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Tra le iniziative di solidarietà nate con la crisi abbiamo il Prestito della Speranza.
Si tratta in breve di una forma di prestito diretta ad alcune categorie svantaggiate per facilitare il loro accesso al credito, «sostenere le necessità economiche transitorie delle famiglie e promuovere nuove inziative imprenditoriali».
Nato nel 2009 con un accordo siglato tra la CEI e l'ABI, il progetto è oggi oggetto di un accordo stipulato tra la CEI e Intesa San Paolo.
L'accordo stipulato nel 2009 è scaduto e nel 2015 è stato sostituito da una nuova convenzione: i futuri prestiti saranno dunque regolamentati dalla nuova, mentre per quelli in essere a quella data varranno le norme previgenti.
In particolare, l'accordooriginario, stipulato il 6 maggio del 2009 dalla CEI e dall'ABI (Associazione Bancaria Italiane), è scaduto il 31 marzo 2014.
Si chiamava «Accordo Quadro per un programma nazionale di microcredito rivolto alle famiglie in difficoltà a seguito della crisi economica». In base a tale accordo, il fondo di garanzia era erogato alle famiglie con più di tre figli o con malati a carico che si trovassero in difficoltà per la perdita del lavoro, con sussidi mensili di 500 euro per pagare l'affitto o il mutuo.
Il 26 febbraio 2015 è stato stipulato un nuovo accordo, dal nome «Convenzione per l'attuazione del progetto «Prestito della speranza» promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana» per il «Prestito della Speranza 3.0».
Esso sarebbe scaduto il 31 marzo 2016, ma in assenza di comunicazione scritta, si è tacitamente prorogato. Le parti possono comunque recedere in ogni momento con un preavviso che deve giungere alle altre sessanta giorni prima.
Riferiremo qui sinteticamente del contenuto del nuovo accordo.
Come sempre raccomandiamo una lettura integrale dei testi cui ci richiamiamo e consigliamo la consulenza di esperti, nei casi più complessi.
In particolare, le parti del nuovo accordo sono: la CEI (Conferenza Episcopale Italiana), banca Intesa San Paolo SpA e Banca Prossima, con la collaborazione della Caritas Italiana e l'Associazione VO.B.I.S (Volontari Bancari per l'Iniziativa Sociale).
In sintesi estrema: la CEI mette le risorse, Banca prossima le gestisce (su incarico di mandato con rappresentanza) e mette a disposizione della convenzione una piattaforma.
Banca Prossima, in forza del mandato, gestisce il Fondo di Garanzia; ammette i finanziamenti concessi dalla Banca; ottempera alle richieste di escussione della garanzia mediante corresponsione alla Banca dell'importo da essa richiesto, il tutto nel rispetto delle condizioni previste nella convenzione.
La banca, a sua volta, si impegna a mettere a disposizione un plafond di almeno 100 milioni per i finanziamenti ammessi nell'ambito della convenzione, a rispettare gli impegni della convenzione, ad avviare le azioni di recupero, se richiesto dalla CEI.
Le Caritas, con la loro rete territoriale, «garantiscono le finalità di carattere ecclesiale, solidaristico e sussidiario del Prestito della Speranza 3.0»; esse incontrano i potenziali beneficiari verificando la sussistenza dei requisiti; approvano l'ammissione al prestito e, una volta concesso il finanziamento, si occupano dell'accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio dei prestiti erogati.
Le Caritas svolgono inoltre attività volte a fornire alle Reti Fiduciarie gli strumenti necessari per una «corretta valutazione della possibilità di superamento dello stato di vulnerabilità economica da parte dei soggetti richiedenti e ne convalidano le ammissioni al prestito».
Le Caritas collaborano con VO.B.I.S. per coordinare le attività sia verso i beneficiari che verso le Banche.
L'associazione VO.B.I.S. svolge attività di valutazione, accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio dei soggetti richiedenti i finanziamenti, raccordandosi con le Caritas e le Reti Fiduciarie; svolge inoltre attività di formazione alle filiali delle Banche circa la valutazione della possibilità di superamento dallo stato di vulnerabilità economica da parte dei soggetti finanziati.
