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Le problematiche connesse al servizio idrico in condominio sono quelle che in termini pratici e legali creano maggiori difficoltà agli addetti ai lavori.
Il motivo?
In ambito condominiale, quasi sempre, il contratto di erogazione del servizio è stipulato dall'amministratore o dall'originario costruttore che cura gli allacci) per tutto il condominio, mentre le singole utenze riferibili alle unità immobiliari (moduli, impegnativi, ecc.) rappresentano punti di prelievo aventi mera rilevanza interna.
Come dire: ente erogatore e condominio – complessivamente considerato – sono le parti del contratto e i condòmini in quel rapporto influiscono ben poco.
Questa impostazione, che è poi quella quasi unanimemente riconosciuta come corretta, si scontra, tuttavia, con delle modificazioni legislative che a parere di alcuni imporrebbero una sostanziale rivisitazione dell'intero rapporto.
Approfondiamo questo aspetto.
In condominio ciascun partecipante, per il solo fatto di essere tale, deve concorrere alle spese necessarie alla gestione della compagine. Tra queste spese vi sono anche quelle relative al servizio idrico.
Le quote condominiali devono essere sempre pagate; ciò perché l'obbligo di versamento è connesso al diritto di proprietà.
Con specifico riguardo al servizio idrico, due sono le modalità di calcolo della quota individuale:
a) mediante rilevamento dei consumi segnalati dal così detto contatore di sottrazione, ossia dal contatore presente in ciascuna unità immobiliare e che rileva – salvo casi di contratto diretto con l'ente erogatore – solamente nei rapporti interni condominiali;
b) in assenza di questi contatori, secondo i millesimi di proprietà o in ragione del diverso criterio concordato da tutti i condòmini.
Chiaramente il criterio di ripartizione secondo consumi è quello più equo; anche rispetto a questa modalità, comunque, esistono delle quote di spesa, quella solitamente individuate come canoni fissi o canoni contrattuali, ecc. che devono essere pagate al di là del consumo di acqua. Insomma si paga in quanto parti del contratto.
Che cosa succede se, recapitata una fattura per il consumo dell'acqua e ripartitane la spesa, qualcuno dei condòmini non corrisponde la sua quota nei termini convenuti per consentire all'amministratore o a chi se ne occupa, il pagamento nei termini indicati in bolletta?
La stragrande maggioranza – per non dire l'unanimità – degli erogatori di questo servizio non accetta pagamenti parziali. Per l'erogatore, si diceva in principio, il servizio è unitario, il suo costo lo stesso e quindi non è possibile pagare in parte ciò che è stato consumato.
In questo contesto, pertanto, è molto ricorrente un fenomeno sgradevolissimo per chi è in regola con i pagamenti: la sospensione del servizio idrico all'intero condomino anche se a non pagare è stato solamente un condomino.
È lecito tutto ciò?
Secondo gli operatori del settore – che agiscono in tal senso – proprio in considerazione di quelle che devono essere considerate le parti del contratto, sì, non esistono dubbi in merito alla legittimità di questa pratica; chi non paga è il condominio e quindi è al condominio che si può interrompere il servizio.
Ma le cose stanno davvero così?
La legge di riforma del condominio, correggendo parzialmente un principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 9148/08), ha sancito all'art. 63, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile che nessun creditore del condominio può agire contro i condòmini in regola con i pagamenti se non prima ha provato (con azioni giudiziarie) a recuperare le somme dai condòmini morosi.
L'applicazione di questa norma dovrebbe portare a un risultato di questo genere: bolletta per il servizio idrico pari ad € 1.000,00; uno dei condòmini non paga la propria quota pari a € 150,00. L'ente erogatore chiede all'amministratore chi è il moroso e quindi agisce contro di lui.
Tutto così semplice? Non proprio.
I problemi, rispetto a questa semplice procedura così delineata dalla legge, risiedono in alcune peculiarità connesse all'erogazione di questo (ma anche di altri servizi).
In primis, si diceva, solitamente i gestori del servizio idrico non accettano pagamenti parziali, o meglio, non considerano il pagamento parziale sufficiente per evitare lo stato di morosità dell'utente (per loro il condominio) e quindi per fare venire meno le condizioni che legittimano il distacco dal servizio.
In secondo luogo – questa è una conseguenza meramente pratica del primo effetto della morosità – è che difficilmente si arriva all'azione diretta della società erogatrice contro il condomino moroso, in quanto una volta interrotto il servizio chi ha già pagato la propria quota anticipa quella del vicino moroso per evitare ulteriori pregiudizi.
Tutto corretto? È quello che ha domandato l'Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori) all'autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) rispetto al comportamento – sostanzialmente identico a quello descritto in linea generale – tenuto da un operatore del settore.
In questo contesto è bene specificare che la legge (art. 63, terzo comma, disp. att. c.c.) consente la sospensione da parte dell'amministratore dei servizi suscettibili di godimento separato ai condòmini la cui morosità si protragga da oltre un semestre e non mancano sentenze tese a ritenere legittima la sospensione anche del servizio idrico (vedi Trib. Modena 5 giugno 2015), ma la tendenza maggioritaria suggerisce di muoversi con estrema prudenza vista la importanza del bene acqua rispetto ai bisogni essenziali della vita delle persone.
La situazione, tuttavia, potrebbe essere differente date le novità legislative portate sul finire del 2015 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 altrimenti nota come collegato ambientale alla legge di stabilità 2016.
Che cosa dice questa legge che può essere in grado di cambiare la situazione attuale?
La norma di riferimento è rappresentata dal primo comma dell'art. 60 della suddetta legge.
Tale disposizione impone all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi), allo scopo di garantire l'accesso universale all'acqua, di assicurare agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali
Questo obiettivo dovrà essere raggiunto consultando gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative (ossia quegli enti che a livello locale hanno competenze in materia di servizio idrico) e lo si dovrà attenendosi ai princìpi e ai criteri che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Questo decreto dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ciò per quanto riguarda l'accesso al servizio per le persone disagiate; in sostanza si cerca fin dal principio di capire chi non può pagare per obiettivi motivi di difficoltà economica e quindi gli si debba garantire comunque un servizio minimo.
La legge, però, si spinge oltre d al successivo articolo 61, primo comma, specifica che sempre l'Aeegsi – e sempre sulla base di un decreto del presidente del consiglio dei ministri (che allo stato attuale sarebbe già dovuto essere emanato) – adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.
Non solo: a tali fini – chiarisce il secondo comma della norma – l'Autorità definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.
In buona sostanza il combinato disposto di queste norme lascerebbe intendere che gli erogatori del servizio idrico una volta emanati i provvedimenti da parte dell'Aeegsi (si spera presto, visto che non si può più dire che lo si farà nei tempi indicati dalla legge) non potranno più sospendere così facilmente il servizio in ragione dei bisogni fondamentali delle persone morose.
E se questa attenzione a tali bisogni è riposta verso persone che non pagano il servizio – magari non per difficoltà economiche – perché non dovrebbe essere riposta anche verso chi è in regola?
Davvero solo e solamente perché il contratto con il condominio è unico?
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