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Una nostra lettrice, in materia di canna fumaria condominiale, ci domanda:
Come prevenzione periodica viene verificato lo scaldabagno; dei tecnici qualificati hanno segnalato e documentato il mancato tiraggio della canna fumaria.
L'amministratore avvisato non ha preso provvedimenti di sicurezza ma 6 mesi dopo ha proposto all'assemblea condominiale il fatto.
Essendo stata ritenuta la canna fumaria funzionante regolarmente senza verifiche e documentazione, è stato deliberato (il condomino non era presente) che si verificherà il funzionamento ma se fosse riscontrato idoneo, l'intero importo verrebbe addebitato al condomino previdente per se e per gli altri.
Sono ormai trascorsi i 30 giorni per l'impugnazione e 7 mesi dall'accertamento del funzionamento.
Come poter affrontare questa vicenda sulla manutenzione canna fumaria da brivido?
La vicenda parrebbe di facile soluzione in quanto, tanto è possibile desumere dalla domanda della signora, la canna fumaria sarebbe di proprietà condominiale.
Rispondiamo solamente sulla base della domanda postaci: insomma non avendo letto il documento redatto dai tecnici, questa nostra è una soluzione indicativa e parziale.
La deliberazione dell'assemblea condominiale, presa a quanto pare senza alcuna documentazione idonea a confermare nel merito la decisione ma solamente sulla base del convincimento dei condomini presenti potrebbe essere invalida ossia nulla per violazione di legge.
I difetti di funzionamento degli impianti rilevati da tecnici abilitati a questo tipo di verifiche sono cogenti per i proprietari degli impianti.
Detto diversamente: se si prescrive un intervento questo deve essere eseguito.
Ci si potrebbe domandare: non sarebbe possibile eseguire una controverifica per valutare l'effettiva necessità dell'intervento?
La risposta è positiva in quanto, come ogni persona, anche i tecnici possono sbagliare. In questo contesto, però, la deliberazione dell'assemblea è sicuramente nulla in quanto ha sancito l'addebito delle spese in capo al condomino che segnalato il difetto di funzionamento qualora la verifica del funzionamento non dovesse rivelare difetti.L'assemblea, infatti, non può addebitare delle spese ad uno dei condomini solo perché questo ha segnalato un fatto a sua volta fattogli presente da un soggetto qualificato ad esprimere valutazioni tecniche.
Quand'anche il tecnico di fiducia del condomino fosse incorso in un errore, sarebbe quest'ultimo e non il condomino medesimo ad aver procurato alla compagine un danno: leggasi costi per un'inutile verifica.
In questo contesto, allora, che cosa deve fare il singolo condominio?
La soluzione è duplice:
a) in primo luogo agire inviando all'amministratore una raccomandata di diffida ad agire per verificare il corretto funzionamento dell'impianto intimando di non addebitare i costi qualora risultasse tutto in regola in quanto quella deliberazione è da ritenersi nulla;
b) comunque rivolgersi ad un legale per valutare carte alla mano, anche ai fini delle responsabilità individuali, se sia meglio agire direttamente per via giudiziale chiedendo all'Autorità Giudiziaria di invalidare quella delibera o anche ai sensi dell'art. 1134 c.c. qualificando la spesa come urgente.
Ogni valutazioni sul da farsi, è bene evidenziarlo, può essere fatta compiutamente solo dopo aver letto le carte (ossia la relazione del tecnico e la deliberazione).
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