Il condominio, quale custode dei beni comuni, è responsabile per i danni da essi provocati a meno che non riesca a dimostrare un caso fortuito
Un signore entra in una tabaccheria esce, cade e si fa male.
Non è l'inizio di una barzelletta ma l'incipit di un fatto realmente accaduto che ha portato il Tribunale di Monza, lo scorso 10 luglio, ha pronunciare una sentenza di condanna al risarcimento dei danni.
Entriamo nel dettaglio. Il fatto avviene in autunno, nel mese di novembre, intorno alle 17.30 del pomeriggio; orario in cui il sole è già tramontato. Il tutto in una strada poco illuminata.
Subito dopo essere uscito dalla tabaccheria, il signore di cui dicevamo in principio vi rientra malconcio e fa presente di essere scivolato sul marciapiede.
Da qui parte un'azione giudiziaria mirata ad ottenere il risarcimento del danno; il convenuto in giudizio è stato il condominio quale proprietario del marciapiede.
A dire dell'attore la compagine doveva essere ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. che recita: Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Dello stesso avviso il Tribunale di Monza che non solo ha ritenuto giusta la qualificazione giuridica del fatto ma ha altresì considerato responsabile il condominio per l'intrinseca pericolosità della cosa in custodia, ossia del marciapiede.
Si legge in sentenza che la fattispecie de quo appare giuridicamente inquadrabile nell'alveo della speciale forma responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c., che sancisce la responsabilità in via presuntiva in capo ai soggetti che abbiano beni in custodia, nel caso di danni derivanti dalle cose che abbiano in custodia, a meno che gli stessi non forniscano la prova esonerativa del caso fortuito.
L'esistenza di una relazione di custodia tra il Condominio ed il marciapiede antistante il blocco condominiale, appare pacifica, trovando origine nel potere di fatto sulla cosa, di regola corrispondente ad una situazione giuridica che sia almeno di detenzione qualificata (non per ragioni di servizio o di ospitalità); potere di fatto che conferisce al custode la possibilità concreta di escludere dalla cosa ogni situazione di pericolo che possa ragionevolmente rappresentarsi secondo criteri di normalità in un determinato contesto storico e sociale (Trib. Milano, sez. X, 20 aprile 2008, n. 5574). [...]
Nel caso in esame, non soltanto l'ente convenuto non ha offerto prova dell'imprevedibilità ed imprevenibilità del fatto dannoso, osservando le regole di diligenza adeguate al caso concreto, ma è emersa prova concreta della negligenza in termini di scelta del materiale di rivestimento della pavimentazione esterna, cura e manutenzione della stessa, avendo la richiamata deposizione testimoniale dato conto della notevole scivolosità e pericolosità della stessa in condizioni di bagnato, come ictu oculi evincibile dall'esame della documentazione fotografica prodotta agli atti da parte attrice (Trib. Monza 10 luglio 2012).
Fine della storia?
Il condominio viene riconosciuto responsabile e l'assicurazione della compagine, chiamata in causa, tenuta a pagare il risarcimento del danno.