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Quello del malfunzionamento del contatore è un problema molto diffuso tra le utenze di gas. Come possiamo immaginare la cosa non è da poco perché comporta degli effetti pratici rilevanti.
La questione incide sul calcolo dei consumi e va dunque a finire direttamente in bolletta.
Per effetto del malfunzionamento del gas, infatti, i consumi possono essere malcalcolati in difetto o in eccesso.
La questione è in particolare regolata da alcune delibere dell'AEEG, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.
Nello specifico abbiamo, in particolare, ma non solo, le delibere 574/2013 e 572/2013.
Naturalmente terremo in considerazione in particolare le norme che attengono alle utenze domestiche.
Come sempre, raccomandiamo una lettura integrale delle norme nonché di rivolgersi ad esperti per la soluzione di casi concreti.
Partiamo allora dalla verifica del funzionamento del contatore, evidentemente momento che precede, logicamente e temporalmente, quello della (eventuale) sostituzione del contatore.
La verifica del contatore è disciplinata dalla delibera n. 574/2013, nota con l'acronimo TUDG, la quale è il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019.
Nell'ambito di detto testo normativo gli articoli che ci riguardano sono contenuti nella Sezione III, dedicata alla Qualità commerciale del servizio gas, alle cui norme sono tenuti le imprese distributrici e i venditori di gas nei confronti dei clienti finali alimentati in bassa pressione (v. co. 37.1).
Le utenze che a noi interessano, cioè quelle domestiche, sono alimentate in bassa pressione.
La verifica del contatore può essere avviata per iniziativa dell'utente oppure senza; i due casi sono diversamente regolati, come vedremo.
Se la verifica avviene ad iniziativa dell'utente, questi deve normalmente rivolgersi al suo venditore del gas, il quale farà da tramite con il distributore: sarà infatti quest'ultimo a intervenire e ad effettuare la verifica.
In casi particolari la richiesta può essere effettuata direttamente al distributore; ciò può avvenire in presenza di reclami scritti o richieste scritte di informazioni in merito ai servizi di distribuzione e misura; di richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori in assenza di contratto di fornitura; di richieste di spostamento comune di almeno quattro gruppi di misura effettuate da amministratori di condominio per conto dei clienti finali; di richieste di spostamento comune di colonne montanti effettuate da amministratori di condominio per conto dei clienti finali; di richieste di spostamento di allacciamenti non attivi se effettuate da un richiedente diverso dal subentrante (v. co. 37.3).
Il venditore, se deve inviare la richiesta di prestazione ricevuta dal cliente finale a una impresa distributrice, è tenuto a farlo entro due giorni lavorativi dal ricevimento; se vi sono richieste di preventivo, l'obbligo decorre dalla data in cui il venditore riceve i dati che il richiedente deve fornire in caso di richiesta di preventivo (dati indicati dal co. 40.05).
Sempre entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell'esito della prestazione o di documentazione il venditore deve provvedere all'eventuale trasmissione al cliente finale dalla data di ricevimento da parte dell'impresa distributrice.
Quanto al distributore, questi deve stabilire con il cliente l'appuntamento per la verifica del gruppo di misura (sia che la verifica avvenga in loco che avvenga presso un laboratorio qualificato); nell'effettuare la verifica il distributore deve inoltre rispettare la normativa tecnica vigente; infine, deve inviare al venditore il resoconto dell'esito della verifica (v. co. 46.3).
Se poi la verifica del gruppo di misura viene effettuata presso un laboratorio qualificato, il distributore deve comunicare al venditore i dati relativi alla persona responsabile della verifica per conto dell'impresa distributrice ed i riferimenti del laboratorio prescelto; deve inoltre indicare nel resoconto di verifica i motivi per cui la verifica avviene presso un laboratorio qualificato; nel momento in cui sostituisce il gruppo di misura per inviare lo stesso ad un laboratorio qualificato, deve fornire al cliente finale le informazioni suindicate circa la persona responsabile della verifica per conto dell'impresa distributrice ed i riferimenti del laboratorio prescelto; deve sostituire il contatore senza addebito di costi, redigere un verbale delle operazioni e conservare il detto verbale per i cinque anni successivi, consegnare copia del verbale al venditore e al cliente e deve specificare nel verbale i motivi dell'effettuazione della verifica presso un laboratorio (v. co. 46.4 e 46.8).
