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Spese per l'appartamento in locazione, chi e perché deve pagare?

Alla locazione di un appartamento segue l'obbligo di pagare, oltre al canone, una serie di spese. Quali sono e come distinguerle tra proprietario e inquilino?
Pubblicato il

Spese condominiali e di manutenzione


Spese condominialiNel caso di contratto di locazione di un'unità immobiliare chi paga che cosa?
Detta in modo ancora più diretto: quali sono le spese che deve sostenere il locatore e quali quelle a carico del conduttore?

Possiamo dividere le spese in due categorie:

a) spese che riguardano le parti comuni (se l'immobile è ubicato in un edificio in condominio);
b) spese che riguardano direttamente l'unità immobiliare.
Andiamo per ordine.


Spese condominiali


Per le spese inerenti i costi di gestione del condominio, una grossa mano è data dall'art. 9, primo e secondo comma, legge n. 392/78, a mente del quale se non è diversamente stabilito dalle parti spetta al conduttore pagare interamente:

a) le spese riguardanti il servizio di pulizia;

b) quelle relative al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore;

c) i costi inerenti la fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del combustibile per il riscaldamento e quanto necessario per il condizionamento dell'aria;

d) il costo dello spurgo dei pozzi neri e delle latrine (nonché delle condotte fognarie condominiali);

e) in genere quanto dovuto per la fornitura di altri servizi comuni.

Rispetto al servizio di portierato, il secondo comma dell'art. 9 della legge n. 392/78 lo pone a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo accordi per il pagamento in misura inferiore.

Il servizio di pulizia scale? Lo paga il conduttore.

Luce, gas e acqua? Idem.

Le spese di rifacimento di un impianto o della facciata? Sono a carico del proprietario.

Il compenso dell'amministratore? Il caso è dubbio.

Locazione e speseAnche se in giurisprudenza, nella dottrina e nella prassi non v'è unità di vedute, la linea più condivisibile, almeno a parere di chi scrive, è quella tracciata nel 1991 dalla Cassazione, secondo la quale:

i costi inerenti il compenso dell'amministratore e le spese da esso sostenute non rientrano tra le spese condominiali che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore dell'immobile e di conseguenza il loro mancato pagamento non è considerabile un inadempimento utile al proprietario ai fini della possibilità di domandare la risoluzione del contratto (Cass. 3 giugno 1991, n. 6216).

È utile ricordare che nei rapporti con il condominio l'unico responsabile (ossia la persona che se non paga può vedersi notificato un decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c.) è sempre e solo il proprietario; questa ripartizione degli oneri condominiali ha mera rilevanza interna al rapporto contrattuale.

Nel mese di maggio del 2014 le principali associazioni dei proprietari e degli inquilini hanno siglato un accordo, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, contenente indicazioni relative alla ripartizione delle spese tra inquilino e proprietario nell'ambito dei contratti di locazione. Questo accordo, è utile ricordarlo, ha valore vincolante solamente se richiamato dalle parti nel contratto.

Giuntagli la richiesta di pagamento il conduttore ha due mesi per pagare.
Prima di farlo, però, ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese a lui riferibili, nonché il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di queste spese (cfr. artt. 9, terzo comma, l. n. 392/78 e 1130-bis, primo comma, c.c.).


Spese di manutenzione dell'appartamento


Accade sovente, meglio sostanzialmente sempre, che nel corso d'esecuzione del contratto di locazione si rendano necessari degli interventi finalizzati a mantenere in buono stato manutentivo e quindi d'uso l'unità immobiliare oggetto del succitato contratto.

In questo caso la corretta ripartizione delle spese è motivo d'incertezza e spesso di frizione, tra proprietario e inquilino.

Se si rompe una tubatura del bagno? Paga il proprietario.

Si rompe la caldaia a seguito di un violento temporale? Lo stesso.

Si rompe la tapparella in conseguenza del lungo e prolungato utilizzo? Paga il conduttore.

