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In un contratto di locazione con arredi ed elettrodomestici inclusi, la manutenzione ordinaria spetta all'inquilino, mentre il locatore è responsabile della sostituzione per vetustà o guasti non derivanti da uso improprio, quindi riparazioni straordinarie.
È fondamentale che il contratto specifichi chiaramente chi si occupa delle riparazioni e delle spese, evitando controversie.
Alcune clausole possono prevedere la ripartizione dei costi o limitare la responsabilità dell'inquilino a determinate soglie di spesa.
Tuttavia ci sono delle eccezioni:
Art. 1576 c.c.: il locatore deve garantire il buon funzionamento degli elettrodomestici inclusi nell'affitto.
Art. 1609 c.c.: l'inquilino deve occuparsi della manutenzione ordinaria, salvo diversa pattuizione.
Sentenze rilevanti: La Cassazione (Cass. Civ. n. 26965/2008) ha confermato che la sostituzione di un elettrodomestico obsoleto spetta al locatore.
Nel contratto di locazione può essere inserita una clausola che stabilisce che tutte le spese di riparazione, comprese quelle per la manutenzione straordinaria, siano a carico dell'inquilino o, al contrario, che anche la manutenzione ordinaria sia di competenza del locatore.
Di seguito un esempio di clausola contrattuale che può essere inserita nel contratto di locazione:
"Le parti convengono che tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria degli elettrodomestici forniti in dotazione siano a carico dell'inquilino. In caso di guasto derivante da normale usura o vetustà, il locatore si impegna a sostituire l'elettrodomestico con uno di pari valore e funzionalità.
Eventuali danni derivanti da un uso improprio dell'elettrodomestico saranno invece a totale carico dell'inquilino."
Stabilire in modo chiaro chi deve farsi carico della manutenzione e delle eventuali sostituzioni può prevenire controversie tra locatore e inquilino.
Ecco alcuni esempi pratici di clausole che possono essere:
In caso di lavatrice rottamata in un immobile in affitto, è fondamentale distinguere la natura del guasto per stabilire a chi spetta la spesa di riparazione o sostituzione.
La manutenzione ordinaria, che comprende piccoli interventi e la pulizia periodica dell'elettrodomestico, è a carico dell'inquilino, come previsto dall'art . 1576 del Codice Civile, che impone all'affittuario di prendersi cura della cosa locata.
Apertura oblo della lavatrice rotta in casa in affitto - Pixabay
Tuttavia, se la lavatrice si guasta a causa dell'usura naturale o per vetustà, la responsabilità ricade sul locatore, il quale è tenuto a sostituirla.
Questa distinzione è stata confermata da diverse pronunce giurisprudenziali, tra cui la Cassazione civile, sentenza n. 11875/2016, che ha chiarito come le spese straordinarie spettano al proprietario.
L'inquilino può essere esonerato dall'onere della sostituzione se dimostra che il malfunzionamento è dovuto alla normale usura e non a un suo utilizzo improprio.
Se un frigorifero smette di funzionare dopo anni di utilizzo, è essenziale valutarne l'età e lo stato generale.
Quando l'elettrodomestico è ormai obsoleto e il guasto non è dovuto a una negligenza dell'inquilino, la responsabilità della sostituzione spetta al locatore, in quanto rientra tra gli obblighi di manutenzione straordinaria, come stabilito dall'art . 1575 cc, che impone al proprietario di mantenere l'immobile in uno stato idoneo all'uso convenuto.
Riparazione frigorifero guasto - Pixabay
La Cassazione, con la sentenza n. 24181/2017, ha ribadito che le riparazioni dovute a normale deterioramento nel tempo sono a carico del locatore.
È buona prassi per l'inquilino comunicare tempestivamente il guasto e documentare lo stato dell'elettrodomestico, per evitare contestazioni.
Se il proprietario si rifiuta di intervenire, l'affittuario potrebbe avere diritto a una riduzione del canone o alla riparazione in danno con successivo rimborso.
Diversamente è il caso di una lavastoviglie danneggiata a causa di un uso scorretto da parte dell'inquilino. Secondo la normativa vigente, le riparazioni dovute a un utilizzo improprio sono a carico dell'affittuario, come previsto dall'art . 1590 cc, che impone all'inquilino di restituire la cosa locata nelle stesse condizioni in cui l'ha ricevuta, salvo il normale deterioramento d'uso.Lavastoviglie danneggiata per eccessivo carico - Pixabay
Inoltre, il contratto di locazione può contenere clausole specifiche che stabiliscono una diversa ripartizione delle spese, prevedendo che tutte le riparazioni, comprese quelle straordinarie, siano a carico dell'inquilino oppure, al contrario, che anche la manutenzione ordinaria sia competenza del locatore.
La Cassazione con sentenza n. 27008/2018, ha stabilito che l'interpretazione delle clausole contrattuali deve avvenire nel rispetto della buona fede e della ripartizione delle responsabilità previste dalla legge.
Per evitare controversie, è consigliabile che le parti chiariscano nel contratto gli obblighi reciproci e, in caso di danni, l'inquilino fornisca dimostri del corretto utilizzo dell'elettrodomestico.
Quando si prende in affitto un appartamento arredato, una delle principali questioni che possono sorgere riguarda la gestione delle spese in caso di guasti o rotture dell'arredamento incluso nella locazione.
Il contratto di locazione deve chiarire i diritti e i doveri di locatore e conduttore, facendo riferimento alle normative vigenti.
Art. 1576 c.c.:
"Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore."
L'art. 1609 c.c. specifica che:
"Le riparazioni di piccola manutenzione [...] sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito."
Ad esempio:
Per evitare controversie, è sempre consigliabile definire chiaramente nel contratto chi deve sostenere le spese per manutenzione e riparazione.
Inoltre, è utile documentare lo stato degli arredi e degli elettrodomestici al momento della consegna dell'immobile, per stabilire con certezza eventuali responsabilità future.
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