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Iva agevolata al 10% per ristrutturazione edilizia

Come funziona l'applicazione dell'Iva quando di intendono eseguire dei lavori di recupero del patrimonio edilizio. Cosa sono i beni significativi e loro regime
Pubblicato il

Che cos'è l'IVA agevolata?


Quando ci si appresta a effettuare dei lavori di ristrutturazione nell'ambito della propria abitazione è bene avere chiaro quale sia l'ammontare dell'IVA che deve essere applicata dall'impresa esecutrice. Al fine di non avere spiacevoli sorprese e conseguire il risparmio dovuto, si rende necessario conoscere cosa dice la legge in materia.

Per questo, nel proseguo dell'articolo, illustreremo i casi in cui l'IVA applicata deve essere pari al 10% e non pari al 22% come in caso di Iva ordinaria. In riferimento a lavori di recupero del patrimonio edilizio, l'impresa che esegue le opere deve applicare l'IVA sul materiale utilizzato e sulle prestazioni di manodopera. L'IVA agevolata si applica sia sulle prestazioni di servizi che sulle cessioni di beni nel momento in cui i lavori vengono svolti nell'ambito di un contratto di appalto.
Ricordiamo che l'applicazione dell'IVAridotta costituisce una misura volta a sostenere il settore dell'edilizia.

Iva agevolata al 10%
Prima di entrare nel merito del discorso relativo all'IVA ridotta edilizia, facciamo una dovuta premessa, ovvero spieghiamo brevemente quali siano gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio che determinano il trattamento fiscale agevolato.

Inoltre cercheremo di chiarire cosa si intende per beni significativi, questione di estrema importanza nel momento in cui si deve effettuare il controllo della fattura rilasciata dalla ditta esecutrice.

Iva agevolata e beni significativi

In quali categorie rientrano i lavori di recupero del patrimonio edilizio?



  • Interventi di manutenzione ordinaria, intendendosi per tali le opere di riparazione e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle finalizzate a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

  • interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali le opere volte a rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei fabbricati, oppure realizzare servizi igienico sanitari e tecnologici, purché non determinino un aumento della volumetria complessiva dell'edificio o una modifica della sua destinazione d'uso;

  • interventi di restauro e risanamento conservativo, ovvero quegli interventi destinati ad assicurare funzionalità dell'edificio e a conservarlo, mediante consolidamento, rinnovo e ripristino degli elementi costitutivi;

  • interventi di ristrutturazione edilizia: si tratta di quegli interventi finalizzati a dare luogo ad una struttura edilizia in tutto o in parte diversa da quella precedente. Si porta ad esempio il caso della demolizione e ricostruzione dell'immobile con mantenimento della stessa volumetria.


IVA agevolata e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria


Sulla base di quanto disposto dall'articolo 7 c 1 lett b) della legge 488/1999 i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria comportano l'applicazione di un'aliquota ridotta pari al 10%. Requisito necessario è che i predetti lavori vengano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

L'agevolazione del 10% si applica sulle cessioni di beni solo qualora la loro fornitura da parte della ditta esecutrice faccia parte del contratto di appalto. Un regime a parte vige per i beni cosiddetti significativi dei quali ci occuperemo qui di seguito.


Beni significativi


Abbiamo detto che in caso di contratto d'appalto l'Iva pari al 10% si applica anche ai beni ceduti se è l'impresa a fornirli. Nel caso in cui l'appaltatore, per ottemperare agli obblighi presi, debba fornire dei cosiddetti beni di valore significativo, l'IVA agevolata potrà applicarsi solo fino a concorrenza del valore della prestazione dell'appaltatore, al netto del valore dei beni stessi.
Si dovrà applicare il 10% sulla differenza tra la prestazione complessivamente considerata e l'importo dei beni significativi.

Facciamo come esempio quello riportato dall'Agenzia delle Entrate che ha affrontato l'argomento con la circolare del 23 novembre 2018.

Ipotizziamo che il costo totale della prestazione sia di 10.000 euro e che il costo della manodopera si pari a 4000 euro. Qualora il valore dei beni significativi che la ditta dovrà fornire sia pari a 6000 euro, ad esempio per rubinetteria e sanitari), l'Iva al 20% dovrà essere applicata su 4000 euro, ovvero sulla differenza tra 10000 euro (costo complessivo) e 6000 euro (beni significativi).
Sul valore residuo dei beni significativi, cioè le restanti 2000 euro, l'Iva dovrà essere applicata nella misura ordinaria, ovvero il 22%.