Quali sono le norme di riferimento, insomma quelle che ci consentono di dare queste risposte?

Fino alla parziale abrogazione della legge n. 392/78 a opera dell'art. 14 della legge n. 431/98 per gli immobili sottoposti alla disciplina dell'equo canone, per le riparazioni e il mantenimento in buono stato bisognava fare riferimento agli artt. 21 e 23 della legge 392.

A oggi le norme di riferimento sono quelle contenute nel codice civile e più in particolare gli artt. 1576 e 1577.

Il primo recita:

Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

A mente del secondo, invece:

Spese di manutenzioneQuando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

In sostanza la differenza è posta tra piccole riparazioni dovute all'uso e interventi necessari, invece, per fattori indipendenti dal contratto di locazione.

La giurisprudenza, di merito e di legittimità, è piena di esempi che puntualizzano cosa debba e non debba considerarsi piccola manutenzione e quindi quale parte contrattuale sia tenuta a provvedere alla spesa.

Secondo il Tribunale di Salerno, ad esempio:
la riparazione degli infissi esterni, delle persiane o delle porte di ingresso dell'immobile locato non rientra tra quelle di piccola manutenzione che l'art. 1576 c.c. pone a carico del conduttore, perché i danni riportati da essi, a meno che non siano dipendenti da uso anormale dell'immobile […], debbono piuttosto presumersi dovuti a caso fortuito o a vetustà e debbono essere, conseguentemente, riparati dal locatore che, a norma dell'art. 1575 c.c., ha l'obbligo di mantenere la cosa locata in stato da servire per l'uso convenuto (Trib. Salerno 16 novembre 2007).

Sempre con riferimento al concetto di piccola manutenzione è stato detto che:
l'obbligo, gravante sul locatore, di mantenere la cosa locata nello stesso stato in cui si trovava al momento del contratto e, comunque, in uno stato tale da servire all'uso pattuito, include anche l'obbligo di provvedere alle riparazioni di piccola manutenzione, laddove devono intendersi come tali quelle derivanti non dal caso fortuito ma dall'utilizzo quotidiano del bene da parte del locatore. Ne deriva che spettano al conduttore le spese necessarie alla riparazione della caldaia, indipendentemente dal fatto che essa abbia già subito una prima sostituzione (Trib. Salerno 28 novembre 2007 in Il merito 2008, 7).

In sostanza ordinarietà e piccola manutenzione sono due concetti distinti.

Non sempre è possibile, a livello generale, distinguere con precisione cosa debba rientrare nella prima piuttosto che nella seconda categoria.

In questo senso quindi, esaminare cosa abbia detto la giurisprudenza riveste notevole importanza.

Quali siano le riparazioni dovute all'uso, alla vetustà o al caso fortuito, in mancanza di accordo tra le parti, lo stabiliscono gli usi locali.

Nel silenzio di questi ultimi, la decisione è rimessa al giudice che valuterà i fatti secondo il proprio prudente apprezzamento.


Spese per vetustà e caso fortuito


Svolte queste considerazioni, è utile soffermare l'attenzione anche sulle nozioni di vetustà e caso fortuito, categorie strettamente connesse all'individuazione del soggetto titolare dell'obbligo di pagamento delle spese di manutenzione.

Il caso fortuito è un evento imprevisto e imprevedibile a seguito del quale la cosa locata subisce un danno.

Il temporale di cui sopra ne rappresenta l‘esempio classico.

La vetustà, come si legge su un qualunque vocabolario, è la vecchiaia della cosa dalla quale discende la rottura e quindi la necessità di riparazione.

La valvola di una caldaia che si rompe a causa dell'età dell'impianto dovrà essere sostituita dal proprietario.

Non sempre gli effetti derivanti dalla vetustà, ai fini che ci occupano, sono facilmente distinguibili da quelli dovuti all'uso.

Un esempio.

Il rubinetto del lavandino della cucina può rompersi in quanto vecchio perché utilizzato per tantissimi anni.

