Manutenzione piante condominiali: tutto quel che c'è da sapere

Le spese per la cura delle piante del giardino condominiale vanno divise tra i vari condòmini. Ma come funziona per gli alberi di privati che decorano l'edificio?
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Manutenzione alberi condominiali e abbattimento alberi: i vari casi


Le spese per la manutenzione degli alberi del giardino condominiale vanno ripartite tra tutti i condòmini a seconda dei rispettivi millesimi, eccetto accordi diversi. Soltanto le spese cosiddette straordinarie richiedono una delibera da parte dell'assemblea.

Lo ha ribadito la Suprema Corte (Cass. n. 454/2017) asserendo che l'approvazione della erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle riguardanti i servizi comuni essenziali è funzione tipica del consuntivo e, come tali, non richiedono la preventiva approvazione da parte dell'assemblea perché trattasi di esborsi a cui l'amministratore provvede sulla base dei suoi poteri e non come esecutore delle delibere assembleari.

Le spese per la gestione delle piante condominiali sono divise tra i vari condomini. In caso di abbattimento, il condominio deve chiedere l'autorizzazione del Comune
Se le piante appartengono a privati ma hanno valore ornamentale per l'edificio nel suo complesso, le spese per la potatura e la manutenzione vanno comunque ripartite tra tutti i condomini perché trattasi di interesse comune (Cass. n. 3666/1994 e Trib. Savona, 20/6/2019).

Ai sensi degli artt. 1123 c.c. e segg., il fondamento della partecipazione agli oneri condominiali, non è legato per forza alla contitolarità della res, ma spesso deriva dalla utilitas che la stessa apporta alle singole unità immobiliari, indipendentemente dal regime di proprietà (Trib. Roma n. 17255/2021).

Di recente, è stato inoltre precisato che le spese per l'abbattimento e il reimpianto di alberi di proprietà privata che ornano il condominio e quindi concorrono a costituire il decoro architettonico dell'edificio stesso, devono essere ripartite tra tutti i condomini perché funzionali alla conservazione di tale decoro (Cass. n. 22573/2020).

Inoltre, qualora gli alberi rientrassero nella concessione edilizia costituendo vincolo permanente, i condòmini non possono decidere di rimuoverli né di modificarli.

In generale, l'abbattimento delle piante condominiali necessita dell'unanimità della delibera assembleare (Cass. n. 24396/2005) in quanto si tratta della distruzione di un bene comune che comporta una innovazione che sarebbe altrimenti vietata secondo quanto prescritto negli artt. 1120-1122 c.c. (App. Roma n. 478/2008).

L'innovazione è vietata (salvo unanime consenso da parte di tutti i condòmini) nel caso in cui l'abbattimento dell'albero provochi una alterazione importante del decoro architettonico al punto tale da provocare un deprezzamento dell'intero edificio residenziale e delle singole unità (Cass. n. 15319/2011).

Si può invece prescindere dall'unanimità nel caso in cui l'albero o la pianta costituiscano fonte di pericolo accertata, come una malattia infestante o il rischio di caduta.

In caso di abbattimento, il condominio deve anche avere l'autorizzazione da parte del Comune che è tenuto a verificare l'effetiva validità delle ragioni dell'abbattimento. Secondo la Cassazione, infatti, il taglio irrimediabile degli alberi, soprattutto ad alto fusto, provoca un danno per i cittadini in senso generale, riconoscendo agli alberi una utilità pubblica (Cass. n. 24396/2005).

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Manutenzione piante condominiali: come funziona la gestione
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