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Chi abita una casa in locazione ed è proprietario di un animale domestico risponde dei danni causati da questo all'immobile e ai beni di arredo. È quanto affermato, tra l'altro, dal Tribunale di Monza nella sentenza n. 923 del 2020.
Il giudice afferma che se il proprietario in via extracontrattuale è tenuto alla rifusione dei danni ai beni altrui causati dal proprio animale, tanto più lo è in questo caso, in cui sussiste un rapporto contrattuale che comporta, per il conduttore, un obbligo di diligente custodia del bene e che prevede un espresso divieto di tenere animali quando possano nuocere all'immobile.
Il giudizio deciso dalla sentenza del Tribunale di Monza riguardava, tra l'altro, la richiesta di risarcimento dei danni, operata dal locatore di un'abitazione nei confronti del conduttore.
Gli elementi che risultano a disposizione del giudice sono i seguenti.
Nel verbale di riconsegna dell'immobile risulta evidenziato un grave danno al divano.
Tale danno - si afferma - deriva con evidenza da un uso del bene non conforme a quanto stabilito nel contratto; infatti, una clausola vietava al conduttore di tenere animali che potessero causare danni al bene.
Sempre nel verbale di consegna dell'immobile, nell'elenco dello stato dei beni all'interno dell'immobile, alla voce divano risulta l'espressione:
da verificare Trib. Monza n. 923/2020
Inoltre, non risulta contestata la riferibilità del divano all'arredo come risulta dalle fotografie del divano presenti in atti.
Nel caso in esame il giudice rileva che non è oggetto di contestazione che i conduttori avevano un animale da compagnia. Non risulta nemmeno contestata l'affermazione per cui il divano fosse nuovo all'inizio della locazione.
Inoltre, da altra produzione fotografica risultano graffi a due tende, anche queste, in via presuntiva, riferibili all'animale da compagnia dei ricorrenti.
Com'è noto, afferma il giudice, anche in via extra-contrattuale qualora l'animale produca danni a terzi, il proprietario è tenuto a risarcirli. In caso di locazione la responsabilità, contrattuale, deriva dalla violazione dell'obbligo di custodia previsto dalle norme nonché nella specie dalla violazione della clausola contrattuale che vieta di tenere animali che possano nuocere all'immobile.
Spieghiamo meglio e chiariamo subito che si tratta di due piani ben distinti: avere un animale domestico può comportare in sede civile due tipi di responsabilità, extracontrattuale e contrattuale, che richiedono il verificarsi di distinte condizioni.
Secondo un principio basilare di convivenza civile, ognuno di noi è ritenuto responsabile dei danni cha causa agli altri. Questo principio di fondo assume delle forme specifiche in diritto, e in particolare nel diritto civile, penale e amministrativo.
Noi ci occuperemo dell'ambito civile.
Qui vediamo che le norme prevedono (ed è quel che qui a noi interessa) anche le responsabilità che sorgono in capo ai padroni per i danni prodotti dal proprio animale.
In particolare, in sede civile, la responsabilità può percorrere due strade maestre: quella della responsabilità extracontrattuale e quella della responsabilità contrattuale.
Come è facile evincere, la differenza di fondo è per quel che qui interessa, che la seconda presuppone che il danno sia conseguenza della violazione di un obbligo contrattuale.
Dunque, sempre in sede civile, in via extracontrattuale si può essere responsabili per i danni prodotti dal proprio animale ai sensi della norma di cui all'art. 2052 c.c. secondo cui:
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito art. 2052 c.c.
Così, se ad esempio io lascio la porta di casa aperta e il mio cane fugge da casa e aggredisce qualcuno oppure danneggia uno suo bene, rispondo dei danni, salvo che provi il caso fortuito.
Per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, bisogna fare riferimento alla specifica figura contrattuale; come detto, infatti, la responsabilità contrattuale deriva dalla violazione di obblighi previsti per il contratto e dunque la valutazione richiede un'ipotesi di contratto specifico.
Per tornare al caso della locazione, tra gli obblighi del conduttore vi è quello di custodire l'immobile (precisamente, per l'art. 1587 co. 1 n.1 c.c. il conduttore deve:
prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze art. 1587 co.1 n.1 c.c.
e riconsegnarlo nello stato in cui l'ha ricevuta in conformità alla descrizione fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso in conformità al contratto.
In assenza di descrizione si presume che il bene sia stato consegnato in buono stato di manutenzione; ne consegue che nel caso in cui il locatore lamenti un danno, il conduttore ne deve rispondere. Il conduttore comunque non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà) (ex art. 1590 c.c. e ss.).
In effetti viene facile chiedersi: come si fa a valutare se il divano, ad esempio, è stato danneggiato dal conduttore?
L'immobile potrebbe ad esempio essere danneggiato fin dall'inizio perché così consegnato al conduttore. Il codice come abbiamo visto ci dà i criteri.
Spiega il giudice che:
In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore - previsto dall'art. 1590 c.c. - di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto, incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell'immobile, mentre sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile. Trib. Monza n. 923/2020
Nel caso deciso dalla sentenza del Tribunale di Monza, la presenza della clausola sottolinea, possiamo dire, la responsabilità del proprietario dell'animale, ma, per quanto detto, questa ci sarebbe comunque stata.
Nel caso di specie, risulta che il divano all'inizio della locazione era nuovo.
Da quanto detto si evince l'importanza della menzione scritta dello stato dell'immobile e dell'arredo sia all'inizio che alla fine del contratto.
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