Il secondo comma dell'art. 1609 c.c. specifica che in mancanza di determinazione delle spese riconducibili nell'alveo della vetustà, dell'uso o del caso fortuito si decide in base agli usi locali.

E se nemmeno gli usi locali affermano nulla?

In casi del genere, ad avviso di chi scrive, la spesa dev'essere posta a carico del conduttore il cui uso ha influito sulla vetustà. Come si diceva in precedenza, la valutazione ultima in assenza di criteri di riferimento spetta sempre al giudice adito per risolvere la controversia.

Chiaramente chi è in affitto da pochi mesi non può vedersi imputati costi per interventi manutentivi dovuti a questi motivi.

riproduzione riservata
Locazione e spese di manutenzione: chi deve pagare
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Franceschiello
    Franceschiello
    Sabato 26 Febbraio 2022, alle ore 17:14
    Sono un locatore di un immobile avente un cortile dove parcheggiano e transitano pesantemente clienti del locatario.
    L'asfalto si è molto degradato e non è stato mai oggetto di manutenzione ordinaria.
    Ora chi paga l'asfalto nuovo.
    ranco
    rispondi al commento
  • Salvo Catania
    Salvo Catania
    Domenica 29 Agosto 2021, alle ore 18:28
    Sono in affitto da "20 mesi" e credo che non mi spetti(ancora) di pagare una delle tre parti(perché siamo 3 Inquilini) di spesa per lo svuotamento di una Fogna che è più grande di 9 metri cubi. Cioè dovrei pagare per le melme di almeno 20 anni fa' e/o di circa 30 Inquilini. La " Signora " che mi ha affittato la casa non ne vuole proprio sapere! Mi date per favore una risposta al mio grande quesito?! GrazieSalutiSalvo [email protected]
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Salvo catania
      Martedì 31 Agosto 2021, alle ore 07:55
      Se la proporzione è quella che descrive, circa la grandezza della fogna, le consiglio di cercare un accordo transattivo con il proprietario di casa.Qualora tale via non si riveli percorribile, può procedere per vie legali dimostrando quanto dopra descritto mediante tecnici e periti
      rispondi al commento
      • Salvo Catania
        Salvo Catania Debora mirarchi
        Martedì 31 Agosto 2021, alle ore 12:15
        Salve Dott.ssa Debora M., Grazie mille per il consiglio!
        rispondi al commento
  • Marinogaetano1
    Marinogaetano1
    Venerdì 26 Giugno 2020, alle ore 15:43
    Nel caso della rottura di una cerniera di un cancello datato vorrei sapere se è una spesa ordinaria o straordinaria.
    In pratica essendo una servitù di passaggio questa spesa è da attribuire al conduttore o proprietario cancello?
    rispondi al commento
  • Olivio
    Olivio
    Domenica 1 Luglio 2018, alle ore 09:57
    Sono in affitto in una casa rurale da un mese e mezzo.
    La stradina (in terra) che porta alla casa dallo stradone, ha una parte centrale piu alta delle parti laterali (dove appoggiano le ruote dell'auto) ed è piena di erbacce.
    Quando passo con l'auto, sfrega sotto.
    Mi preoccupa uando arriveranno le pioggie,  per il rischio che si crei fango nelle parti laterali ed  io non possa transitare conl'auto.
    Bisognerebbe far mettere della ghiaia. La spese è a carico del Locatore o del Conduttore?
    rispondi al commento
  • Paola641
    Paola641
    Martedì 3 Aprile 2018, alle ore 18:47
    Sono in affitto da 7 anni, ora si è rotto il motore della basculante del garage che è stata riparata non sostituta.
    Vorrei sapere se il costo della riparaziori è a mio carico oppure del proprietario.
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Paola641
      Venerdì 6 Aprile 2018, alle ore 17:36
      Se si è rotto per l'uso, secondo me la spesa è a tuo carico.
      rispondi al commento
