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Il contratto di somministrazione e la casa

La gestione di una casa comporta la firma di contratti di somministrazione(ad es. per acqua, gas, luce, telefonia). Vediamo i tratti salienti di tali contratti.
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L'elemento della durata nella somministrazione


Somministrazione di acquaLa somministrazione è quel contratto nel quale una parte si impegna a compiere all'altra prestazioni periodiche o continuative di cose, dietro pagamento di un prezzo (v. artt. 1560 e ss. c.c.).

La durata è un elemento essenziale del contratto: le prestazioni, infatti, devono essere periodiche o continuative e dunque durare nel tempo.

La durata distingue la somministrazione da un altro contratto simile, che è la vendita a consegne ripartite: mentre nella vendita a consegne ripartite il contratto consiste in un'unica prestazione e più atti esecutivi (di consegna) per una semplice questione di comodità dell'adempimento, nella somministrazione la periodicità è l'elemento essenziale e corrisponde alle esigenze della parte (bisogno di acqua, energia elettrica, etc.) che si ripetono nel tempo.


Somministrazione e prestazione di cose


La somministrazione si confonde anche con l'appalto e la distinzione non sempre è agevole.

Si fa riferimento spesso al criterio della prevalenza del lavoro (appalto) o della prestazione (se servizi o opere è prestazione) etc.

Ma la distinzione non rileva per il caso delle utenze, per le quali non c'è dubbio che si tratti di somministrazione.

Infatti, i contratti per la fornitura di acqua, elettricità, gas e linea telefonica rientrano per la legge e la giurisprudenza nel concetto di somministrazione.

La somministrazione può soddisfare esigenze di consumo, oppure esigenze d'uso.


Entità della somministrazione


Somministrazione di energia elettricaIl codice fornisce alcuni criteri per il caso di mancata determinazione di alcune condizioni contrattuali: ad esempio, se non è specificata l'entità della somministrazione, questa va individuata nel normale fabbisogno della parte... avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto (v. art. 1560 c.c.).

Inoltre, se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l'intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.

Il codice specifica anche che il concetto di fabbisogno non coincide con quello di quantitativo minimo: infatti, se l'entità della somministrazione deve essere individuata con riferimento al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, colui che gode della prestazione è impegnato dal contratto per la quantità corrispondente al fabbisogno, se il fabbisogno supera il minimo (v. art. 1560 c.c.).


Prezzo della somministrazione


Se il prezzo non risulta fissato nè dalle parti nè da un'autorità pubblica si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore (v. artt. 1561 e 1474 c.c.); in tal caso si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite (v. art. 1561 c.c.).

Il prezzo deve essere pagato, se le prestazioni sono periodiche, all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse, se invece sono continuative, secondo le scadenze d'uso (v. art. 1562 c.c.).


Scadenza della prestazione


La scadenza delle prestazioni deve ovviamente essere fissata nell'interesse di ciascuna delle parti e come tale si presume.

Quando è previsto che l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di stabilire la scadenza, questi deve darne notizia all'altra mediante congruo preavviso (v. art. 1563 c.c.).


Somministrazione e inadempimento


Nella somministrazione, la risoluzione (lo scioglimento del contratto) per inadempimento è ammessa al verificarsi di due condizioni: l'inadempimento deve avere notevole importanza e, data la rilevanza dell'elemento della durata, esso deve essere tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti (v. art. 1564 c.c.).

La sospensione della fornitura per inadempimento dell'altra parte, soprattutto se si tratta di inadempimento di lieve entità, deve essere preceduta da congruo preavviso (v. art. 1565 c.c.).


Preferenza ed esclusiva


Somministrazione di acquaSecondo l'art. 1566 c.c. il patto con cui il somministrato si impegna a preferire il somministrante nel contratto successivo non può superare la durata di cinque anni.

L'art. 1566 c.c. prevede poi che l'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza.

Le parti possono poi stipulare accordi di esclusiva in favore dell'una o dell'altra parte.

Così, se questa è pattuita a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto (v. art. 1567 c.c.).

Se invece la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione (ma il caso non è certo quello delle utenze domestiche), il somministrante non può compiere nella zona per cui la esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.

Inoltre, l'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato. (v. art. 1568 c.c.).


Recesso


Nel caso in cui non sia fissata la durata del contratto, il recesso è sempre possibile, se effettuato con il preavviso dovuto (cioè fissato a contratto, oppure dagli usi, o, in mancanza di prescrizione, congruo) (v. art. 1569 c.c.).


Normativa applicabile


I singoli contratti sono disciplinati anche dalle regole che riguardano le singole prestazioni (v. art. 1570 c.c.).

Ad esempio, nella somministrazione di consumo trovano applicazione anche le norme sulla vendita e l'appalto, mentre in quella d'uso trovano applicazione anche le norme sulla locazione e il comodato.

Si tratta quindi di volta in volta di effettuare la difficile operazione di individuare quale norma si applichi al caso concreto.

La normativa a cui si è dato un cenno va integrata a seconda della prestazione con la normativa di settore extracodice.

Ad esempio, per la telefonia va integrata con la L. n. 249/1997 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

In generale, i settori sono anche regolamentati dai vari atti assunti dalle Autorità Garanti (in particolare l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il sistema idrico e l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni) e, naturalmente, dalle norme del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005).

È evidente, infine, come alcune norme della somministrazione - come ad esempio quelle sul patto di esclusiva a favore del somministrato, o la facoltà per il somministrato di stabilire la scadenza - non possono trovare applicazione al caso delle utenze domestiche, dove normalmente è il somministrante a stabilire condizioni contrattuali standard (e tra l'altro, tra queste non vi è ovviamente un patto di esclusiva in favore del somministrato).

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La casa e il contratto di somministrazione
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