L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?

Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
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Viene ritenuto un abuso edilizio l'istallazione di una canna fumaria?


Il giudice amministrativo fornisce il suo parere in merito all'installazione di una canna fumaria se da considerarsi o meno un'opera di edilizia libera.

Sulla questione se l'installazione di una canna fumaria si configura come un'ipotesi di abuso edilizio o di opera di edilizia libera, è intervenuto il Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata, con la sentenza numero 589/2021.

Nel caso di specie, era stato proposto un ricorso avente a oggetto la richiesta di annullamento di un'ordinanza comunale, riguardante la demolizione di alcuni manufatti abusivi e la parziale concessione edilizia in seguito alla SCIA in sanatoria, depositata in virtù dell'ordinanza di demolizione.

Installazione di una canna fumaria
Tra le opere edilizie abusive contestate erano presenti l'installazione di una canna fumaria e la presenza di due tettoie in plexiglass. Ancora, il Comune, unitamente alla demolizione dei manufatti, aveva richiesto la restituzione dei contributi erogati ex lege numero 219/1981 (Legge che si riferisce agli ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981).

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar), ha specificato che la canna fumaria rappresenta un volume tecnico e, pertanto, un'opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale.

Dunque, per la sua realizzazione non è necessario il permesso di costruire e non è soggetta alla sanzione della demolizione, almeno che non si tratti di opera di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell'immobile. In questo caso occorre comunque solo il permesso di costruire.

Il giudice amministrativo, inoltre ha precisato che nemmeno il diniego di sanatoria delle due tettorie in plexiglass è fondato, poiché la qualificazione di queste opere da parte dell'Amministrazione Comunale come superfetazioni è generica e non indica le effettive ragioni che, in assenza di vincoli (paesaggistici o di altra natura), ne ostacolano la sanatoria, mancando oltretutto un'analisi specifica utile a identificare il titolo edilizio da richiedere per un'eventuale successiva conformità.

In conclusione, il ricorso proposto è stato accolto, confermando che la canna fumaria rientra tra le attività di edilizia libera e non necessita di permesso di costruire se non si tratta di un'opera di palese evidenza rispetto alla sagoma dell'edificio, mentre rispetto alla questione delle tettoie manca una qualificazione specifica delle opere utile a comprendere la tipologia di abuso edilizio effettuato.

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La canna fumaria può essere considerata un abuso edilizio?
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