In generale l'associazione mette a disposizione la competenza dei propri volontari per l'attuazione del progetto.
I destinatari del Prestito della Speranza 3.0 sono le micromimprese, come definite dal Codice del Consumo, nonché le persone e le famiglie che si trovano in difficoltà; all'interno della convenzione, a seconda del destinatario, il prestito prende il nome di credito d'impresa, oppure di credito sociale.
La microimpresa è definita dal Codice del Consumo come «entità società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003» (art. 18, co. 1, lett. d-bis, D.Lgs. n. 206/2005).
I destinatari devono possedere i requisiti previsiti dall'Allegato a) dell'accordo.
In sintesi, deve trattarsi di persone o famiglie che si trovino in «situazione di vulnerabilità economica e sociale quali:
a) persone in difficoltà economico-finanziaria, disoccupati e cassaintegrati a causa della crisi economica, giovani in cerca di prima occupazione, lavoratori precari, giovani coppie all'inizio del loro percorso di famiglia giuridicamente riconosciuta o in fase di costituzione, che necessitano di beni e servizi di prima necessità escludendo il sostegno a spese voluttuarie e superflue
b) categorie di persone disagiate in grado di intraprendere un nuovo progetto di lavoro».
Quanto alle micromprese, esse devono rientrare nella definizione suindicata, di cui all'art. 18, Cod. Cons., e devono essere costituite «in forma di: imprese individuali, società di persone, S.R.L. semplificata ex art. 2463bis c.c., nonché società cooperative» che: «- incontrano difficoltà di accesso al credito per realizzare investimenti sostenibili di crescita e sviluppo; - sono in fase di avvio».
I richiedenti, se persone fisiche, devono avere i seguenti documenti:
«a) certificazione ISEE rilasciata da ente ufficiale abilitato;
b) nel caso di disagio, malattia, o invalidità: copia della documentazione attestante la circostanza, rilasciata dall'INPS o da altro organo competente (Ente pubblico, Asl….)
c) nel caso di disoccupazione: Lettera di Licenziamento e periodo di preavviso o fine contratto o iscrizione alle liste di disoccupazione».
Se Microimprese già in attività o nuove attività devono avere:
«1) Iscrizione alla Camera di Commercio e partita iva;
2) Bilancio degli ultimi tre anni o di un periodo inferiore equivalente all'intero periodo di attività,
3) Business-plan del progetto di rilancio;
4) Business plan di start up di nuova attività;
5) Regolarità delle posizioni fiscali e contributive (DURC)».
I finanziamenti ammissibili devono avere le seguenti caratteristiche.
Quanto al credito sociale (che riguarda persone fisiche e famiglie), deve trattarsi di «finanziamenti di importo non superiore a 7.500 euro, TAN non superiore al 2,50%, erogati in unica soluzione o in più tranche periodiche, secondo altre modalità concordate tra Banca e cliente. È previsto un periodo di preammortamento di 12 mesi; il finanziamento ha durata massima di 6 anni comprensiva del periodo di preammortamento. Non si applicano al finanziamento le penali di estinzione anticipata» (v. all.b, convenzione).
Quanto al credito all'impresa (che riguarda le microimprese) deve trattarsi di «finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro erogati in una unica tranche per l'avvio o lo sviluppo di un'iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo, TAN non superiore al 4,50%.
È previsto un periodo di preammortamento di 12 mesi; il finanziamento ha durata massima di 6 anni comprensiva del periodo di preammortamento. Non si applicano al finanziamento le penali di estinzione anticipata» (v. all.b, convenzione).
Nell'ambito del progetto la CEI e la Banca possono concordare, per iscritto, specifiche Iniziative Sperimentali, che cioè potranno prevedere criteri di attuazione diversi da quelli previsti nella convenzione.
Il progetto prevede la costituzione di un fondo di garanzia con un deposito da parte della CEI presso Banca Prossima.
La Banca, concede i finanziamenti impegnandosi a erogare un importo fino a un massimo di 4 volte la dotazione patrimoniale del Fondo di Garanzia. Banca Prossima fornisce la piattaforma informatica per la gestione della garanzia e si occupa dell'ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia.
