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La legge prevede la possibilità, in caso di sentenza di divorzio, per la parte a favore della quale è stato disposto il pagamento dell'assegno divorzile, di chiedere l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Ma devono verificarsi altre condizioni oppure è sufficiente l'emissione del detto provvedimento?
È la domanda a cui ha risposto la Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. 1154 depositata il 18 maggio 2020, di cui parliamo oggi.
Prima, però partiamo dal dato normativo.
Ebbene, le norme coinvolte sono essenzialmente due, quella prevista all'art. 2818 c.c. e quella dell'art. 8 co.2 L. n. 898/1970.
L'art. 2818 c.c. prevede che
I. Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
II. Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto art. 2818 c.c.
Mentre l'art.8 co.2L. n. 898/1970 prevede che la sentenza di divorzio
costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile v. art. 8 co.2 L. n. 898/1970
Il giudizio in commento trae origine, per quel che qui interessa, dalla richiesta di cancellazione dell'ipoteca proposta da un uomo nei confronti della ex coniuge, previo accertamento e declaratoria del fatto che egli non aveva alcun debito nei confronti della donna nonché del fatto che mancavano i presupposti per mantenere l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia dei futuri versamenti dell'assegno di divorzio.
La donna, senza che l'uomo si rivelasse inadempiente, aveva proceduto all'iscrizione dell'ipoteca.
In primo grado, il tribunale dava piena ragione all'uomo: ordinava la cancellazione dell'ipoteca a spese della donna.
La decisione fa riferimento ad un'interpretazione giurisprudenziale (espresso dalle sentenze n. 12309/2004, 12428/1991 e 5184/1979, menzionate nella sentenza in commento) secondo cui l'iscrizione richiesta dall'ex coniuge, per quanto validamente richiesta in presenza di sentenza di divorzio, è soggetta comunque al vaglio posteriore del giudice circa la presenza nel concreto delle condizioni per l'iscrizione dell'ipoteca e relativa quantificazione, ossia il pericolo di inadempimento in capo all'ex coniuge obbligato a corrispondere l'assegno.
La decisione dunque ordina, sempre per quel che qui interessa, la cancellazione dell'iscrizione per assenza delle dette e condizioni e per l'iniquità e sproporzione della somma quantificata.
In secondo grado la situazione si ribalta.
La donna propone appello affermando, per quel che qui interessa, la necessità (invece dell'interpretazione sistematica seguita dal tribunale) di un'interpretazione letterale per cui per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale resta necessaria e sufficiente l'emissione del provvedimento con cui l'ex coniuge è condannato al pagamento dell'assegno divorziale, senza che siano necessari ulteriori presupposti.
Osserva altresì che anche un'interpretazione sistematica porterebbe alla stessa conclusione, rilevando che ove il Legislatore ha ritenuto la necessità della condizione del pericolo dell'inadempimento, lo ha previsto espressamente (v. art. 156 co.4 e 6 c.c.).
La Corte premette che la questione centrale attiene all'esatta interpretazione delle norme contenute negli artt. 2818 c.c. e 8, co.2 L. 898/1970.
Premette che,
in via generale, l'ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c., quale diritto reale di garanzia, è un istituto posto a presidio del diritto del creditore ad essere pienamente soddisfatto, tutelandolo in via preventiva da un eventuale inadempimento posto in essere dal debitore, e con la peculiarità di conferire autonomia al creditore stesso nel procedere all'iscrizione della garanzia ogniqualvolta sia stata emesso in suo favore un provvedimento giudiziale con effetto di condanna al pagamento o altra obbligazione. Nello specifico ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, la facoltà di iscrivere ipoteca giudiziale è rispettivamente contenuta nell'art. 156, quinto comma, c.c. e nell'art. 8, secondo comma, legge n. 898/1970. Si aggiunga che il legislatore, molto recentemente, ha voluto estendere tale ipotesi anche in ambito di negoziazione assistita finalizzata alla separazione o al divorzio, ribadendo all'art. 5, comma 1, del D.L. 132/2014 C.te App. Milano n. 1154/2020
Emerge dunque che il Legislatore ha voluto in ogni occasione porre l'ex coniuge al riparo da eventi non attuali e non imprevedibili al momento del provvedimento idonei a non garantire l'adempimento della prestazione assistenziale.
Conclusione confermata da quanto statuito di recente dalla sentenza delle SS.UU. n. 18287/2018, secondo cui
i principi di uguaglianza dei coniugi, autoresponsabilità e solidarietà ex art. 2, 3 e 29 Cost. rilevano anche nella definizione dei singoli profili economici-patrimoniali post matrimonio, mantenendo in vita, dunque, l'obbligo di reciproca assistenza e di collaborazione in capo agli ex coniugi (C.te App. Milano n. 1154/2020).
L'assegno divorzile conserva quindi la sua funzionecompensativa-perequativa e per assicurare detta funzione occorre garantirne l'esatto adempimento; tra l'altro, trattandosi di una prestazione periodica destinata a durare per un periodo lungo e indeterminato, a maggior ragione dev'essere protetta da possibili eventi che se per un verso potrebbero eliminare i presupposti dell'assegno, o pregiudicare la posizione del beneficiario dello stesso.
Dunque,
anche in considerazione di possibili atti di disposizione del coniuge obbligato non preventivabili e pregiudizievoli nei confronti del creditore, il credito in questione deve essere tutelabile, come tale, sin dal momento della sua insorgenza in forza di provvedimento giudiziale (v. Cass., sent. 5618 del 07/03/2017). C.te App. Milano n. 1154/2020
In tal senso, l'ipoteca giudiziale è un adeguato strumento, senza necessità di altre condizioni.
Né può condividersi, prosegue il provvedimento, l'interpretazione sostenuta dal giudice di primo grado (ed espressa dalla sentenza della Cassazione n.12309/2004) della necessità del pericolo dell'inadempimento anche per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, sulla scorta di una gradazione nelle tutele del coniuge beneficiario dell'assegno, per analogia con altre norme. l'art. 156 c.c. a proposito di separazione, mentre i altri commi prevede una sorta di gradazione, al co.5 prevede che la sentenza di separazione è titolo per l'iscrizione dell'ipoteca), e ciò oltre per il differente tenore letterale, anche per la funzione particolare e rilevante svolta dall'assegno divorzile.
D'altro canto la legge consente al debitore che sia vittima di un abuso dello strumento dell'ipoteca, di chiedere la riduzione dell'ipoteca (art. 2872 c.c.), che è cosa diversa dalla cancellazione; richiesta, quella della riduzione, non avanzata dall'uomo. Le cause di estinzione dell'ipoteca sono peraltro individuate dalla legge (all'art. 2878 c.c.) pertanto la richiesta di cancellazione va respinta.
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