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In quale fascia oraria e in quali giorni della settimana è possibile eseguire dei lavori in condominio che provocano rumore?
A tutti sarà capitato di trovarsi con un vicino di casa che ristruttura la propria abitazione o che di continuo cambia la disposizione dei mobili. Ci si chiede dunque da che ora tali rumori debbano essere interrotti per garantire un adeguato riposto a chi sta vicino.
Soprattutto, se si svolgono attività lavorative serali o si effettuano turni di notte la problematica certamente è ancor più sentita. Il picchiettare di un martello o il suono persistente di un trapano possono risultare alquanto fastidiosi. Le liti in condominio relative agli orari di lavori di ristrutturazione sono tra le più frequenti.
Come difendersi dagli operai del vicino che usano il trapano e sollevano polvere per tutto il giorno?
Prima di prendere iniziative legali a tutela dei propri diritti è necessario conoscere quali siano le regole da rispettare per mantenere buoni rapporti di vicinato. Prima di adire le opportune vie giudiziarie ricordiamo sempre che il dialogo e il compromesso sono certamente la migliore soluzione in questi casi.
La prima cosa da fare è individuare la normativa di riferimento in materia.
In secondo luogo, verificare quando i rumori non sono leciti e in ultimo conoscere gli strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico per ottenere un'adeguata tutela.
Iniziamo col dire che la normativa specifica volta a definire la fascia oraria durante la quale non si possono effettuare lavori di ristrutturazione può essere rinvenuta nei regolamenti di polizia urbana del proprio Comune di appartenenza che stabiliscono gli orari silenzio comunali.
A tal fine riportiamo, a puro titolo esemplificativo, quanto disposto da alcuni Comuni come Milano, Torino, Napoli e Roma.
Il regolamento del Comune di Milano all'articolo 83 (Rumori nelle case) afferma che:
è vietato nelle case fare rumori incomodi al vicinato e uso eccessivo di strumenti musicali e simili, specialmente dalle 22 alle ore 8. Art. 83 Reg. polizia urbana Comune Milano
All'articolo 101 afferma che:
Salvo speciali concessioni, è vietato esercitare dalle ore 19.00 alle ore 7.00 nei mesi da ottobre ad aprile e dalle 20 alle 6 negli altri, le arti e i mestieri che siano causa di rumore e di disturbo. L'Autorità Comunale può ordinare altre limitazioni se il rumore o il disturbo possano riuscire molesti in altre ore. Art. 101 Reg polizia urbana Comune Milano
L'impresa edile impegnata nell'esecuzione ai lavori di ristrutturazione in un condominio milanese dovrà dunque rispettare le fasce orarie indicate.
D'altro canto, chi effettua dei turni notturni di lavoro dovrà mettere i tappi alle orecchie se vuole riposare di giorno. Ad ogni modo è alquanto improbabile che un'impresa edile con dei dipendenti lavori sino alle 22 e altrettanto può dirsi nel caso di un vicino che effettui lavori fai da te che a quell'ora si sta già riposando.
Per quanto riguarda la disciplina vigente nel Comune di Torino, precisiamo che nel regolamento della polizia urbana un titolo intero è dedicato alla tutela della quiete pubblica e privata.
Ci riferiamo in particolare agli articoli 42 (Disposizioni generali), 43 (Lavoro notturno) e 46 (Abitazioni private) che così dispongono:
1.Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unita' Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
5. La Città di Torino riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.
6. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie 8.00-10.00; 13.00-15.00; 22.00-8.00. Art. 42 Reg. polizia urbana Comune Torino
1.Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1. (Art. 43 Reg. polizia urbana Comune Torino)
1.Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione. 4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione. (Art. 46 Reg. polizia urbana Comune Torino)
Il Comune di Roma prevede quanto segue all'articolo 15 (Abuso di mezzi acustici) del proprio regolamento:
È vietato nei luoghi pubblici di usare senza giustificato motivo dei mezzi acustici di segnalazione degli autoveicoli. È parimenti vietato nei luoghi pubblici l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale come radio, grammofoni, organetti, piani armonici e simili nonché di altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario. Il divieto si estende anche alle abitazioni ed ai luoghi privati, quando ne derivi molestia alla quiete dei vicini. Dalle ore 23 alle ore 8 i suoni non dovranno essere percepibili dalle abitazioni vicine. (Art. 15 Reg. polizia urbana Comune Roma).