Il verbale delle operazioni deve indicare almeno:
(i) la data di sostituzione;
(ii) il nominativo del cliente finale ed il punto di riconsegna interessati
dalla sostituzione;
(iii) la classe, il numero di matricola, l'anno di fabbricazione e la lettura
finale del gruppo di misura rimosso;
(iv) la classe, il numero di matricola, l'anno di fabbricazione e la lettura
iniziale del gruppo di misura installato a seguito della sostituzione;
(v) l'eventuale presenza del cliente finale o di persona da esso delegata
alla sostituzione del gruppo di misura, attestata dalla relativa firma (v. co. 46.8).
Nel caso di accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente o di gruppo di misura con guasto o rottura che non consenta la determinazione dell'errore l'impresa distributrice deve:
- ricostruire i consumi secondo le indicazioni di cui alla delibera AEEG 572/2013/R/gas;
- inviare una documentazione al venditore, con l'indicazione della metodologia utilizzata, entro 15 giorni lavorativi dall'invio del resoconto della verifica;
- non può addebitare alcun costo per la verifica del gruppo di misura al venditore (e da quest'ultimo a sua volta non può farlo con il cliente finale) (v. co. 46.5).
In tali casi (cioè di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente o di gruppo di misura con guasto o rottura che non consenta la determinazione dell'errore l'impresa distributrice se si tratta di gruppi di misura con bollo metrico scaduto, e risultano addebitati al cliente consumi inferiori rispetto al gas fornito, gli oneri derivanti per la ricostruzione dei consumi sono a carico dell'impresa; se inoltre l'impresa non ha rispettato le norme sulla rilevazione, archiviazione e messa a disposizione delle misure dei punti di riconsegna, l'impresa non può addebitare al venditore, e questi al cliente finale, gli importi derivanti dalla ricostruzione dei consumi gas, per un periodo superiore a quello previsto in contratto per la periodicità di raccolta del dato di misura (v. co. 46.6).
Sempre nei casi di errori superiori, se la verifica è effettuata presso il cliente, l'impresa:
a) sostituisce il gruppo di misura senza addebitare alcun importo al venditore, e questi al cliente finale;
b) redige un verbale delle operazioni di sostituzione del gruppo di misura, nel quale siano riportati almeno:
(i) la data di sostituzione;
(ii) il nominativo del cliente finale ed il punto di riconsegna interessati dalla sostituzione;
(iii) la classe, il numero di matricola, l'anno di fabbricazione e la lettura finale del gruppo di misura rimosso;
(iv) la classe, il numero di matricola, l'anno di fabbricazione e la lettura iniziale del gruppo di misura installato a seguito della sostituzione;
(v) l'eventuale presenza del cliente finale o di persona da esso delegata alla sostituzione del gruppo di misura, attestata dalla relativa firma;
c) conserva il verbale delle operazioni di sostituzione del gruppo di misura per i cinque anni successivi alla data di sostituzione del gruppo di misura, fornendo copia al cliente finale e al venditore interessato (v. co.46.8).
Se invece in seguito alla verifica del gruppo di misura sono accertati errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, l'impresa distributrice addebita al venditore non più di 5 euro nel casi in cui la validità del bollo metrico del gruppo di misura sottoposto a verifica risulti scaduto o lo stesso non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente; negli altri casi, si applica il co. 46.2 per il quale in assenza di specifiche disposizioni dell'Autorità, l'impresa di distribuzione addebita i costi dalla stessa stabiliti; costi che devono essere resi noti sul sito internet dell'impresa e comunicati dal venditore al cliente finale che richiede la verifica (v. co. 46.7 e 46.2).
Se la verifica avviene senza contraddittorio, cioè senza la presenza del cliente, l'impresa distributrice è tenuta a garantire la corretta conservazione del gruppo di misura sostituito per i 90 giorni solari successivi alla data di messa a disposizione del resoconto di verifica, nel caso in cui decida di non istallarlo nuovamente presso il cliente finale (v. co. 46.9).
Il venditore, a sua volta, deve comunicare all'impresa distributrice l'ultima lettura validata e non contestata dal cliente finale, ove disponibile, che ha richiesto la verifica del gruppo di misura; deve inviare al cliente finale il resoconto della verifica ricevuto dall'impresa distributrice; nei casi di cui al co. 46.6 lett. a, cioè di ricostruzione dei consumi secondo le disposizioni della delibera Aeeg 572/2013 (per accertamenti di di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente o di gruppo di misura con guasto o rottura che non consenta la determinazione dell'errore l'impresa distributrice), deve inviare al cliente la documentazione di cui al comma 46.5, lettera b), cioè quella inviatale dall'impresa distributrice con l'indicazione della metodologia utilizzata; infine, l'impresa venditrice non può addebitare al cliente finale un importo superiore a quello addebitatogli dall'impresa distributrice (v. co. 46.10).