I beni significativi sono beni individuati dalla normativa in materia. In riferimento ad essi la legge li descrive come quelli che abbiano una certa rilevanza rispetto alle altre forniture offerte con le altre prestazioni agevolate.

Il Decreto delle Finanze del 29 12 1999 riporta il seguente elenco dei beni di valore significativo:

  • ascensori e montacarichi;

  • infissi esterni e interni;

  • caldaie;

  • video citofoni;

  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;

  • sanitari e rubinetteria da bagni;

  • impianti di sicurezza.


Le parti staccate dei beni significativi


La regola generale è che l'applicazione dell'IVA agevolata quando vi siano beni significativi riguarda i soli beni considerati nella loro interezza e non le singole parti o i pezzi staccati che li compongono.

Manutenzione ordinaria
Un aspetto da esaminare, per completare l'esame fin qui effettuato, è dunque quello relativo alle parti staccate dei beni significativi, che vengono fornite insieme a questi ultimi dalla ditta esecutrice dei lavori.

Per capirne il regime fiscale si dovrà in questo caso appurare se esse abbiano o meno rilevanza autonoma. Qualora si ritengano componente essenziale del bene significativo, ne seguiranno le sorti anche dal punto di vista fiscale con effetti sull'aliquota applicabile.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate fa dei veri e propri esempi a chiarezza dei dubbi che possono sorgere sulla questione. Poniamo l'attenzione ad esempio sulle tapparelle.
Esse si ritengono funzionalmente autonome rispetto agli infissi. A differenza degli infissi che consentono l'isolamento e il completamento degli immobili, le tapparelle hanno funzione diversa e sono installate allo scopo di proteggere dagli agenti atmosferici e per tutelare le parti interne della casa dalla luce e dal calore. Vista tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni, il valore delle tapparelle deve essere considerato a parte rispetto al costo degli infissi ( beni significativi).
Ne consegue che le tapparelle sono comprese nel valore della prestazione di servizio al quale si applica l'IVA agevolata pari al 10%.


I casi in cui non spetta iva agevolata edilizia


Vi sono dei casi in cui l'Iva agevolata non potrà mai essere applicata.

Quali sono i casi in cui non è possibile applicare l'IVA al 10%?



  • Ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;

  • ai materiali o ai beni che vengano direttamente acquistati dal soggetto committente;

  • alle prestazioni professionali, pur se realizzate nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di contratti di subappalti.
    In quest'ultima ipotesi, la ditta subappaltatrice deve rilasciare fattura con Iva ordinaria pari al 22% nei confronti dell'impresa appaltatrice la quale, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l'Iva al 10%, sempre che ne sussistano i requisiti necessari.


Le regole per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale


L'ultima questione che trattiamo nel presente articolo consiste nelle regole che devono essere rispettate affinché si possa fruire del regime fiscale agevolato.

Per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale che prevede una riduzione dell'IVA applicata al 10% è necessario seguire determinate regole, in fase di compilazione della fattura e ricevuta fiscale.

Il prestatore d'opera o l'impresa appaltatrice dovranno compilarla in modo corretto provvedendo a riportare il valore complessivo della prestazione (la manodopera) e il valore dei beni significativi. Solo in questo modo si potrà determinare con esattezza l'importo preciso sul quale verrà applicata l'Iva al 10% e quello invece soggetto all'aliquota ordinaria.

A far data dal 1° gennaio 2018, chi esegue l'intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria è tenuto ad indicare nella fattura rilasciata al cliente la differenziazione suddetta, affinché il cliente possa verificare la correttezza dell'Iva applicata.

