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La detrazione fiscale sul risparmio energetico (65%) prevede fra i vari adempimenti l'invio della comunicazione telematica all'ENEA (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) entro 90 giorni dalla fine lavori.
La ricevuta di invio telematico deve essere conservata dal contribuente ed esibita in occasione di eventuali controlli dell'Agenzia delle Entrate insieme alle fatture, alle ricevute dei bonifici e a tutti i documenti relativi al lavoro di risparmio energetico messo in opera.
Cosa succede se un contribuente realizza i lavori ma dimentica di inviare la comunicazione telematica all'ENEA?
Di recente la Commissione Tributaria Regionale di Milano si è pronunciata in merito alla mancata produzione della ricevuta di invio telematico all'ENEA da parte di un contribuente durante una verifica fiscale. Con sentenza n.853/2015 la CTR di Milano ha precisato che tale mancanza non può pregiudicare la fruizione della detrazione fiscale.
Quindi il mancato invio della comunicazione ENEA non può essere causa di decadenza del beneficio. Si tratta di un chiarimento importante, che merita il dovuto approfondimento. Cos'era accaduto nel caso esaminato dalla Commissione?
Un contribuente aveva eseguito alcuni lavori sulla propria abitazione finalizzati al risparmio energetico, dimenticando di inviare la comunicazione telematica all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tuttavia in dichiarazione dei redditi aveva portato le spese sostenute in detrazione nella misura del 55%. É utile precisare che i lavori risalgono a prima del giugno 2013, quando la percentuale di detrazione era ancora del 55% (poi passata a 65%).
Avviata una verifica, l'Agenzia delle Entrate non aveva riconosciuto al contribuente il diritto a godere della detrazione, adducendo come motivazione la mancata esibizione su espressa richiesta degli ispettori della ricevuta di invio telematico all'Enea.
Dinanzi alla contestazione dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente aveva presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che però lo aveva respinto, sostenendo nuovamente che l'esibizione della ricevuta ENEA era condizione essenziale per il beneficio.
Proponendo ricorso in appello, il contribuente ha ottenuto tutt'altra sentenza, sostenuta da alcune importanti motivazioni.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale di Milano l'omissione della comunicazione ENEA non può pregiudicare il beneficio fiscale in quanto vi è dimostrazione dell'effettiva esecuzione dei lavori di risparmio energetico e delle relative spese sostenute.
Le cause di decadenza del beneficio devono essere espressamente previste dalla legge e l'invio della comunicazione telematica all'ENEA non riveste il ruolo di vaglio o controllo, ma è una mera comunicazione formale. Pertanto dal mancato invio della comunicazione ENEA non può discendere alcun ostacolo al godimento del beneficio.
Viene poi ricordata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.21/E del 23 aprile 2010. Questa circolare non accenna in alcuna sua parte alla decadenza del beneficio relativamente a errori inerenti la comunicazione ENEA.
In particolare, al paragrafo 3.7 - Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all'ENEA - è scritto che il contribuente può rettificare la documentazione e la scheda informativa mediante l'invio di una comunicazione di rettifica, al fine di porre rimedio e correggere eventuali errori od omissioni. La comunicazione di rettifica deve comunque essere inviata entro il termine della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
Quindi possiamo considerare l'omissione dell'invio telematico all'ENEA un errore formale e non sostanziale rispetto alla detrazione sul risparmio energetico. Si configurerebbe invece un errore sostanziale se si chiedesse la detrazione per lavori che non sono stati realmente eseguiti e di conseguenza si perderebbe il beneficio. Tuttavia, l'omissione dell'invio della comunicazione ENEA si configura come un inadempimento da parte del contribuente con cui bisogna fare le spese.
Nonostante il beneficio fiscale non venga meno per l'omessa o errata trasmissione della comunicazione all'ENEA, è utile ricordare che il contribuente è a ogni modo soggetto a una sanzione amministrativa.
Infatti l'art.11 del d.lgs n.471/97 prevede per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie una sanzione che va da un minimo di 258,23 euro (corrispondenti alle vecchie cinquecentomila lire) a un massimo di 2.065,83 euro (corrispondenti ai vecchi quattro milioni di lire).
Quindi direi che è sempre consigliabile non dimenticare alcun adempimento, comunicazione telematica all'ENEA inclusa.
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