  • Pierina Maran
    Pierina Maran
    Lunedì 5 Febbraio 2018, alle ore 14:55
    Abito in una casa da 25 anni, in camera ho infilrazione di muffe per rottura dei tubi del bagno.
    Dai rubinetti esce o solo acqua calda o fredda.
    La doccia è da rifare.
    Non è mai stata nessuna miglioria a parte la caldaia pagata metà.
    Dalla porta entra aria per una breccia di 4 cm.
    Cosa devo fare?
    Gli infissi abbiamo paura pulirli per le scheggie che si staccano .
    Pierina Maran
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Pierina maran
      Giovedì 8 Febbraio 2018, alle ore 11:15
      Per le infiltrazioni è sicuramente competenza del proprietario, così come per le altre cose, a meno che il deterioramente non sia dovuto all'uso. 
      rispondi al commento
  • Beatrice1
    Beatrice1
    Sabato 7 Ottobre 2017, alle ore 14:57
    Sono stata locataria di un immobile per 4 anni.
    A Fine agosto ho lasciato l’appartamento in seguito a trasloco.
    Ora il proprietario mi dice che gli si sono bruciate le lampadine e che ha impiegato 8 gg per pulire la casa.
    Ora mi chiede di comprargli io le lampade e quasi mi chiede il rimborso per le pulizie.
    Premetto che l’appartamento é stato da me pulito ed il parquet lucidato.
    Alla consegna delle chiavi mi ha firmato un foglio dove si affermava che non avevo saltato un solo pagamento ne dei canoni di affitto ne di spese oltre affitto (tipo l’acqua e la benz adoperati per il mantenimento del prato comune - sul quale nn ho mai potuto appoggiare piede sopra) ora mi chiedo, dopo aver pulito io stessa, dopo aver riconsegnato le tende lavate da lavanderia, dopo aver stuccato un muro sul quale avevo fatto un foro, dopo aver ripristinato i rubinetti in seguito alla rimozione della mia cucina, dopo aver lavato finestre, porte, ringhiere e pavimenti, dopo aver riparato i piccoli danni causati dall’uso, devo ancora comprare le lampade e magai riconoscergli qualcosa per una fantomatica pulizia? 
    rispondi al commento
    • Beatrice1
      Beatrice1 Beatrice1
      Lunedì 9 Ottobre 2017, alle ore 00:18
      Naturalmente non è che nn voglio pagare delle lampadine, ma è che sono perplessa circa il comportamento del proprietario.
      Non è che ora mi chiederà un rimborso per qualsiasi cosa?
      Anche per danni da me non causati? 
      rispondi al commento
      • Lucag1979
        Lucag1979 Beatrice1
        Mercoledì 11 Ottobre 2017, alle ore 10:59
        In linea generale se ti ha firmato una liberatoria, non dovresti avere problemi. La faccenda, però, andrebbe valutata carte alla mano. Se intendi usufruire del servizio di consulenza a pagamento presente sul sito Lavorincasa.it, clicca qui: Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale
        rispondi al commento
  • Sammylee
    Sammylee
    Mercoledì 13 Settembre 2017, alle ore 16:15
    Per quanto riguarda la manutenzione della caldaia, sono 2 anni e poco piu che sono in affitto, la caldaia ha gia 10 anni, in questi giorni è sorto un problema tecnico, l'acqua non si scalda cioè non arriva a temperatura e la fiammella si accende e si spegne.
    Quando arriverà il tecnico mi dirà che tipo di problema è.
    Nel caso specifico la spesa a chi aspetta, inquilino o propietario?
    rispondi al commento
  • Mimmi
    Mimmi
    Martedì 5 Settembre 2017, alle ore 18:51
    Buongiorno,
    la serratura della porta di un appartamento locato si è rotta e deve essere cambiata, mi chiedevo se questa spesa è a carico del locatore o del locatario. Se qualcuno sa rispondermi, cortesemente vorrei sapere a chi spetta la spesa.
    Grazie, Marco
    rispondi al commento
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