Il malfunzionamento del contatore dell'energia elettrica

Abbiamo il dubbio o la certezza che il nostro contatore dell'energia elettrica non funzioni correttamente? Vediamo che fare, dalla verifica del contatore in poi
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Malfunzionamento del contatore per l'energia elettrica


Malfunzionamento contatore: presa dell'energia elettricaCome per il gas, anche il contatore dell'energia elettrica può fare le bizze, diciamo così, e dunque, esporci alla richiesta da parte del venditore di pagamenti sproporzionati rispetto ai consumi effettivi, oppure, al contrario, darci l'illusione di bollette bassissime, fino al momento drammatico del conguaglio.

Vediamo allora come comportarci quando abbiamo il dubbio che qualcosa non vada bene nel nostro gruppo di misura.

La materia è regolata prevalentemente dalle delibere n. 200/99 e 646/15 dell'Aeegsi, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Come sempre, anche qui raccomandiamo la lettura integrale dei testi normativi, che qui si riportano solo per estratti o sintesi, ed il ricorso ad esperti per la soluzione dei casi non semplici.

La delibera dell'Autorità n. 200/99 riguarda i clienti del cosiddetto mercato vincolato.

Le norme di tale delibera che ci interessano oggi rientrano nel Titolo IV (artt. 9, 10 e 11).

Tali norme sono però comunque richiamate, per quanto ci interessa, dalla Del. Aeegsi n. 646/2015, che non si rivolge specificamente ai clienti del mercato vincolato ma, evidentemente, a tutti.


Definizioni di base


Allora, spieghiamo innanzitutto che quello che in gergo chiamiamo contatore è tecnicamente un gruppo di misura, definito dalla delibera n. 200/99, come l'insieme di apparecchiature poste sul punto di confine tra l'impianto di proprietà dell'esercente e l'impianto del cliente, o punto di consegna, atto a misurare l'energia elettrica fornita ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche (v. art. 1, co.1, lett. o).

La verifica del gruppo di misura è la verifica che il funzionamento dello stesso sia conforme alle prescrizioni tecniche vigenti (v. art. 1, co.1, lett. p).


Richiesta della verifica


La richiesta della prestazione del distributore va inoltrata da parte del cliente al venditore, ad eccezione di alcuni casi nei quali il cliente si può rivolgere invece al distributore e cioè in presenza di:
a) reclami scritti o richieste scritte di informazioni relativi ai servizi di distribuzione e misura; di cui all'art. 96.
b) richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori in assenza di contratto di fornitura;
c) richieste di esecuzione di lavori senza l'attivazione della fornitura;
d) richieste di spostamenti di linee ed impianti elettrici che non siano funzionali allo
spostamento del gruppo di misura del cliente finale richiedente;
e) richieste di spostamento di prese non attive, se effettuate da un richiedente diverso
dal subentrante;
f) richieste di spostamento comune di almeno quattro gruppi di misura effettuate da
amministratori di condominio per conto dei clienti.

Escluso il caso della riattivazione dopo la sospensione dovuta a morosità (v. co. 90.2), il venditore, nel caso in cui debba inviare la richiesta di prestazione ricevuta dal cliente finale ad un distributore, invia tale richiesta entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Analogamente, l'eventuale trasmissione al cliente finale della comunicazione dell'esito della prestazione o di altra documentazione deve avvenire dal venditore al cliente finale entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del distributore.

Specifica la norma che per gli esercenti non soggetti agli obblighi di separazione societaria ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125, i termini distributore e venditore identificano lo stesso soggetto; pertanto per questi soggetti non sono applicabili gli obblighi di tempestività previsti dal comma precedente, assumendosi istantaneo il trasferimento della documentazione e delle informazioni.


Ricostruzione dei consumi


Malfunzionamento contatore: lampadina elettricaUna volta accertato il malfunzionamento del contatore, cioè un errore in eccesso o in difetto, rispetto alla registrazione dei consumi che sia superiore all'errore ammesso dalla norme tecniche, l'esercente deve procedere alla ricostruzione dei consumi e al successivo conguaglio, fornendo all'interessato adeguata comunicazione; all'esito della verifica del contatore deve essere consegnato all'interessato il verbale di verifica (v. art. 9).

Il periodo di tempo cui la ricostruzione si deve riferire, detto anche periodo di ricostruzione dei consumi è intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.

