L'iscrizione al Registro di cui al D.P.R. 27 gennaio 2012 è necessaria per avere gli attestati ed i certificati per chi opera con i gas delle pompe di calore.
Nella Gazzetta Ufficiale numero 93 del 20/04/2012 è stato pubblicato il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, che prevede un Registro Telematico Nazionale delle persone e delle imprese certificate che svolgono attività di controllo delle perdite e recupero dei gas fluorurati a effetto serra da: impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, impianti antincendio. L'iscrizione al Registro è necessaria per ottenere gli attestati ed i certificati per operare sulle pompe di calore.
I tecnici iscritti potranno ottenere: l'Attestato rilasciato da un Organismo di attestazione, dopo aver partecipato ad un corso di formazione; il Certificato rilasciato da un Organismo di certificazione , dopo aver superato un esame teorico e pratico, basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nel Regolamento CE n. 303/2008.
Il Certificato avrà una durata di 10 anni, dopo di che l'organismo di certificazione provvederà al rinnovo su domanda dell'interessato.
Le imprese possono svolgere le attività sopra citate se in possesso del pertinente Certificato rilasciato da un organismo di certificazione: tale Certificato viene rilasciato all'impresa se quest'ultima, attraverso la predisposizione di un Piano della Qualità (UNI/ISO 10005), è in grado di dimostrare che impiega personale certificato, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto ed il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessarie per svolgerle.
Le persone (i tecnici), presentando una domanda alla locale CCIAA – unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed allegando una dichiarazione sostitutiva che attesti un'esperienza professionale di almeno 2 anni nell'attività - possono richiedere un Certificato provvisorio, entro 6 mesi dal rilascio del quale devono ottenere quello definitivo, previo esame.
Anche le imprese possono entrare in possesso di un Certificato provvisorio, presentando una domanda alla CCIAA di riferimento unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed allegando una dichiarazione sostitutiva che attesti l'impiego di personale in possesso di un Certificato provvisorio o definitivo; entro 6 mesi dal rilascio del Certificato provvisorio dovranno ottenere quello definitivo.
Registri apparecchiature e formazione
Sarà istituito anche il Registro dell'apparecchiatura di cui all'art. 2 del Regolamento CE n. 1516/2007, obbligatorio per gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.
Entro il 31 Maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del D.P.R. in questione, gli operatori sopracitati dovranno presentare al Ministero dell'Ambiente tramite l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) una dichiarazione sulla quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente, basata sui dati contenuti nel Registro dell'apparecchiatura. Anche il formato elettronico di questo Registro e della Dichiarazione saranno pubblicati sul sito web del Ministero.
Relativamente alla formazione, i tecnici che vorranno operare sulle pompe di calore potranno rivolgersi agli organismi di attestazione o ai centri di formazione per fare frequentare il rispettivo corso, come descritto dal Regolamento CE n. 303/2008.
Tali centri, una volta terminato il corso stesso, trasmetteranno i nominativi delle persone che hanno ottenuto l'Attestato agli organismi di certificazione e valutazione che li hanno precedentemente certificati.
Sarà compito, poi, degli Organismi di Certificazione e Valutazione fare gli esami ed inserire, per via telematica, le informazioni nelle specifiche sezioni del Registro relative alle persone ed imprese che hanno ottenuto il pertinente certificato, al rinnovo delle certificazioni, alla sospensione o revoca dei certificati sulla base delle condizioni ivi previste.
Naturalmente si dovrà attendere che il Ministero pubblichi le varie circolari attuative e che le strutture istituzionali si adeguino, questo permetterà a tutti i tecnici ed alle aziende di prepararsi e documentarsi per essere pronti all'appuntamento.