Come dicevamo, la sostituzione può avvenire in seguito a verifica attivata senza la richiesta del cliente o a causa di chiamate di pronto intervento. In tali casi, secondo il co. 46.11, l'impresa distributrice: a) applica le disposizioni di cui comma 46.8 su indicate; inoltre, b) garantisce la corretta conservazione del gruppo di misura per i 45 giorni solari successivi alla data di sostituzione; c) informa il cliente finale che, tramite il proprio venditore: i. ha la facoltà di richiedere la verifica del gruppo di misura entro 15 giorni solari dalla data di sostituzione; ii. si applicano le disposizioni di cui ai commi 46.5 o 46.7 su indicate; iii. contestualmente alla sostituzione, può rinunciare alla richiesta di verifica del gruppo di misura sostituito; in tal caso l'impresa non deve garantire la conservazione del contatore prescritta dalla lett. b e, al verbale (di cui al comma 46.8, lettera b)) viene aggiunto che il cliente finale ha rinunciato alla verifica del gruppo di misura.
Secondo il co. 46.1 il tempo impiegato per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa distributrice della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura inviata dal venditore per conto del cliente finale e la data di messa a disposizione allo stesso venditore richiedente del resoconto recante l'esito della verifica.
Secondo invece l'art. 47, nel misurare il tempo che il distributore impiega per procedere alla sostituzione del contatore, si devono considerare i giorni lavorativi intercorrenti tra la data di messa a disposizione al venditore richiedente del resoconto recante l'esito della verifica del gruppo di misura e la data di sostituzione del gruppo di misura guasto.
L'indicatore assume valore zero nei casi in cui il distributore ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura entro e non oltre la data di invio del resoconto della verifica al venditore.
La stessa delibera Aeeg 574/2013 prevede i livelli di qualità delle prestazioni e gli indennizzi che devono automaticamente essere pagati in caso di mancato rispetto dei detti livelli.
Per quanto riguarda le operazioni di verifica su richiesta del cliente (v. art. 46) e di sostituzione (v. art. 47), queste devono avvenire entro venti giorni lavorativi la prima, ed entro 5 giorni lavorativi la seconda (v. Tab. E).
Se detti termini non sono rispettati, devono essere corrisposti gli indennizzi indicati dall'art. 59, della stessa delibera Aeeg.
Tali indennizzi devono essere pagati anche tramite il venditore nella prima fatturazione utile.
La Tab. L. prevede gli indennizzi automatici base, cioè quelli di partenza, che vanno ad aumentare secondo i criteri indicati dall'art. 59, in proporzione al protrarsi del ritardo.
Quindi, l'indennizzo per il mancato rispetto del tempo massimo di verifica su richiesta del cliente per i contatori fino alla classe G 6 (i contatori domestici appartengono normalmente alla classe G4) è di euro 35,00; gli stessi importi sono previsti per il caso di mancato rispetto dei tempi di sostituzione.
Con la delibera Aeeg 572/2013 la ricostruzione dei consumi ha subito delle modifiche.
Il metodo cambia a seconda che sia o no individuabile l'errore nella misurazione del contatore.
Nel primo caso si seguirà la Metodologia A, mentre nel secondo si seguirà la Metodologia B.
La prima metodologia consiste sostanzialmente nell'applicare la percentuale di errore individuata ai consumi misurati dal contatore (v. art. 7, del. Aeeg 572/2013).
La seconda consiste nell'individuare il volume di ricalcolo sulla base del parametro indicatore del prelievo annuo determinato ai sensi del TISG, CAPdR, e del profilo di prelievo standard assegnato dall'impresa distributrice al punto di riconsegna ai sensi del TISG negli anni che compongono il periodo di riferimento individuato: il parametro indicatore è legato ai due più recenti dati di misurazione disponibili che siano distanziati tra di loro di almeno 300 giorni, mentre il profilo di prelievo standard è assegnato dall'impresa a seconda delle caratteristiche dell'utenza.
È comunque possibile per l'utente fornire all'impresa elementi documentali che attestino variazioni nel profilo di prelievo per il periodo in questione (v. art. 7, del. Aeeg 572/2013 e del. Aeeg 229/2012, TISG, Titolo III).
Ricordiamo infine che secondo il TIMG, Testo Integrato Morosità Gas, di cui all'Allegato A, Del. Aeeg 99/11, la sospensione della fornitura non può essere richiesta se l'esercente non ha fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa di distribuzione competente o relativo al conguaglio o a fatturazione anomala di consumi.
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