La nomina del curatore speciale del condominio

La questione della nomina del curatore speciale del condominio, è strettamente connessa con le liti che interessano la compagine condominiale.
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Nomina del curatoreLa questione della nomina del curatore speciale del condominio è strettamente connessa con le liti che interessano la compagine condominiale.

Vale la pena quindi, prima di entrare nello specifico della questione, fare una breve sintesi in merito al concetto di lite condominiale.


Ai sensi delle disposizioni dettate dal codice civile in materia di condominio è possibile distinguere due tipi di controversie giudiziarie:

a) le liti attive, ossia quelle in cui il condominio intraprende una causa;
b)le liti passive, vale a dire quelle in cui la compagine condominiale subisce l'altrui iniziativa giudiziaria.


All'interno delle due categorie inoltre è necessario distinguere le liti per le quali l'amministratore di condominio può agire o difendere il condominio senza necessità di autorizzazione assembleare e quelle per le quali l'autorizzazione è necessaria.

Così, ad esempio, per attaccare il condomino moroso, l'amministratore non ha bisogno di alcuna autorizzazione così come anche per difendersi nel giudizio d'impugnazione della deliberazione condominiale non è necessaria alcuna approvazione assembleare.

Nelle altre materie, sul punto è chiaro l'art. 1136, quarto comma, c.c. l'assemblea deve decidere se resistere o intraprendere una lite e per fare ciò la deliberazione deve riportare il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla riunione che rappresentino quanto meno la metà del valore dell'edificio.In questo contesto è utile domandarsi:
che cosa accade se un estraneo al condominio, o anche uno stesso comproprietario, voglia agire in giudizio contro la compagine condominiale ma questa, per le più svariate ragioni (prima fra tutte la non obbligatorietà della nomina) non abbia un amministratore?

Nomina del curatoreIn primo luogo chi intraprende l'azione può chiamare in causa tutti i condomini personalmente.
L'evidente allungamento di tempi, le inevitabili incertezze nonché l'aggravio di costi che un simile modo di agire comporterebbe hanno indotto il legislatore a prevedere una soluzione alternativa.

Tale soluzione è contenuta nell'art. 65 delle disposizioni di attuazione del codice civile che recita:
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 Cod. Proc. Civ.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite
.

In sostanza si dà facoltà a chi voglia attaccare un condominio di far nominare, dall'Autorità Giudiziaria, un soggetto che la rappresenti unitariamente in giudizio.Il curatore, una volta nominato, dovrà convocare l'assemblea affinché la stessa decida il da farsi.

Si badi bene che tale figura non è per nulla assimilabile all'amministratore: ciò vuol dire che il curatore, ad esempio, in un giudizio relativo alla impugnazione di una deliberazione condominiale, non potrà decidere autonomamente se resistere o meno alla pretesa altrui ma dovrà far decidere all'assemblea dei condomini.

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