10.2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo (v. art.10).


Modalità per la ricostruzione dei consumi


Come si ricostruiscono i consumi?

La norma fornisce le seguenti indicazioni.

Le ipotesi possibili sono due, a seconda che sia o no possibile in sede di verifica individuare l'errore nella misurazione.

Se l'errore è individuabile allora la ricostruzione avviene sulla base dell'errore di misurazione appunto accertato in sede di verifica del gruppo di misura; errore eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente (v. co.11.1).

Se invece non è possibile risalire all'errore, tipico esempio è il blocco totale del contatore, allora la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura.

In questo caso, il cliente può comunicare, e provare (con elementi documentali) le variazioni del profilo dei consumi, nel periodo di ricostruzione rispetto a quelli prodotti nel periodo preso a riferimento dall'esercente (v. co. 11.1).


L'importo addebitato


L'importo dovuto secondo l'esercente in seguito ai calcoli di ricostruzione deve essere reso noto al cliente entro due mesi dalla verifica, salvo comprovate ragioni tecniche.

Oltre all'importo devono essere resi noti anche la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata (v. co. 11.2).

La comunicazione deve giungere al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura.

La norma 11.2 specifica che se è necessaria l'immediata sostituzione essa può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che abbia preso visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, e li sottoscrive; tale norma è stata sostituita, come vedremo più avanti, dai co. 92.5, lett.e) e 92.6 della delibera 646/2015.

Dal momento che, però, nel testo messo a disposizione degli utenti dall'Aeegsi sul suo sito tale norma è ancora presente, ci si chiede se essa non permanga per gli utenti a mercato vincolato, cui la delibera 200/99 si riferisce in particolare, e se la sostituzione non valga per tutti gli altri, visto il richiamo alla delibera 200/99 operato dal co. 92.5, del. 646/2015 o se la mancata correzione della delibera non sia solo frutto di un errore materiale.

Dal momento della ricezione della comunicazione dei risultati della ricostruzione dei consumi il cliente ha trenta giorni per presentare le proprie osservazioni adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi (v. co. 11.3).
È importante sapere che in caso di controversia sulla ricostruzione dei consumi, finché questa non si risolva, l'esercente non può sospendere la fornitura dell'energia elettrica al cliente per il detto importo (v. co. 11.4).


Verifica, sostituzione e livelli di qualità


Malfunzionamento contatore: multipresa elettricaLa delibera 646/2015, nella parte II, dedicata alla Regolazione dei livelli specifici e generali di qualità commerciale agli articoli 92 e 93 si occupa in particolare del Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del gruppo di misura e del Tempo di sostituzione del gruppo di misura guasto.

Vengono cioè forniti i criteri per misurare il tempo impiegato dall'esercente per compiere determinate operazioni.

Al superamento di detti termini scatta, salvo, eccezioni specifiche, il diritto ad uno o più indennizzi automatici.

Vediamo le voci che ci interessano nel caso specifico.

L'art. 100, alla cui lettura si rinvia per esigenze di sintesi, indica norme relative ad aspetti particolari per il computo del tempo delle esecuzioni.


Il tempo di comunicazione della verifica


Il Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del gruppo di misura è misurato in giorni lavorativi tra la data di ricevimento da parte del distributore della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura inviata dal richiedente e la comunicazione al richiedente dell'esito della verifica (v. co. 92.1).

Il distributore deve registrare l'esito delle verifiche del contatore (v. co. 92.2).

L'art. 107 della stessa delibera, alla cui lettura si rinvia, data la sua corposità, indica le condizioni che l'esercente deve rispettare nella registrazione dei detti dati.

Se l'errore accertato rientra nei limiti di errore ammissibile secondo la normativa applicabile ed è accertato il corretto funzionamento dell'orologio/calendario, insieme all'esito della verifica, l'esercente dovrà comunicare l'importo addebitato ai sensi del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione.

Se invece viene accertato un errore superiore ai limiti ammissibili secondo la normativa o il non corretto funzionamento dell'orologio/calendario, le cause di malfunzionamento vanno registrate secondo alcune classi, che sono:
a) guasto o anomalia al misuratore che impedisce la corretta registrazione dei consumi a causa di limiti di tolleranza oltre i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente;
b) guasto o anomalia ai riduttori di misura che impedisce la corretta registrazione dei consumi a causa di limiti di tolleranza oltre i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente;
c) guasto o anomalia all'orologio/calendario;
d) altro guasto o anomalia (v. co. 92.4).

