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Negli ultimi anni l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha emanato una serie di provvedimenti volti a contenere i disagi subiti dai consumatori in seguito ai disservizi in materia di energia elettrica e gas.
Le possibili ipotesi, come vedremo, sono varie; per adesso pensiamo, solo per fare un esempio, ai casi di errata fatturazione, ritardata attivazione della fornitura, mancata o ritardata risposta a reclamo, etc.
Le delibere cui ci riferiamo nel presente articolo sono principalmente: ARG/elt 198/11 (che regola la qualità nella distribuzione e misura dell'elettricità), ARG/gas 120/08 (che regola la qualità e le tariffe nella distribuzione e misura del gas), ARG/com 164/08 (che regola la qualità nella vendita di luce e gas) e, recentemente, la delibera 463/2016/R/com (del 4 agosto 2016, sulla fatturazione per la luce e il gas); ma gli indennizzi sono previsti anche in altri provvedimenti quali, ad esempio, le Delibere 99/11 (Testo integrato sulla morosità per il gas) e 258/15 (Testo integrato sulla morosità elettrica).
Vediamo dunque cosa prevedono in sintesi detti atti, in particolare, a proposito di indennizzi automatici, rimandando come sempre alla lettura integrale dei provvedimenti e al consulto di esperti in casi più complessi.
Il principio di fondo che seguono le norme è quello di prevedere degli standard qualitativi in relazione a determinati indicatori, superati i quali si dà per presunto il disagio subito e scatta per il consumatore il diritto a un determinato indennizzo.
Le norme non riguardano solo gli indennizzi per le utenze abitative, ma noi, date le tematiche di cui si occupa lavorincasa.it, daremo attenzione a quelle che più interessano l'abitazione.
Ricordiamo che con il concetto di indennizzo ci si riferisce al pagamento di un importo che in maniera forfetaria, diciamo così, rappresenta il disagio (presunto); esso si differenzia dal risarcimento del danno, che consiste nel pagamento di una somma parametrata alla misura del danno effettivamante accertato.
L'indennizzo insomma è dovuto senza accertamenti del caso concreto; al contempo, però esso ha degli importi molto contenuti.
Sta poi al consumatore, a seconda del caso specifico, decidere se accontentarsi dell'indennizzo o pretendere un vero e proprio risarcimento del danno.
In tale ultimo caso, ovviamente il danno dovrà essere provato e quantificato; se la richiesta di risarcimento non sarà soddisfatta o comunque se non si raggiungerà un accordo tra le parti, si apriranno le porte del tribunale, unica sede dove pretendere senza se e senza ma il risarcimento del danno, naturalmente, verificata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie.
L'indennizzo, dunque, è una forma di compensazione del disagio subito, prevista per un'esigenza di opportunità, cioè per contemperare contrapposti interessi: da un lato la tutela dei disagi subiti dai consumatori, dall'altro il risparmio di tempi e costi nella gestione delle contestazioni.
Qui alcuni dei livelli specifici di qualità dei servizi di distribuzione e misura per la fornitura di energia elettrica e relativi indennizzi (v. Del. 198/11):
Indicatore | Standard | Indennizzo in € per | Indennizzo in € per esecuzione entro un tempo triplo dello standard | Indennizzo in € per esecuzione oltre un tempo triplo dello standard |
Preventivi per lavori sulla rete (connessioni ordinarie) | 20 gg. lavorativi | 35 | 70 | 105 |
Esecuzione di lavori semplici (connessioni ordinarie) | 15 | 35 | 70 | 105 |
Attivazione della fornitura | 5 | 35 | 70 | 105 |
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente | 5 | 35 | 70 | 105 |
Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità | 1 | 35 | 70 | 105 |
Ripristino della fornitura in seguito a guasto del contatore | 3-4 ore | 35 | 70 | 105 |
Comunicazione dell'esito della verifica del contatore su richiesta del cliente | 15 gg | 35 | 70 | 105 |
Sostituzione del contatore guasto | 15 gg | 35 | 70 | 105 |
Comunicazione dell'esito della verifica della tensione su richiesta del cliente | 20 gg | 35 | 70 | 105 |
Ripristino del valore corretto della tensione di fornitura | 50 gg | 35 | 70 | 105 |
Qui invece alcuni dei livelli specifici di qualità dei servizi di distribuzione e misura per la fornitura di gas e relativi indennizzi (v. Del. 120/08); ci riferiamo solo alle utenze con contatori fino alla classe G25, limite in cui rientrano solitamente le utenze domestiche:
Indicatore | Standard per contatori classe G25 |
preventivi per lavori semplici | 15 gg |
preventivi per lavori complessi | 40 gg |
esecuzione lavori semplici | 10 gg |
attivazione fornitura | 10 gg |
disattivazione fornitura su richiesta del cliente | 5 gg |
riattivazione della fornitura in seguito a sospensione della morosità | 2 gg feriali |
riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo | 2 gg feriali |
verifica della pressione di fornitura | 10 gg |
fascia di puntualità appuntamenti | 2 ore |
raccolta della misura se contatore accessibile | Per tipologia di Cliente ai sensi dell'articolo 14, comma 14.1, del TIVG* |
messa a disposizione dati tecnici acquisibili con lettura del contatore | 10 gg |
messa a disposizione di altri dati tecnici | 15gg |
(*Secondo l'art.14, co.14.1 l'impresa di distribuzione deve effettuare almeno i seguenti tentativi di lettura del contatore del gas naturale riconsegnato:
a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo per anno;
b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi per anno;
c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi per anno anno;
d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile).
Indicatori | Indennizzi base classe G6 | Indennizzi base classe G25 |
preventivi per lavori semplici | 30 | 60 |
preventivi per lavori complessi | 30 | 60 |
esecuzione lavori semplici | 30 | 60 |
attivazione fornitura | 30 | 60 |
disattivazione fornitura su richiesta del cliente | 30 | 60 |
riattivazione della fornitura in seguito a sospensione della morosità | 30 | 60 |
verifica della pressione di fornitura | 30 | 60 |
fascia di puntualità appuntamenti | 30 | 60 |
raccolta della misura se contatore accessibile | 30 |
In questo caso gli indennizzi si riferiscono al mancato rispetto di livelli standard in caso di reclami e rettifiche di fatturazione.
Anche in questo caso sono infatti previsti standard specifici (v. Del.164/08) e corrispondenti indennizzi tra cui:
Indicatori | Standard |
risposta motivata ai reclami scritti | 40 gg solari |
rettifica di fatturazione | 90 gg solari |
rettifica di doppia fatturazione | 20 gg solari |
In tutti i detti casi è previsto un indennizzo automatico base pari a 20 euro, il quale aumenta a 40 se il ritardo è oltre il tempo doppio ma entro il tempo triplo dello standard, e a 60 se il ritardo è oltre il tempo triplo dello standard.
In caso di mancato rispetto dei livelli di qualità è dunque dovuto il pagamento di un indennizzo, in genere nella prima bolletta utile.
Al superamento del livello di legge esistono vari scaglioni:
a) oltre lo standard, ma entro il doppio dello standard,
b) oltre un tempo doppio dello standard, ma entro ma entro un tempo triplo,
c) oltre un tempo triplo, per la misurazione del ritardo, in funzione dei quali aumenta l'indennizzo da corrispondere:
nel caso a) varrà l'indennizzo base, nel caso b) varrà il doppio dell'indennizzo base, nel caso c) varrà il triplo dell'indennizzo base.
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