Maxi tassa se vendi immobile ristrutturato con Superbonus

La maxi tassazione sulla cessione degli immobili riqualificati con Superbonus diventa operativa con l'imposta del 26% sulla plusvalenza.
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Maxi tassa per vendita casa ristrutturata con Superbonus


L'aliquota del 26% si applica alla plusvalenza generata dalla compravendita di immobili per cui i proprietari/aventi diritto hanno beneficiato dei Superbonus 110%, 90% e 70%.

La temuta maxi tassa sulle abitazioni ristrutturate con Superbonus, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, diventa ora operativa.

Fissata nella misura del 26%, riguarda gli immobili oggetto di interventi di ristrutturazione agevolati grazie al Superbonus.

E questo indipendentemente dal fatto che i lavori siano stati effettuati dal proprietario o da altri aventi diritto (conduttore, comodatario o un famigliare convivente del proprietario).

Maxi tassazione cessione immobili oggetto del Superbonus - foto Getty Images
Maxi tassazione cessione immobili oggetto del Superbonus - foto Getty ImagesConsultabile la Circolare n. 13/E/2024 con cui l'Agenzia Entrate fornisce i dettagli in merito alla maxi tassa e al suo pagamento.

Questa misura subentra quando l'immobile in questione, una volta ristrutturato, viene venduto dal proprietario prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione delle opere.


Maxi tassa Superbonus, quali sono le novità fiscali


L'articolo 1 (commi da 64 a 67) della Legge di Bilancio 2024 ha modificato quanto precedentemente previsto dagli articoli 67 e 68 del Tuir per quanto concerne:

  • i redditi diversi (come vengono raggruppati e indicati in dichiarazione dei redditi)
  • le plusvalenze.

Lo ha fatto creando una nuova fattispecie di plusvalenza di natura immobiliare.

Infatti, nella rosa dei redditi diversi previsti nell'articolo 67 del Tuir si è aggiunta ora la plusvalenza scaturita dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati dal Superbonus.

Tale plusvalenza, per rientrare tra i redditi diversi ed essere assoggettata alla tassazione al 26%, deve provenire da un atto di compravendita siglato prima che per l'immobile in questione si sia concluso il ciclo di 10 anni dalla data di termine lavori, salvo che si tratti di abitazione principale o di immobile ricevuto per donazione o successione.


Plusvalenze escluse dalla maxi tassazione


Sono escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso degli immobili acquisiti per successione e di quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di dieci anni antecedenti alla vendita.

In sostanza, non sono soggette alla nuova tassazione sulla plusvalenza le seguenti casistiche:

  • immobile adibito ad abitazione principale;
  • immobile che ha costituito ‘prima casa' del proprietario per la maggior parte dei 10 anni antecedenti la cessione, oppure nel lasso di tempo compreso tra il suo acquisto e la data di cessione;
  • gli immobili ereditati oppure la cui proprietà è stata trasferita attraverso atto di donazione.

Il Governo ha voluto dare un messaggio chiaro e deciso.

Il contribuente che vende la seconda casa prima che siano trascorsi 10 anni dal termine dei lavori di ristrutturazione / efficientamento energetico, si troverà dinanzi l'adempimento del versamento dell'imposta del 26% calcolata sulla plusvalenza dell'operazione.

Al contempo, si vuole tutelare l'abitazione principale e gli immobili ricevuti per donazione o dichiarazione di successione.


Il calcolo della plusvalenza per la maxi tassa


Con il termine plusvalenza si indica il gap tra il corrispettivo percepito dalla vendita e il prezzo di acquisto dell'immobile.

Oppure può trattarsi della differenza algebrica tra il costo di costruzione del bene immobile e quello ottenuto dalla sua vendita.

Nel caso in cui il proprietario dell'immobile abbia usufruito della cessione del credito o dello sconto in fattura, non vanno prese in considerazione le spese che hanno beneficiato del Superbonus, se le opere sono concluse da non più di 5 anni alla data di vendita.

Questo trattamento fiscale è valevole per le cessioni di immobili effettuate a partire dal 01/01/2024.

Maxi tassazione in caso di vendita in condominio


Gli appartamenti di un condominio che ha subìto riqualificazioni con Superbonus solo sulle sue parti comuni, non possono essere venduti senza riconoscere il 26% della maxi tassa.

Agenzia Entrate include anche gli interventi con Superbonus su parti comuni condominiali - foto Getty ImagesAgenzia Entrate include anche gli interventi con Superbonus su parti comuni condominiali - foto Getty Images

La Circolare n. 13/E/2024 dell'Agenzia delle Entrate afferma di non distinguere interventi trainanti da quelli trainati, bensì di registrare ogni tipologia di intervento realizzato sull'immobile oggetto di cessione.

Pertanto, non è possibile vendere un appartamento in un condominio riqualificato con Superbonus senza la maxi tassa.


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Maxi tassa Superbonus se si vende casa ristrutturata con lo sgravio
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Alert Commenti
  • Paolo Zingone
    Paolo Zingone
    Sabato 24 Agosto 2024, alle ore 17:34
    Il governo della Meloni, per corregere gli errori del governo prcedente dei Cinque Stelle sul Superbonus, ha ideato un modo per recuperare parte dei 150 miliardi di euro di debito che lo Sato deve agli interessati dell'agevolazione.
    rispondi al commento
    • Riccardo
      Riccardo Paolo Zingone
      Mercoledì 28 Agosto 2024, alle ore 09:27
      Ok, ma non te la puoi prendere con la Meloni visto che sono i stati i governi di centro-sinistra a creare danni al bilancio statale con il Superbonus 110 che ha favorito solo i ricchi.
      rispondi al commento
  • Giovanna
    Giovanna
    Mercoledì 21 Agosto 2024, alle ore 15:38
    Che fregatura sti Bonus.
    Nessuna ti regala niente, figurato lo Stato Italiano.
    Se hai usufruito del superbonus anche se solo per i lavori in condominio, ti becchi una tassa del 26% sulla vendita della casa.
    Ho capito bene? Siete sicuri di quanto descritto?
    rispondi al commento
    • Elisabetta Beretta
      Elisabetta Beretta Giovanna
      Mercoledì 21 Agosto 2024, alle ore 19:25
      Salve Giovanna, sì, glielo confermo.
      Però non si subisce questa tassazione del 26% se l'immobile è prima casa oppure se lo si possiede a seguito di atto di donazione o dichiarazione di successione.Inoltre, la maxi tassa scatta se si vende l'immobile prima che siano trascorsi 10 anni dal termine dei lavori. 
      rispondi al commento
      • Giovanna
        Giovanna Elisabetta Beretta
        Sabato 24 Agosto 2024, alle ore 16:49
        Putroppo è una seconda casa perchè ho un'altra proprietà donatami dai miei genitori.
        Quindi sono fregata?
        rispondi al commento
        • Elisabetta Beretta
          Elisabetta Beretta Giovanna
          Lunedì 26 Agosto 2024, alle ore 19:23
          Mi dispiace Giovanna.
          Se trattasi di seconda casa e NON acquisita per successione o donazione, purtroppo la maxi tassa è dovuta.Quello che può fare è eventualmente temporeggiare nella vendita di questo immobile, confidando in un 'aggiustamento di questa misura da parte del Governo.
          Vediamo cosa proporrà la Legge di Bilancio 2025. 
          rispondi al commento
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