Tinteggiare le pareti esterne di case a schiera: si può fare in autonomia?

Chi decide sulla ritinteggiatura delle pareti esterne delle villette a schiera, il condominio o i proprietari? La struttura del complesso incide sulla risposta.
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Chi decide la ritinteggiatura delle pareti esterne delle villette a schiera?


La questione relativa alla tinteggiatura delle pareti esterne si pone con molta frequenza nella pratica. A tal proposito, due sono le domande che si pongono di più: se ciascuno può tinteggiare il suo senza aspettare gli altri e se può scegliere un colore diverso da quello preesistente ed uguale per tutti.

Colore villette a schiera

Tante volte i singoli proprietari preferiscono procedere per conto proprio per motivi pratici che possono derivare dal fatto che gli altri condòmini non si decidono a deliberare e affrontare la spesa, oppure perché si vuol fare da sé e magari innovare creando una parete di un colore nuovo, diverso dal resto.

Vediamo qui in particolare la soluzione al problema offerta dalla sentenza n. 280 del tribunale di Modena, depositata il 16 febbraio 2018.


Condominio orizzontale e lavori alle facciate esterne


Per rispondere alle domande su indicate è necessario innanzitutto capire se si parla di villette in condominio oppure no. Infatti, se le pareti in questione sono parti comuni, la tinteggiatura è sicuramente di competenza dell'assemblea, la quale può quindi assumere decisioni in proposito.

Perché il singolo condòmino possa procedere da sé, invece, la parete deve non considerarsi comune.

Il dubbio se si tratti di parte condominiale oppure no presuppone che nel caso concreto esista un condominio.

Quanto alle villette a schiera, parliamo di condominio orizzontale, concetto già affermato in precedenza dalla giurisprudenza e oggi espressamente ammesso dalle norme in seguito all'introduzione, ad opera della legge di riforma del condominio (L. n. 220/2012) dell' art. 1117-bis c.c., secondo cui le norme in materia di condominio:

si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 art. 1117-bis c.c.


L'art. 1117 c.c., che apre il capo del codice civile dedicato alla disciplina del condominio, è appunto dedicato all'individuazione delle parti comuni.

A mente dell'art. 1117-bis c.c., è quindi senza dubbio ammesso il condominio orizzontale, cioè il condominio tra singole unità immobiliari poste tutte al piano terra, ove esse abbiano delle parti comuni.


Sentenza Tribunale di Modena n. 280/2018


Secondo il Tribunale di Modena, per decidere se le pareti esterne di una serie di villette poste l'una affianco all'altra debbano essere ritinteggiate in blocco, è necessario valutare la struttura del condominio: la sentenza n. 280 del 2018 del Tribunale di Modena ha infatti dichiarato la legittimità di una delibera con cui, all'unanimità, i condòmini avevano stabilito di tinteggiare tutte le pareti esterne riportandole al colore originario. Era infatti successo che negli anni ciascuno aveva tinteggiato casa sua e il risultato alla fine non era piaciuto a nessuno e poi tutti, all'unanimità, avevano deciso di mettere un po' di ordine.

Condominio orizzontale

In verità, qualcuno aveva poi cambiato idea e aveva così impugnato la delibera sostenendo che, trattandosi di condominio orizzontale, le pareti esterne non erano condominiali e che pertanto, la decisione non era di competenza assembleare.

Ricordiamo che per la giurisprudenza sono parti condominiali ai sensi dell'art. 1117 c.c. (se non è diversamente disposto dal titolo), quelle parti collegate alle singole unità da una relazione di accessorietà; accessorietà che può essere strutturale o funzionale.

La sentenza citata non risponde, secondo la scrivente, alla domanda se le pareti in questione siano parti comuni secondo l'impostazione tradizionale oppure no, ma offre la soluzione da una prospettiva differente. Valutando, infatti, le caratteristiche strutturali del complesso, osserva che l'edificio è composto:

da varie unità abitative di due piani ciascuna, collegate tra loro da muri di confine che le rendono adiacenti l'una all'altra in sequenza, con sviluppo in orizzontale e con unitarietà tra i vari scomparti, sia nell'altezza che nella copertura del tetto, priva di soluzioni di continuità, e così pure nelle aree cortilive pertinenziali e nella cancellata esterna, anch'essa priva di soluzioni di continuità (Trib. Modena n. 280/2018).


Caratteristiche evidenziate anche dal titolo di acquisto, nel quale era tra l'altro menzionata, quale parte comune, la strada privata di accesso.

Villette in condominio orizzontale

In presenza delle menzionate caratteristiche tipologiche e strutturali, la sentenza esclude che si tratti di una pluralità di edifici autonomi separati e connessi eventualmente solo dai muri perimetrali di confine; nel caso di specie, prosegue il tribunale, ricorre

una situazione di condominio orizzontale che non coinvolge solo i muri di confine, ma più nel complesso le caratteristiche fondanti della globalità dell'edificio nel suo complesso, inteso, per molteplici fini, nella sua unicità.

Ciò in particolare, si riscontra per quanto concerne il decoro architettonico, che, a mente degli artt. 1102 e 1120 c.c., attiene alle competenze assembleari (Trib. Modena n. 280/2018).


Per il tribunale di Modena le caratteristiche strutturali del complesso nel caso di specie incidono sul decoro architettonico a tal punto che le pareti esterne, anche se non ingegneristicamente definibili comuni (Trib. Modena n. 280/2018), devono essere trattate come tali in ossequio al rispetto del decoro architettonico.