riproduzione riservata
IVA agevolata per lavori di ristrutturazione
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Alice
    Alice
    Lunedì 4 Luglio 2022, alle ore 21:50
    La rimozione delle mattonelle sulle pareti in cucine e la posatura di nuove mattonelle è considerata manutenzione ordinaria e quindi soggetta ad IVA agevolata al 10%?
    in questo caso non è necessario aprire una DIA in comune, corretto?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Alice
      Mercoledì 6 Luglio 2022, alle ore 17:52
      Ha compreso perfettamente. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Tommaso M.
    Tommaso M.
    Martedì 22 Giugno 2021, alle ore 15:00
    Ho effettuato dei lavori di ristrutturazione nell’appartamento acquistato (con relativa apertura di CILA).
    L’elettricista che ha effettuato tutta una serie di lavori, fornitura di beni compresa, mi ha richiesto un‘ autodichiarazione per l’applicazione in fattura dell’IVA ridotta al 10%
    .La prestazione mi sembra che abbia tutti i requisiti per ricadere nell’ambito del regime con IVA ridotta, in quanto trattasi di lavori di manutenzione straordinaria ed i beni sono stati forniti ed acquistati dalla ditta esecutrice (l’elettricista).
    È corretto che mi venga richiesto un’autodichiarazione?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Tommaso M.
      Mercoledì 23 Giugno 2021, alle ore 20:14
      L'autocertificazione per beneficiare dell'iva agevolata non è indicata, meglio produrre una copia della Cila presentata al comune con la descrizione dei lavori a farsi. La fattura potrà, eventualmente, riportare anche il riferimento alla Cila stessa. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Angelo Fatticcio
    Angelo Fatticcio
    Mercoledì 14 Aprile 2021, alle ore 13:11
    In presenza della CILA comunale per lavori totali di ristrutturazione appartamento, l'acquisto dei pavimenti rientrano nell'IVA agevolata del 10% acquistati dal committente.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Angelo Fatticcio
      Giovedì 15 Aprile 2021, alle ore 18:31
      In caso di interventi di manutenzione straordinaria, le forniture da parte del committente, sono assoggettate all'aliquota ordinaria del 22%. Per beneficiare dell'iva ridotta gli interventi "Pesanti" e devono riguardare "il risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ecc." espressamente riportato nel titolo abilitativo. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Massimo
    Massimo
    Martedì 23 Febbraio 2021, alle ore 10:31
    Sto realizzando una fossa biologica in sostituzione della vecchia non a norma:
    Si tratta di nuova costruzione perché il tecnico ha dovuto aprire una SCiA.
    L'IVA in fattura dovrebbe essere al 4%?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Massimo
      Mercoledì 24 Febbraio 2021, alle ore 16:21
      Se i lavori sono di sostituzione della fossa biologica esistente, l'aliquota Iva da applicare è ridotta al 10%. Se trattasi della costruzione di una fossa biologica, mai realizzata prima ed afferente ad una unità immobiliare destinata a prima casa, l'Iva è al 4%. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Sniepa
    Sniepa
    Mercoledì 27 Gennaio 2021, alle ore 10:33
    Ho aperto una CILA per una manutenzione straordinaria (installazione condizionatore, rifacimento bagno, sostituzione caldaia, rifacimento pavimentazione e sostituzione serramenti).
    Sull'installazione del condizionatore e la sostituzione della caldaia (è lo stesso idraulico che esegue entrambi i lavori) può essere applicata l'iva al 10% oppure sui beni significativi il 22%?
    Stesso discorso per il rifacimento del bagno (impianto, sanitari, rubinetteria), può essere applicata l'IVA al 10%?
    Serve qualche autocertificazione specifica?
    rispondi al commento
    • Manuelamargilio
      Manuelamargilio Sniepa
      Mercoledì 27 Gennaio 2021, alle ore 14:25
      Si applicherà il 10 per cento ma l'impresa dovrà compilare correttamente la fattura.
      rispondi al commento
      • Sniepa
        Sniepa Manuelamargilio
        Mercoledì 27 Gennaio 2021, alle ore 20:54
        Grazie per la risposta.
        otrebbe indicarmi come deve essere fatta la fattura che dovrà emettere l’idraulico (esecutore dei lavori).
        Per non commettere errori e incorrere in problemi in fase di dichiarazione dei redditi.
        rispondi al commento
  • Grazy
    Grazy
    Lunedì 2 Novembre 2020, alle ore 18:44
    Per un lavoro di straordinaria manutenzione in edilizia libera per usufruire dell'iva al 10%, serve una dichiarazione o è sottinteso?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Grazy
      Martedì 3 Novembre 2020, alle ore 10:58
