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Dopo l'approvazione da parte delle Camere (e la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica), la manovra finanziaria è diventata legge ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016.
Abbiamo dunque ora il testo ufficiale, che entrerà in vigore (salvo ove diversamente previsto) dal 1° gennaio 2017.
Le note vicende relative al Governo Renzi seguite all'esito del referendum sulle modifiche della Costituzione (di cui al testo di legge costituzionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016) hanno inciso in maniera rilevante sull'approvazione della legge.
Infatti, la necessità di creare in fretta un nuovo Governo in seguito alle dimissioni di Matteo Renzi e, dunque, la fretta di approvare la Legge di Bilancio, hanno anticipato rispetto al solito la data dell'approvazione.
Le particolari circostanze hanno inciso anche sui contenuti: il testo approvato non contiene novità rispetto alla versione del testo presentato alle Camere dal Governo (perlomeno per quanto attiene alle norme di cui ci occupiamo).
Non vi sono stati dunque emendamenti (di cui si vociferava invece prima dell'esito referendario).
Con il presente articolo tratteremo delle detrazioni fiscali sui lavori in casa (ecobonus, ristutturazioni, sismabonus e mobili ed elettrodomestici), consigliando, come sempre, di rivolgersi a professionisti esperti e di leggere per intero le norme di legge (in particolare, le misure di cui parliamo sono previste dall'art. 1, commi 2 e 3 della detta legge).
Con prossimi articoli entreremo poi nel dettaglio di ciascuna misura.
Quanto all'ecobonus, viene modificato l'art. 14, D.L. n. 63/2013 (relativo alle «detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica»).
L'ecobonus, la detrazione fiscale per chi effettua interventi di risparmio energetico, è confermato anche quest'anno (quindi per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2017) con la percentuale della detrazione del 65%.
Al fine evidentemente di incoraggiare gli interventi nei condomini, per tali ultimi interventi la detrazione del 65% viene prevista invece sino al 31 dicembre 2021.
Ricordiamo che rientrano in tale previsione sia gli interventi su parti comuni che quelli che coinvolgono tutte le unità immobiliari (e non parti comuni).
Rimangono, fino al dicembre 2017, le detrazioni del 65% anche per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro e per «l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili... fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro».
Confermata la possibilità di cessione del credito (per soggetti più svantaggiati) (v. art. 14, cit. co.2-ter) ai fornitori per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni condominiali in luogo delle detrazioni.
Vi è poi un aumento della detrazione per le spese sostenute negli anni tra il 2017 e il 2021 per gli interventi di riqualificazione relativi a parti comuni condominiali aventi determinate caratteristiche: fino al 70% se gli interventi riguardano «l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio»; si sale poi al 75% se le spese riguardano interventi su parti comuni condominiali volti a conseguire un miglioramento della prestazione energetica, sia invernale che estiva, e che conseguano almeno il livello di qualità media indicato dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.
L'ammontare massimo della spesa è fissato in 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che costituiscono l'edificio.
La presenza delle condizioni prescritte ai fini dell'aumento delle detrazioni (quelle del 70 e del 75%, per intenderci) dev'essere asseverata da professionisti abilitati, tramite l'attestazione della prestazione energetica (di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015).
Per gli stessi interventi dal 2017 è possibile cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, oppure a soggetti privati, con la possibilità di successiva cessione del credito; è esclusa espressamente la possibilità di cessione a istituti di credito e intermediari finanziari (un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dovrà specificare le modalità attuative della previsione).
Le dette detrazioni (cioè, sempre quelle che arrivano al 70% e al 75%) sono estese anche agli Istituti autonomi delle case popolari per gli interventi su immobili di loro proprietà di edilizia residenziale pubblica.
Rimane la ripartizione in dieci anni della detrazione.
Viene poi rinviato al 31 dicembre 2017 il termine per la definizione «di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale... finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi» (con l'applicazione nel frattempo delle norme di cui agli articoli 14 e 16 di cui ci stiamo occupando) di cui all'art. 15, D.L. 63/2013.
Ricordiamo che in tali «misure e degli incentivi...é compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove é stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi» (v. art.15, D.L. 63/2013).
Quanto alle ristrutturazioni (viene modificato l'art.16, D.L. 63/2013) viene rinviata fino al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire di detrazioni in scadenza al 31 dicembre 2016: pemangono le condizioni ora in vigore e cioè l'ammontare massimo ammesso è di 96.000 euro mentre la detrazione è del 50 per cento.
Accenniamo soltanto al sismabonus, rimandando al nostro articolo interamente dedicato all'argomento.
La detrazione fiscale è prevista per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021; le spese devono poi riguardare gli interventi volti all'adozione di misure antisismiche di cui al DPR 917/1986, art. 16-bis, co.1, lett. i), dunque un caso specifico tra gli interventi di ristrutturazione di cui sopra.
Può trattarsi sia di case che di attività produttive, incluse in zone classificate come zone 1 e 2 ma vi è un'estensione anche alla zona 3 (la zona indica la classificazione della pericolosità sismica di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003).
L'ammontare delle spese dev'essere massimo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e la detrazione è del 50% dell'imposta lorda, ripartita in cinque quote annuali per l'anno di pagamento delle spese e per quelli successivi.
La detrazione aumenta ancora se l'intervento consente di scendere nella scala del rischio sismico e, se il passaggio è per parti comuni condominiali, aumenta ancora di più (in tali casi l'ammontare massimo della spesa corrisponde ad euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. E anche per tali interventi, in alternativa alla detrazione fiscale i beneficiari possono cedere il credito a chi ha svolto l'intervento oppure a soggetti terzi privati).
Per il 28 febbraio 2017 dovranno essere elaborate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le Lineeguida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni «le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, della efficacia degli interventi effettuati».
Le detrazioni per gli interventi di adeguamento sismico citate dalla legge n. 232 «non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici» (v. art. 1, co.3, L. n. 232/2016).
La detrazione relativa a mobili ed elettrodomestici riguarda il 50% delle spese, su un ammontare massimo di 10.000, per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici, ed è da ripartire con dieci quote annuali.
La detrazione è prevista per gli elettrodomestici di classe almeno A+ o A per forni, per le apparecchiature per cui è prevista l'etichetta energetica, comprati per arredare l'immobile che è stato ristrutturato.
Deve trattarsi di interventi di recupero iniziati dal 1 gennaio 2016 e la detrazione deve riferirsi alle ulteriori spese del 2017, al netto delle spese sostenute nel 2016 e per le quali si è già usufruito della detrazione.
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