Legge 4 Aprile 2012 e Dichiarazione Conformità

Il Decreto Legislativo 5/12, noto come Decreto semplificazioni, è stato convertito dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35: cambia molto per le dichiarazioni di conformità.
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Il Decreto Legislativo 5/12, noto come Decreto semplificazioni, è stato convertito dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35, con l'entrata in vigore dal 7 aprile 2012.

Esso è focalizzato non solo sull'edilizia ed in particolare su quanto attiene gli impianti tecnologici, le novità sono introdotte dagli articoli numero 9 e dal numero 34 del provvedimento che riguardano il Decreto Ministeriale 37/08 (ex Legge 46/90) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

Ci sono state notevoli modifiche per quanto riguarda la sostituzione della Dichiarazione di conformità ed il riconoscimento dell'abilitazione delle imprese di installazione e manutenzione degli impianti negli edifici.

Al fine delle semplificazioni l'articolo 9 - Dichiarazione unica di conformità degli impianti e l'articolo 34 - Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici, recitano quanto segue:

Articolo 9 - Dichiarazione unica di conformità degli impianti

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Articolo 34 - Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici.

1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Sviluppi Futuri


Nel futuro immediato dovrebbero seguire la pubblicazione del modello di una dichiarazione unica di conformità, previsto dall'art. 9 suddetto ed un chiarimento sull'eventuale modifica dell'iter documentale previsto dal D.M. 37/08. Analogamente per il testo dell'articolo numero 34 che dovrebbe rendere più chiaro il procedimento per l'attribuzione delle abilitazioni alle ditte per la realizzazione degli impianti tecnologici.

Tali abilitazioni sono individuate da precise lettere nel documento camerale di ogni ditta iscritta alla camera del commercio.

L'ambiguità circa l'articolo 34 nasce dal fatto che esso non introduce alcuna novità di rilievo rispetto a quanto già previsto dal Decreto Ministeriale 37/08. Quest'ultimo infatti come l'articolo 34 della neo legge, aveva già chiaramente disposto per le ditte l'ampliamento del campo di applicazione per le attività previste della precedente Legge n. 46/90.

In pratica, si superava un limite della Legge 46/90 che prevedeva per una ditta (che aveva operato per un certo numero di anni con un responsabile tecnico in un settore tecnologico) di poter operare anche senza il responsabile avendo acquisito l'abilitazione, ma tale abilitazione era relativa solo ad uno specifico campo di applicazione.

Accadeva prima della 37/08 che una ditta acquisiva l'abilitazione per realizzare un certo tipo di impianti tecnologici solo per uno specifico settore, ad esempio impianti elettrici solo per il settore civile.

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Alert Commenti
  • Luigi
    Luigi
    Venerdì 30 Novembre 2012, alle ore 14:03
    Salve opero come ditta nel settore tecnologico di impianti, la domanda è:
    avendo da circa 20 anni di attività le lettere A e B, ora possibile che con la conversione io perda la possibilità di realizzare impianti di automazione, cancelli, barriere, ecc. attendo risposta grazie
    rispondi al commento
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