Il tribunale, aggiunge, l'assemblea ha competenza in materia di parti comuni e l'autonomia privata e può dunque concordare una loro definizione di decoro relativo all'aspetto generale dell'edificio, anche in senso più rigoroso della definizione accolta dall'art. 1120 c.c. (v. ad es. Cass. n. 12582/2015).

La sentenza non chiarisce, a parere di chi scrive, se possa trattarsi di parti comuni ma conclude per la legittimità della delibera sulla base dell'aspetto architettonico.


Case a schiera: decoro e parti non condominiali

Ricordiamo che in ogni caso il concetto di decoro in condominio si applica anche alle parti non condominiali.

Ciò vuol dire che la circostanza che una parete o qualche altro elemento esterno siano di proprietà individuale e non di tutti non autorizza il condòmino a farne quello che vuole: infatti, ai sensi dell'art. 1122 c.c., egli è sempre tenuto, nell'esecuzione di opere all'interno della sua proprietà, a rispettare (anche) il decoro architettonico dell'edificio.


Si può modificare il colore esterno delle case a schiera?


In conclusione, secondo il tribunale di Modena, per sapere quali poteri ha il singolo proprietario di modificare il colore della propria villetta posta tra altre villette a schiera, in un complesso condominiale, che nella specie sarebbe un complesso condominiale orizzontale, è importante valutare qual è la struttura del complesso.

Se, ad esempio, le villette non sono semplicemente congiunte da un muro di confine, ma sono inglobate in una struttura senza soluzione di continuità, spetterà al condominio decidere quali interventi effettuare. In tal caso le decisioni dovranno rispettare il decoro architettonico ex art. 1120 c.c. e quanto eventualmente stabilito a regolamento (a meno che il regolamento non sia modificato); al contrario, ciascuno potrà ritinteggiare le pareti per conto proprio (salva la possibilità di scegliere di farlo insieme).

Aggiungiamo che anche in tale ultimo caso i limiti del decoro dovranno essere rispettati - lo stabilisce con chiarezza l'art. 1122 c.c. – come dovranno essere altresì rispettati gli altri limiti eventualmente stabiliti nel regolamento condominiale contrattuale.
Detto regolamento, infatti, può in ogni caso prevedere che non si possano modificare i colori delle pareti o che le pareti non possano avere colori diversi.

Nel caso poi in cui le villette non risultino in condominio, ciascuno potrà fare da sé, salvo specifiche indicazioni a livello edilizio e/o comunale.

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  • Tiziano
    Tiziano
    Martedì 29 Ottobre 2024, alle ore 17:44
    Abito in una schiera costituita da 5 abitazioni.
    Ma i muri esterni sono senza soluzione di continuità, cosi come il tetto.
    Siamo però tutti indipendenti.
    Cioè ognuno provvede alla sua parte di propietà.
    Non ci sono regolamenti ..
    Se uno dei 5 decide di ripitturare la sua parte di propiètà con un colore diverso, lo può fare?
    Io penso di no. Ma neanche vorrei cominciare una causa legale col mio vicino. C
    osa mi dice in proposito?
    Grazie per la risposta
    Tiziano
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Tiziano
      Giovedì 31 Ottobre 2024, alle ore 10:49
      Anche se sono indipendenti da terra a tetto, le villette hanno il vincolo delle facciate. 
      Fermo restando i vincoli paesaggistico-ambientali, per cui ogni intervento che riguarda l'esterno è vincolante il parere degli altri proprietari.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Dott Ssa Michelaveterinaria
    Dott Ssa Michelaveterinaria
    Sabato 18 Gennaio 2020, alle ore 15:29
    Buongiorno. io ho acquistato un immobile facente parte di un complesso di 4 edifici, tutti collegati tra loro sia da una recinzione perimetrale che dai muri da cielo a terra, tipo villette a schiera. non abbiamo condominio, ognuno ha il suo cortile privato separato da recinzioni interne. Delle 4 abitazioni risultano vendute solo due, la mia di testa e l altra di coda, mentre le due centrali risultano ancora invendute. la mia domanda è questa, posso decidere in autonomia di riverniciare solo la mia parte e soprattutto di modificare il colore?grazie. allego foto del complesso.
    rispondi al commento
    • Sergio N.
      Sergio N. Dott ssa michelaveterinaria
      Venerdì 24 Giugno 2022, alle ore 08:17
      Sarebbe stato molto interessante poter leggere una risposta in quanto anch'io avrei un quesito molto simile.
      Peccato...
      rispondi al commento
      • Pasquale
        Pasquale Sergio N.
        Sabato 25 Giugno 2022, alle ore 10:55
        In ogni caso si è in presenza di un condominio orizzontale con un regolamento redatto ed approvato prima della sottoscrizione del primo atto di trasferimento. Cambiare il colore alla facciata del complesso immobiliare deve far seguito ad un atto deliberativo con approvazione unanime, mentre la scelta della tinta e la tonalià, deve ricadere nella "mazzetta di colori" dettata dal comune.  In assenza, si può disporre liberamente. Cordiali saluti.
        rispondi al commento
        • Carmen
          Carmen Pasquale
          Sabato 17 Dicembre 2022, alle ore 10:51
          Anche io abito in una villetta a schiera e vorrei cambiare il colore della porta esterna, da verde scuro a giallo, si può fare?
          rispondi al commento
          • Pasquale
            Pasquale Carmen
            Lunedì 19 Dicembre 2022, alle ore 10:17
            Cambiare il colore alla porta esterna è soggetta all'approvazione unanime del condominio orizzontale di cui fa parte. Cordiali saluti.
            rispondi al commento
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