In tali casi, con la comunicazione dell'esito della verifica al richiedente, il distributore deve informare il richiedente che è necessaria la sostituzione immediata del contatore e che nei casi di cui al precedente co. 92.4, lettere a), b) e c) verranno applicate le disposizioni di cui al Titolo IV della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 per la ricostruzione dei consumi.

In tale caso il scopo il distributore deve anche comunicare al richiedente determinate informazioni e cioè:

a) la data prevista di sostituzione del gruppo di misura;
b) il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del distributore;
c) che il cliente finale ha tempo cinque giorni dalla data di ricevimento dell'esito della verifica per concordare con la persona di cui alla lettera b) una data alternativa, entro quindici giorni lavorativi rispetto alla data di cui alla lettera a), per la sostituzione del gruppo di misura;
d) che il cliente finale deve assicurare la disponibilità, propria o di persona da lui incaricata, a ricevere il distributore per la sostituzione del gruppo di misura;
e) che, a fine sostituzione del gruppo di misura, sarà consegnata al cliente finale copia del verbale di sostituzione che il cliente stesso controfirmerà per presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura sostituito;
f) che, in caso di mancato rispetto della data di cui alla lettera a), al netto del posticipo di cui alla lettera c), è previsto un indennizzo automatico (v. co. 92.5).

Si tenga presente che la norma di cui alle precedente lett. e) sostituisce la norma di cui al co.11.2 della del. n. 200/99, che prevede che Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.

Detto ciò, il tempo che va rispettato per la comunicazione dell'esito della verifica per i clienti in bassa tensione è di quindici giorni lavorativi (v. Tab. 13).


Tempo di sostituzione del contatore guasto


Malfunzionamento contatore: presa della corrente elettricaQuanto alla sostituzione del contatore, il tempo impiegato è quello, in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di messa a disposizione al richiedente del documento recante l'esito della verifica e la data di sostituzione del gruppo di misura guasto (v. co. 93.1).

Se la data viene posticipata su richiesta del richiedente, ai sensi del co. 92.5, lettera c), il tempo in più rispetto alla data proposta del distributore non va computato ai fini della verifica del rispetto livello di qualità (v. co. 93.2).

Qualora il gruppo di misura risulti inaccessibile, il distributore è tenuto a dimostrare di aver effettuato il tentativo di cui al comma 92.5 (v. co. 93.5).

La sostituzione del contatore, per i clienti in bassa tensione, deve avvenire in quindici giorni lavorativi (v. Tab. 13).


Verifica, sostituzione e indennizzi automatici


L'indennizzo base per il superamento del tempo di comunicazione dell'esito della verifica è di 35,00 euro per i clienti in bassa tensione.

Lo stesso importo è per l'indennizzo base per il superamento del tempo prescritto per la sostituzione del contatore (v. Tab.15).

L'indennizzo base aumenta all'aumentare del ritardo, secondo le indicazioni di cui all'art. 104.

Gli indennizzi non sono dovuti se il mancato rispetto è dovuto a cause di forza maggiore, al cliente oppure a terzi (v. co. 105.1 e 103.1, lett. a e b) o se il cliente non è in regola con i pagamenti dovuti per la prestazione richiesta.

Quanto al nostro specifico argomento, il distributore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico... a) per mancato rispetto del tempo massimo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura per clienti finali alimentati in bassa tensione se l'interruzione della fornitura è causata dal solo allentamento dei morsetti fermacavi presenti sul gruppo di misura, dall'intervento del limitatore per prelievi irregolari o da danneggiamenti arrecati al gruppo di misura se installato all'interno di locali di esclusivo accesso del cliente finale;
b) per mancato rispetto del tempo massimo di sostituzione del gruppo di misura nel caso in cui questo risulti inaccessibile (v. co. 105.4).

Ricordiamo infine che in caso di reclamo per la ricostruzione dei consumi in seguito a malfunzionamento del gruppo di misura non è possibile la sospensione della fornitura di energia elettrica fino a che non viene data risposta motivata al detto reclamo (v. art. 4, Del. Aeegsi 258/2015).

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