Il regolamento del Comune di Napoli dedica all'argomento un titolo apposito, il IV relativo alla tutela della quiete pubblica e privato. Vediamo cosa dispongono gli articoli 31 (Disposizioni generali), 32 (Spettacoli e trattenimenti) e 33 (Circoli privati):
Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie. (Art. 31 Reg. polizia urbana Comune Napoli)
I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24 e le ore 08. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. (Art. 32 Reg.polizia urbana Comune Napoli).
Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le medesime prescrizioni. (Art. 33 Reg. polizia urbana Comune Napoli)
A parte le fasce orarie di riferimento, in linea generale si constata che non si possono effettuare lavori durante il fine settimana e nei giorni festivi segnati in rosso sul calendario.
Dal punto di vista amministrativo, in caso di accertata violazione del regolamento locale, il cittadino leso potrà chiamare la polizia urbana che provvederà a sanzionare i comportamenti illeciti.
Certamente le regole riportate potranno subire alcune variazioni, poiché la legge demanda ai regolamenti condominiali, di natura contrattuale, la possibilità di apportare modifiche e fissare nuovi limiti rispetto a quanto disposto dagli atti amministrativi.
Le fasce orarie previste dai regolamenti di condominio possono essere più restrittive ma mai più permissive.
I regolamenti condominiali hanno la funzione di regolamentare gli aspetti principali relativi alla gestione delle parti comuni dell'edificio, al fine di prevenire spiacevoli liti.
Al regolamento è rimessa la determinazione di obblighi e facoltà dei condomini, sempre nel rispetto delle proprietà individuali.
Nei casi in cui l'edificio abbia meno di 10 condomini il codice civile afferma che non esiste obbligo di deliberare un regolamento condominiale. In assenza, varrà sempre quanto stabilito dalle normative comunali.
Dopo aver appurato la possibilità di rivolgersi alla polizia locale, nel caso in cui gli orari per lavori rumorosi riportati nei regolamenti comunali non vengano rispettati, vediamo quali siano gli strumenti di tutela da un punto di vista civile per proteggere il proprio diritto al riposo.
In caso di violazione del regolamento condominiale ci si potrà rivolgere immediatamente all'amministratore che si faccia portavoce delle nostre rimostranze.
Oltre a quanto riportato nei regolamenti locali e nel regolamento condominiale, nei rapporti tra privati si potrà fare riferimento alle norme contenute nel codice civile in materia di immissioni, volte a regolare i rapporti tra proprietà confinanti.
Stiamo parlando dell'articolo 844 del codice civile, ai sensi del quale:
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso. (Art. 844 cod. civ).
In sostanza, la persona che si ritiene danneggiata a seguito di immissioni di rumore che superino la normale tollerabilità, può rivolgersi in via d'urgenza al giudice, per chiedere che siano inibiliti o che vengano adottati particolari accorgimenti volti a contenere i rumori insopportabili.
In quest'ultimo caso si consentirà la prosecuzione dell'attività rumorosa con l'adozione, magari, di strumenti meno rumorosi ed evitando schiamazzi non necessari.
Per quanto concerne l'intensità, si rileva che le soglie di rumore cui farà riferimento il giudice nel prendere la sua decisione, sono contenute in apposite leggi e regolamenti. I rumori molesti che superino tali limiti saranno sicuramente sanzionati ma anche qualora la violazione non sussista, in sede civile potranno essere inibiti.
Il giudice, nell'interpretare il criterio della normale tollerabilità previsto dalla norma, dovrà valutare caso per caso, solitamente tenendo conto del rumore di fondo dell'ambiente circostante.
Luogo e orario di esecuzione dei lavori saranno aspetti rilevanti. Una cosa è battere con il martello alle 11 del mattino, altra cosa a mezzanotte. Una cosa è usare il trapano in un centro abitato e trafficato, altro è in campagna dove regna il silenzio.
Sempre ammessa la possibilità di instaurare una causa ordinaria e presentare la domanda di risarcimento per il ristoro dei danni subiti.
Talvolta il comportamento di chi intraprende un'attività particolarmente rumorosa in fasce orarie dedicate al riposo per la maggior parte degli individui, può assumere rilevanza anche penale.
La condotta dei vicini particolarmente fastidiosi può dunque integrare una fattispecie di reato ed essere oggetto di un procedimento penale.
Stiamo parlando del reato di cui all'art.659 del codice penale, in materia di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, che recita quanto segue:
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309,00 €. Si applica l'ammenda da 103,00 € a 516,00 € a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità. (Art. 659 cod.pen)
Condizione per la punibilità del reato, è che il fatto arrechi un pregiudizio ad una molteplicità di persone.
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