Se il condomino deve eseguire lavori di ristrutturazione della propria unità immobiliare, è bene che consulti il regolamento per conoscere eventuali divieti.
Un lettore ci pone la seguente domanda:
Buongiorno, sono proprietario di un appartamento al V piano in un condominio, sto eseguendo dei lavori di ristrutturazione edilizia.Ovviamente so benissimo che per i materiali ingombranti dovrò utilizzare un sollevatore-gru per accedere alle finestre esterne dell'appartamento, ma il portinaio e un consigliere condominiale, stanno negando l'accesso ai muratori, con attrezzature a mano e materiali trasportabili a mano senza ingombro, dalle scale (non ascensore).
È legittimo?
Ho inoltre acquistato una cucina nuova.
Il venditore mi dichiara che tutti i materiali della cucina verranno portati al piano attraverso le scale in un'ora.
Può il condominio negarmi l'accesso?
Forniamo una risposta sintetica e poi spieghiamone il perché.
Se il regolamento condominiale non è di natura contrattuale, il condominio non può negare l'uso dell'ascensore e delle scale per la ristrutturazione dei lavori e se lo facesse potrebbe essere condannato per averlo impedito.
Quest'affermazione naturalmente vale entro determinati limiti.
Spieghiamoci meglio.
L'ascensore, secondo quanto stabilito dal d.p.r. n. 162/99, è quell'apparecchio atto al sollevamento di persone e cose.
Tra i divieti elencati dal d.p.r. 162, non v'è quello di utilizzarlo per il trasporto di materiale edile. In questo contesto il condomino, ai sensi del primo comma dell'art. 1102 c.c., può utilizzare l'impianto d'ascensore, ossia una cosa comune, nel modo che ritiene più opportuno, fermi restando il diritto dei suoi vicini a non vedersi pregiudicato il loro pari diritto e il divieto di alterare la destinazione d'uso.
Detta praticamente: il condomino potrà usare l'ascensore per il carico/scarico del materiale edilizio purché non sia troppo pesante rispetto al carico massimo sopportato dall'ascensore e purché effettivo utilizzo non danneggi la cabina.
Stesso discorso, con i dovuti aggiustamenti per l'utilizzazione delle scale.
Quanto all'accenno al regolamento contrattuale, è bene ricordare che, secondo la Cassazione, in materia di condominio negli edifici, l'autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni che limitano il diritto dominicale di tutti o alcuni dei condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà, nell'interesse di tutto il condominio o di una sua parte, e che vietano, in particolare, a tutti o ad alcuni dei condomini di dare alle singole unità immobiliari una o più destinazioni possibili, ovvero li obbligano a preservarne le originarie destinazioni per l'utilità generale dell'intero edificio, o di una sua parte (Cass. 19 ottobre 1998 n. 10335).
In questo contesto, pertanto, l'unico limite effettivo per il condomino di utilizzare l'ascensore e le scale per il carico/scarico di materiali e mobili nell'ambito di lavori di manutenzione della propria unità immobiliare può essere contenute nel regolamento condominiale contrattuale.
Per il resto, ci si ripete, l'uso è legittimo pur nei limiti sopraindicati.