«La garanzia a valere sul Fondo di Garanzia è l'unica garanzia che assiste i finanziamenti erogati da parte della Banca ai sensi della Convenzione» (v. art. 5, convenzione).
Le modalità di accesso al Fondo di Garanzia e di attivazione della garanzia a valere sullo stesso sono definite negli allegati C) e D) dell'accordo, che riportiamo sinteticamente.
Gli interessati posso rivolgersi agli sportelli territoriali della Cartitas e delle Reti Fiduciarie, che effettuano una prima valutazione della richiesta.
L'associazione VO.B.I.S effettua un «giudizio sulla sostenibiltià del finanziamento e accompagna» i richiedenti presso gli sportelli della banca del gruppo San Paolo prescelta.
La banca, svolta a propria discrezionalità una valutazione del merito creditizio, se ammette il finanziamento contatta Banca Prossima per la richiesta di attivazione della garanzia.
Banca Prossima attribuisce alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo, e verifica la capienza del Fondo.
Se le disponibilità del Fondo di Garanzia risultino totalmente impegnate, nega l'ammissione alla garanzia, comunicandolo alla CEI, alla Banca, alla Caritas e a Vo.B.I.S.
La Banca, con la Piattaforma, comunica a Banca Prossima il perfezionamento dell'operazione di finanziamento entro massimo 15 giorni lavorativi, oppure l'eventuale mancata erogazione di tale finanziamento entro massimo 10 giorni lavorativi, a decorrere dall'acquisizione della domanda di concessione del finanziamento.
In caso di perfezionamento, a seguito dell'erogazione, Banca Prossima – per conto di CEI – rilascia attraverso la Piattaforma la dichiarazione di ammissione alla garanzia del Fondo.
«La Banca comunica al Gestore l'estinzione anche anticipata del finanziamento in base alle modalità individuate dal Gestore stesso» (v. all.c).
Banca Prossima, ricevuta dalla Banca la richiesta di attivazione della garanzia, verifica la capienza del Fondo di Garanzia e ammette il finanziamento alla garanzia, dandone informazione entro tre giorni lavorativi alla Banca, alla Caritas, alle Reti Fiduciarie e a Vo.B.I.S..
Se il Fondo di Garanzia risulta complessivamente vincolato per un valore pari al 90% della sua dotazione, Banca Prossima ne informa la CEI.
Al raggiungimento della percentuale del 95%, vincolo del Fondo di Garanzia, il Gestore interromperà le ammissioni dei finanziamenti alla garanzia rimandando alla CEI la valutazione su possibili integrazioni.
Se il beneficiario non adempie al finanziamento, la Banca, dopo trenta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente insoluta, invia alla Caritas e a Vo.B.I.S un primo avviso, affinché direttamente sollecitino il beneficiario, eventualmente anche attraverso le Reti Fiduciarie.
Se, dopo altri sessanta giorni, non avviene il pagamento del dovuto, la Banca invia «al beneficiario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, ed accessori tutti», con lettera raccomandata a.r. contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.
Passati invano altri 75 giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione, «la Banca può escutere la garanzia a valere sul Fondo di Garanzia..., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a Banca Prossima entro i successivi novanta giorni, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della eventuale quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo di Garanzia.... entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, Banca Prossima, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo richiesto alla Banca garantita».
Se, successivamente all'escussione della garanzia a valere sul Fondo, il beneficiario del finanziamento paga, totalmente o parzialmente il debito, la Banca deve pagare la CEI, con accredito sul Conto Corrente, le somme riscosse «nella misura proporzionale corrispondente alla quota garantita dal Fondo di Garanzia».
Con lo stessa convenzione la CEI incarica la Banca «al recupero delle somme corrisposte a valere sul Fondo di Garanzia. Le somme eventualmente recuperate, sono riconosciute a CEI... in misura proporzionale corrispondente alla quota da essa garantita tramite il Fondo di Garanzia».
La Banca individuerà a propria esclusiva discrezione le modalità per mettere in atto azioni di recupero, eventualmente avviando azioni giudiziali.
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