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Quando ci si appresta a effettuare dei lavori di ristrutturazione nell'ambito della propria abitazione è bene avere chiaro quale sia l'ammontare dell'IVA che deve essere applicata dall'impresa esecutrice. Al fine di non avere spiacevoli sorprese e conseguire il risparmio dovuto, si rende necessario conoscere cosa dice la legge in materia.
Per questo, nel proseguo dell'articolo, illustreremo i casi in cui l'IVA applicata deve essere pari al 10% e non pari al 22% come in caso di Iva ordinaria. In riferimento a lavori di recupero del patrimonio edilizio, l'impresa che esegue le opere deve applicare l'IVA sul materiale utilizzato e sulle prestazioni di manodopera. L'IVA agevolata si applica sia sulle prestazioni di servizi che sulle cessioni di beni nel momento in cui i lavori vengono svolti nell'ambito di un contratto di appalto.
Ricordiamo che l'applicazione dell'IVAridotta costituisce una misura volta a sostenere il settore dell'edilizia.
Prima di entrare nel merito del discorso relativo all'IVA ridotta edilizia, facciamo una dovuta premessa, ovvero spieghiamo brevemente quali siano gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio che determinano il trattamento fiscale agevolato.
Inoltre cercheremo di chiarire cosa si intende per beni significativi, questione di estrema importanza nel momento in cui si deve effettuare il controllo della fattura rilasciata dalla ditta esecutrice.
Sulla base di quanto disposto dall'articolo 7 c 1 lett b) della legge 488/1999 i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria comportano l'applicazione di un'aliquota ridotta pari al 10%. Requisito necessario è che i predetti lavori vengano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
L'agevolazione del 10% si applica sulle cessioni di beni solo qualora la loro fornitura da parte della ditta esecutrice faccia parte del contratto di appalto. Un regime a parte vige per i beni cosiddetti significativi dei quali ci occuperemo qui di seguito.
Abbiamo detto che in caso di contratto d'appalto l'Iva pari al 10% si applica anche ai beni ceduti se è l'impresa a fornirli. Nel caso in cui l'appaltatore, per ottemperare agli obblighi presi, debba fornire dei cosiddetti beni di valore significativo, l'IVA agevolata potrà applicarsi solo fino a concorrenza del valore della prestazione dell'appaltatore, al netto del valore dei beni stessi.
Si dovrà applicare il 10% sulla differenza tra la prestazione complessivamente considerata e l'importo dei beni significativi.
Facciamo come esempio quello riportato dall'Agenzia delle Entrate che ha affrontato l'argomento con la circolare del 23 novembre 2018.
Ipotizziamo che il costo totale della prestazione sia di 10.000 euro e che il costo della manodopera si pari a 4000 euro. Qualora il valore dei beni significativi che la ditta dovrà fornire sia pari a 6000 euro, ad esempio per rubinetteria e sanitari), l'Iva al 20% dovrà essere applicata su 4000 euro, ovvero sulla differenza tra 10000 euro (costo complessivo) e 6000 euro (beni significativi).
Sul valore residuo dei beni significativi, cioè le restanti 2000 euro, l'Iva dovrà essere applicata nella misura ordinaria, ovvero il 22%.
I beni significativi sono beni individuati dalla normativa in materia. In riferimento ad essi la legge li descrive come quelli che abbiano una certa rilevanza rispetto alle altre forniture offerte con le altre prestazioni agevolate.
Il Decreto delle Finanze del 29 12 1999 riporta il seguente elenco dei beni di valore significativo:
La regola generale è che l'applicazione dell'IVA agevolata quando vi siano beni significativi riguarda i soli beni considerati nella loro interezza e non le singole parti o i pezzi staccati che li compongono.
Un aspetto da esaminare, per completare l'esame fin qui effettuato, è dunque quello relativo alle parti staccate dei beni significativi, che vengono fornite insieme a questi ultimi dalla ditta esecutrice dei lavori.
Per capirne il regime fiscale si dovrà in questo caso appurare se esse abbiano o meno rilevanza autonoma. Qualora si ritengano componente essenziale del bene significativo, ne seguiranno le sorti anche dal punto di vista fiscale con effetti sull'aliquota applicabile.
Sul punto l'Agenzia delle Entrate fa dei veri e propri esempi a chiarezza dei dubbi che possono sorgere sulla questione. Poniamo l'attenzione ad esempio sulle tapparelle.
Esse si ritengono funzionalmente autonome rispetto agli infissi. A differenza degli infissi che consentono l'isolamento e il completamento degli immobili, le tapparelle hanno funzione diversa e sono installate allo scopo di proteggere dagli agenti atmosferici e per tutelare le parti interne della casa dalla luce e dal calore. Vista tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni, il valore delle tapparelle deve essere considerato a parte rispetto al costo degli infissi ( beni significativi).
Ne consegue che le tapparelle sono comprese nel valore della prestazione di servizio al quale si applica l'IVA agevolata pari al 10%.
Vi sono dei casi in cui l'Iva agevolata non potrà mai essere applicata.
L'ultima questione che trattiamo nel presente articolo consiste nelle regole che devono essere rispettate affinché si possa fruire del regime fiscale agevolato.
Per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale che prevede una riduzione dell'IVA applicata al 10% è necessario seguire determinate regole, in fase di compilazione della fattura e ricevuta fiscale.
Il prestatore d'opera o l'impresa appaltatrice dovranno compilarla in modo corretto provvedendo a riportare il valore complessivo della prestazione (la manodopera) e il valore dei beni significativi. Solo in questo modo si potrà determinare con esattezza l'importo preciso sul quale verrà applicata l'Iva al 10% e quello invece soggetto all'aliquota ordinaria.
A far data dal 1° gennaio 2018, chi esegue l'intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria è tenuto ad indicare nella fattura rilasciata al cliente la differenziazione suddetta, affinché il cliente possa verificare la correttezza dell'Iva applicata.
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