotecari: importo, durata, caratteristiche e domanda


Plafond casaI mutui concessi con il Plafond casa istituito grazie alla convenzione ABI e CDP, devono essere destinati all'acquisto di immobili residenziali, con priorità per le abitazioni principali ma anche per sostenere interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica dell'immobile.

A beneficiare dell'iniziativa devono essere in via prioritaria:

- giovani coppie

- famiglie numerose

- famiglie di cui fa parte di un soggetto disabile ai sensi della Legge 104/1992 - invalidità fisica, psichica o sensoriale che determina svantaggio sociale o di emarginazione.

In base al tipo di intervento per cui si richiede il finanziamento, sono previste tre diverse durate di mutuo, pari a 10,20 e 30 anni. Per aderire all'iniziativa le banche devono sottoscrivere il contratto di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti. Dal 5 marzo 2014 è possibile richiedere e ottenere i mutui agevolati erogati con il Plafond Casa della Cassa.

Ma a chi bisogna richiedere i mutui agevolati col Plafond Casa?
Per inoltrare la domanda non bisognerà passare attraverso l'intermediazione di nessun ente, ma ci si potrà rivolgere direttamente alla banca aderente all'iniziativa.

Ecco alcune delle banche attualmente aderenti al Plafond casa:
Banca agricola popolare di Ragusa; Banca Carige; Banca Monte dei Paschi di Siena; Banca popolare dell'Emilia Romagna; Banca popolare di Sondrio; Banca popolare di Vicenza; Banca Sella; Banco di credito P. Azzoaglio; Banco di credito popolare; Banco popolare; Binter- banca interregionale; Bnl-Bnp Paribas; Cariparma – credit agricole; Cassa di risparmio di Ravenna; Credito valtellinese; Extrabanca; Intesasanpaolo; Iccrea Banca; Ubibanca; Unicredit.

Quali sono, invece, le condizioni imposte alle banche?
Ogni istituto di credito gode di una discreta libertà nel proporre l'offerta e può usufruire di un massimo di 150 milioni di euro in totale.

Certamente, i vantaggi di questi mutui agevolati saranno legati ai tassi d'interesse o allo spread applicato, ma ogni banca si riserva di discutere le condizioni contrattuali in base al profilo di ogni cliente.
Per questo motivo il consiglio per chi volesse accendere un mutuo usufruendo di questa iniziativa è quello di rivolgersi alla banca aderente e verificarne le condizioni richieste.

I finanziamenti, almeno in teoria, potranno anche coprire il 100% della spesa. L'importo delle rate del mutuo, ovviamente, varierà da caso a caso in base alle diverse condizioni contrattuali legate a Taeg e durata.
In ogni caso i mutui hanno un limite di importo di 250 mila euro per l'acquisto di un'abitazione principale senza interventi di ristrutturazione e di 350 mila euro per l'acquisto di una casa con interventi di riqualificazione energetica. Per i soli interventi di ristrutturazione, invece, l'importo massimo è di 100 mila euro.


Regime fiscale applicabile: la risoluzione n. 61/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate


Imposte mutuoAi finanziamenti per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale e a interventi di ristrutturazione, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose, si applica il regime fiscale favorevole dell'esenzione dall'imposta di registro, bollo e da ogni altra imposta indiretta, così come previsto dal comma 7-bis dell'articolo 5, comma 24, del Dl 269/2003.

La norma prevede in particolare che ai finanziamenti concessi da Cdp alle banche, da destinare in via esclusiva alle finalità sopra ricordate, si applica il regime fiscale stabilito dal comma 24 del medesimo articolo, ossia l'esenzione dall'imposta di registro, di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta. In ragione di questa normativa la Direzione Regionale della Toscana ha richiesto un'interpretazione del regime fiscale nel senso di esplicitare se l'esenzione sia solo riferibile al rapporto tra CDP e Banca, ma altresì a quello tra banca e beneficiario. A rispondere è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 61/E/2016.
Nel documento di prassi l'Agenzia delle Entrate analizza la normativa ed evidenzia come il contratto di mutuo stipulato dalla banca con il beneficiario, a seguito della messa a disposizione della provvista da parte di Cassa depositi e prestiti all'istituto di credito, si pone quale atto esecutivo rispetto al contratto di finanziamento stipulato tra Cassa Depositi e Prestiti e la banca.

Infatti, l'erogazione della provvista da parte della Cassa costituisce presupposto necessario e indispensabile per la successiva erogazione delle somme al beneficiario.
Nelle operazioni di finanziamento in oggetto la banca svolge una funzione strumentale volta a consentire che la provvista messa a disposizione da Cassa Depositi e prestiti per agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti individuati dalla norma venga effettivamente destinata a tale finalità.

In ragione di questa correlazione tra il contratto di finanziamento stipulato tra CDP e la banca ed il contratto di mutuo stipulato tra la banca ed il beneficiario finale, deve ritenersi che la previsione di esenzione fiscale debba trovare applicazione in relazione al complessivo rapporto di finanziamento e, dunque, sia con riferimento al finanziamento intercorrente tra Cassa Depositi e prestiti e banche, che con riferimento al contratto stipulato tra la banca ed il beneficiario finale, sulla base della stessa Convenzione.

Ne consegue che il regime di esenzione dalle imposte di registro, di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, si applica sia con riferimento al rapporto di finanziamento intercorrente tra Cassa depositi e prestiti e banche, che ai conseguenti contratti di mutuo stipulati tra banche e beneficiari finali sulla base della Convenzione.

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