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Alcune norme della legge notarile (L. n. 89/1913) contengono determinate prescrizioni per il caso in cui uno dei contraenti, o comunque, una delle parti di un atto notarile sia sordo.
Vediamo in sintesi cosa è previsto dalle norme e alcune decisioni che le hanno applicate.
Per quanto riguarda le norme, ci riferiamo in particolare agli artt. 56 e 57 della legge notarile.
Il primo prevede, per quanto qui interessa, che se una delle parti è completamente priva dell'udito, deve leggere l'atto e nell'atto stesso si dovrà fare menzione della lettura; se la persona non sa leggere, deve partecipare un interprete, che dev'essere nominato dal tribunale tra le persone abituate a parlare con il soggetto e che sia capace di farsi comprendere con segni e gesti.
Può essere nominato interprete chi ha i requisiti per essere testimone degli atti notarili; l'interprete deve prestare giuramento davanti al notaio e anche di ciò dev'essere fatta menzione nell'atto (secondo quanto disposto dall'art. 55 co.2 della legge notarile).
Il testimone può essere scelto tra parenti e affini della persona sorda e non può essere contemporaneamente testimone e fidefaciente; quest'ultimo è in sostanza il soggetto, conosciuto dal notaio, che interviene quando il notaio non è certo dell'identità delle parti per affermare la loro identità.
L'interprete deve poi sottoscrivere l'atto.
Sempre per quanto qui interessa, l'art. 57 prevede che se una delle parti è un muto o sordo, oltre alla presenza dell'interprete la persona deve leggere l'atto e scrivere alla fine dell'atto di averlo letto e che il contenuto è conforme alla sua volontà.
Nel caso in cui non sappia o non possa leggere e scrivere, la legge prevede che il suo linguaggio a segni debba essere compreso anche da uno dei testimoni o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete.
Il mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la lettura da parte del contraente sordo e la presenza dell'interprete è motivo di nullità dell'atto; lo prevede la stessa legge notarile.
La nullità è stata dichiarata, ad esempio, dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22944 nel 2019 in un caso relativo a una persona muta e impossibilitata a muoversi a causa di un ictus, con riferimento a un atto di donazione .
Inoltre, si è statuito che per l'applicazione delle norme in questione, non è richiesta la totale sordità ma una minorazione tale da impedire al contraente di comprendere il contenuto dell'atto che è stato attribuito alla sua volontà.
Il principio è stato già affermato dalla Corte di Cassazione nel 1966 dalla sentenza n. 2152 ed è stato ribadito dalla stessa Corte nel 2019 con la sentenza n. 24726 del 2019.
L'accertamento dello stato di sordità, però, è riservato ai giudici di merito, cioè sostanzialmente ai giudici di primo e secondo grado, dunque è precluso al giudice di legittimità (il cui compito è quello di verificare il rispetto delle norme, ma non più di accertare i fatti e valutare il merito)
Lo ha sottolineato la sentenza n. 24726 del 2019.
Nel caso di specie, in particolare, con il ricorso in Cassazione si era impugnata la sentenza dell'appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda di nullità di un atto di compravendita non ravvedendo che le condizioni del contraente fossero tali, alla stregua dei parametri normativi (i parametri sono contenuti nelle norme di cui alle L. n. 371/1970 e L. n. 508/1988; oggetto del contendere in Cassazione era per quanto qui interessa in particolare quale dei testi normativi fosse da applicare alla fattispecie specifica) e degli accertamenti della consulenza tecnica di ufficio, da richiedere l'applicazione delle norme in parola all'atto di vendita.
In sintesi, il deficit del contraente non era tale da richiedere l'adozione delle dette modalità.
Le norme non sono state invece ritenute applicabili alla menomazione causata dalla SLA, la Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Detta malattia in effetti non causa sordità, il malato di SLA sente e comprende tutto esattamente, ma il suo problema da un punto di vista comunicativo è nell'impossibilità di esprimersi, superabile di questi tempi con gli speciali sensori (di cui va valutata accuratezza e sensibilità).
Dunque, la ratio delle norme di cui agli artt. 56 e 57 della legge notarile non coincide con le problematiche della SLA e le norme non sono applicabili per via analogica.
Ricordiamo che l'analogia è l'applicazione di norme previste per casi, se casi simili, o materie analoghe quando una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione) il principio è stato affermato dalla sentenza del Tribunale di Venezia del 11 aprile 2017.
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