Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 10 Febbraio 2014, ha definito i libretti per gli impianti di climatizzazione ed efficienza energetica.
Il D.M. 10 02 14 definisce i Libretti Impianti di Climatizzazione
Con il Decreto del 10 Febbraio 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito i nuovi libretti di impianto per la climatizzazione e l'efficienza energetica degli edifici. Il Decreto Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, entrato in vigore l'8 Marzo ha definito i nuovi libretti di impianto che dovranno essere utilizzati sia per gli impianti di climatizzazione invernale sia per quelli di climatizzazione estiva.
Il decreto 74/2013 a sua volta, lo scorso anno, ha definito i criteri per l'utilizzo, la manutenzione ed il controllo degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
Inoltre, lo stesso decreto ha definito i limiti di esercizio, ossia, il numero di ore di accensione degli impianti in funzione delle regioni di appartenenza.
Finora i libretti per gli impianti, di riscaldamento, dovevano essere redatti solo per gli impianti con potenze superiori ai 35 kW e costituivano il cosiddetto libretto di centrale o libretto di impianto, mentre, per le macchine a gas fluorurati come le pompe di calore, il libretto di impianto deve essere redatto se contengono almeno 3 kg di gas.
In ogni caso, ove esistenti, tali libretti dovranno essere allegati al nuovo libretto che andrà in vigore dal prossimo 1° Giugno, il libretto di climatizzazione.
Libretto di Climatizzazione, Efficienza Impianti ed F-GAS
Come indicato nell'allegato I del D.M. 10/02/2014, con il libretto di climatizzazione, che deve essere compilato dall'installatore, è possibile descrivere sia le caratteristiche di un impianto termico che quelle di un impianto di climatizzazione estiva a servizio di un edificio con o senza la produzione di acqua calda sanitaria.
Per quest'ultima, in particolare, negli ultimi anni si stanno diffondendo rapidamente i sistemi costituiti da pompe di calore che scambiano energia termica con l'acqua.
Il libretto di climatizzazione tiene conto anche delle tecnologie per la climatizzazione estiva ed invernale che si sono diffuse largamente negli ultimi dieci anni, infatti, con esso il D.M. 10/02/2014 rende disponibili una serie di allegati che sostituiscono i semplici rapporti di controlli tecnici che andavano compilati con i vecchi libretti.
Tali allegati sono i cosiddetti rapporti di controllo di efficienza energetica, definiti per i gruppi termici, per i gruppi frigo, per gli scambiatori e per i cogeneratori, essi dovranno essere compilati nelle occasioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, per gli impianti termici di climatizzazione invernale con potenza superiore ai 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva con potenza superiore ai 12 kW.
Tali valori sono indipendenti dal fatto che il sistema produce anche acqua calda sanitaria o meno.
Tra gli allegati del decreto evidenziamo l'allegato o scheda numero 2, essa è finalizzata a tenere traccia delle attività di manutenzione e controllo dei sistemi di trattamento dell'acqua, nell'impianto, la cui qualità ne può compromettere le prestazioni.
Un caso particolare è costituito dagli impianti alimentati solo con le fonti di energia rinnovabili (FER), definite nel Decreto Legislativo del 3 Marzo 2011 numero 28, per i quali si prevede solo la compilazione del libretto di climatizzazione senza gli allegati di controllo di efficienza energetica.
Osserviamo che nei casi di impianti contenenti gas fluorurati, come le pompe di calore o i gruppi frigo, dal libretto di climatizzazione così come dalla dichiarazione di conformità, in caso di installazione di un nuovo impianto o di ristrutturazione di un impianto esistente, si devono evincere le abilitazioni necessarie che l'installatore deve avere per operare su tali sistemi e minimizzare le immissioni di gas fluorurati in ambiente, per ridurre l'effetto serra.
Tali abilitazioni sono costituite dal patentino da frigorista, dall'iscrizione della ditta al registro nazionale dei gas fluorurati e dalla certificazione F-GAS dell'azienda, secondo il D.P.R. 43 del 2012 ed il Regolamento Europeo 303/08.
Concludiamo, osservando che dal registro F-GAS chiunque può verificare i suddetti requisiti delle ditte e dei tecnici prima di affidare un lavoro di installazione o manutenzione di un impianto di climatizzazione.