      Non deve fare alcuna dichiarazione. L'impresa applicherà direttamente l'aliquota agevolata al 10%. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Annibalebarca
    Annibalebarca
    Martedì 15 Settembre 2020, alle ore 17:49
    Buona sera. Sto iniziando i lavori di manutenzione straordinaria di un appartamento appena acquistato. La ditta esecutrice ritiene possibile che il committente acquisti il materiale (parquet, sanitari, piastrelle, porte) usufruendo dell'agevolazione dell'IVA al 10%. studiando la normativa invece tale agevolazione viene mantenuta soltanto se è la ditta ad acquistare il materiale. Come può spiegarsi la "resistenza" della ditta? forse che la ditta acquista al 22% e il committente paga il 10% ?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Annibalebarca
      Mercoledì 16 Settembre 2020, alle ore 15:45
      Ha inteso perfettamente. A tutte le forniture si applica l'IVA a 22% sia al committente che all'appaltatore. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Nux85
        Nux85 Pasquale
        Mercoledì 16 Settembre 2020, alle ore 22:43
        Io alla fine ho trovato la ditta giusta ma ancora denoto cose poco chiare sull’IVA.
        Sono passato da una ditta che mi applicava iva 22% su tutto (bocciata) a una ditta dove l’IVA nel preventivo e fatture proprio non c'è ?
        Mi dicono: "noi siamo sotto il regime forfettario, non abbiamo IVA. Quella la dovrai pagare tu l’anno prossimo al 10% con modello F24".
        La mia commercialista afferma: “mai sentito nulla del genere”.
        Nulla deve lui ne’ tantomeno io.
        Ma insomma ma che casino?
        Ma la Legge Tributaria non dovrebbe essere una scienza esatta?
        Ognuno dice la sua, il privato committente si sente in balia di cose diverse e discordanti tra ditte e ditte e ha paura di fare un passo falso e che gli possano togliere le detrazioni in caso di accertamenti poi in seguito?
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Nux85
          Giovedì 17 Settembre 2020, alle ore 11:58
          IL mio consiglio: dia reatta alla Sua commercialista. Lasci perdere costoro e si trovi un impresa edile seria che opta per il regime ordinario e tutto diventa normale. Cordiali saluti.
          rispondi al commento
      • Massimilianoricci
        Massimilianoricci Pasquale
        Lunedì 30 Novembre 2020, alle ore 17:20
        Quindi la procedura corretta per un elettricista è l'acquisto del materiale dal rivenditore sempre al 22 e la fatturazione al suo cliente (materiale+manodopera) al 10 o 4 in base alla tipologia di lavoro eseguito?grazie
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Massimilianoricci
          Lunedì 30 Novembre 2020, alle ore 21:00
          Sì, ha inteso perfettamente. Naturalmente l'iva al 4% si applica solo in sede di nuova costruzione. Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Doc82x
    Doc82x
    Mercoledì 26 Agosto 2020, alle ore 07:40
    Ho una pratica di manutenzione straordinaria in corso e sto rifacendo la fossa biologica con depuratore tramite una ditta specializzata.
    L'IVA è al 10%.
    Nel caso in cui dovessi trasformare la pratica in ristrutturazione edilizia, vale sempre l'IVA al 10'% ?
    Daniele
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Doc82x
      Giovedì 27 Agosto 2020, alle ore 09:38
      Sì, l'iva è al 10% in entrambi i casi. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Frau88
    Frau88
    Venerdì 28 Febbraio 2020, alle ore 21:49
    Ho una cila aperta per modifiche interne e opere di manutenzione straordinaria da realizzare.
    Avendo deciso di fornire io direttamente rivestimenti e caldaia, l’impresa sostiene che io posso pretendere che i fornitori mi applichino iva al 10% ed è pronta a fornirmi una loro dichiarazione da presentare.
    Benché la cosa possa venire a mio favore, ho però il dubbio che si stia sbagliando (datosi che un po’ ho provato ad addentrarmi nella normativa).
    Chi sbaglia?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Frau88
      Lunedì 2 Marzo 2020, alle ore 10:54
      I consigli sono sempre ben accetti ma vanno valutati nella loro applicazione.  Se i lavori di cui alla Cila aperta rientrano nelle opere di manutenzione ordinaria/straordinaria sulle forniture va applicata l'aliquota iva del 22% mentre sulla posa sconta l'iva al 10%.  Se invece i lavori ricadono tra gli interventi di "Edilizia Pesante" come la ristrutturazione edilizia, il restauro e  il risanamento conservativo, con regolare permesso abilitativo da parte del comune, scontano sempre l'iva al 10% (Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 15/E del 12 luglio 2018). Cordiali saluti.
      rispondi al commento
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