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Quando il debitore può essere costituito in mora?
La mora è un istituto giuridico di cui si sente molto parlare quando un soggetto è obbligato a eseguire una certa prestazione, ad esempio il pagamento di una somma di denaro, ma questa non viene eseguita.
Vediamo più nel dettaglio in cosa consista e quali siano le differenze con la mora del creditore.
Il punto di partenza per comprendere quando scatti la mora del debitore è avere chiaro cosa sia l’adempimento di un’obbligazione.
L’adempimento di un’obbligazione, disciplinato dall’articolo 1176 del codice civile, è l’esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto di tale obbligazione.
Ad esso consegue l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore dal suo debito.
Come si misura l’esattezza della prestazione?
La prestazione può dirsi esatta sulla base di taluni criteri: le modalità della sua esecuzione, il tempo dell’esecuzione, il luogo in cui viene eseguita, la persona che la esegue, la persona destinataria della prestazione e la corrispondenza della prestazione eseguita a quella dovuta.
Tra i punti sopra menzionati presenta particolare importanza, ai fini della mora del debitore, il tempo di esecuzione della prestazione.
Questa deve essere eseguita dal debitore su richiesta del creditore, oppure, se è stato fissato un termine, alla scadenza del termine.
Nel primo caso il creditore può in qualsiasi momento esigere l’esecuzione della prestazione.
Nel secondo caso il termine per l’adempimento si presume fissato a favore del debitore, salvo che non sia stato pattuito che esso è stato determinato a favore del creditore o di entrambi.
Questo significa che il creditore normalmente, non può esigere la prestazione prima della scadenza del termine. Potrà esigere l’adempimento anticipato solo se il termine era stato espressamente fissato a suo favore.
Veniamo al punto che qui ci interessa e cioè il concetto di inadempimento che fa sorgere la mora del debitore.
In base a quanto stabilito dall’articolo 1218 del codice civile, il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o se non la esegue correttamente, ossia, come abbiamo visto, nei modi, nel tempo e nel luogo oggetto dell’accordo.
Questa regola fa dell’inadempimento un fatto oggettivo al prodursi del quale consegue la responsabilità del debitore. Egli sarà tenuto al risarcimento del danno che il suo inadempimento abbia cagionato al creditore.
Il debitore sarà responsabile, a meno che non fornisca una prova liberatoria che lo esoneri dalla responsabilità. Egli è ammesso a provare che la mancata esecuzione della prestazione o il ritardo sono stati determinati da sopravvenuta impossibilità derivante da una causa a lui non imputabile.
È del tutto evidente il favore del nostro ordinamento per il creditore che può pretendere il risarcimento per il solo fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione della prestazione.
Venendo al concetto cardine della nostra trattazione possiamo dire che la mora del debitore è il ritardo nell’esecuzione della prestazione.
Il ritardo di per sè può essere il segno di un definitivo inadempimento del debitore o può invece preludere, quando la natura della prestazione lo consenta, come nel caso dell’obbligazione di pagamento di una somma di denaro, a una tardiva esecuzione.
Di fronte a un mancato rispetto del termine si avrà inadempimento definitivo quando:
Affinché il debitore sia in mora non basta la mancata esecuzione della prestazione alla scadenza. Occorre un atto formale detto costituzione in mora ovvero la richiesta o intimazione scritta di adempiere rivolta dal creditore al debitore.
Il creditore manifesta dunque il suo interesse a un adempimento tardivo.
Non sempre è necessaria la formale costituzione in mora per far scattare la mora e rendere il debitore ufficialmente in ritardo.
Essa è superflua:
Perché allora, al di fuori dei casi eccezionali sopra menzionati, è richiesto un atto formale da parte del creditore visto che di per sé il ritardo sarebbe già inadempimento?
Nella fattispecie si vuole favorire il debitore. Un certo ritardo da parte del debitore si presume tollerato dal creditore sul quale incombe l’onere, per vincere tale presunzione, di fare al debitore la formare richiesta della prestazione.
In sintesi il ritardo è già inadempimento nei casi di mora automatica.
Negli altri casi il ritardo è inadempimento solo dopo la costituzione in mora del debitore.
Alla mora del debitore consegue l’obbligo di risarcire i danni che il creditore provi di aver subito a causa dell’inadempimento.
Che succede invece se il ritardo del debitore dipende dal comportamento del creditore che ostacola di fatto l’adempimento?
In tal caso si ha la mora del creditore.
Sussiste la mora del creditore quando vi è un ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione offertagli dal debitore o comunque di mettere il debitore in condizione di poter adempiere.
Il rifiuto del creditore può infatti nuocere il debitore che non riuscirà a estinguere la sua obbligazione.
Il creditore deve, per non essere a sua volta in mora, compiere quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere correttamente la sua obbligazione.
Formalmente il creditore è in mora quando il debitore avrà effettuato un’offerta reale della prestazione o un’offerta per intimazione.
La mora del creditore produce i seguenti effetti:
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