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Ipotizziamo che un genitore decida di donare al figlio un appartamento riservandosi il diritto di usufrutto. L'usufruttuario potrà continuare a vivere nella casa anche se la titolarità della stessa spetterà al figlio, in qualità di nudo proprietario.
Immaginiamo che all'usufruttuario venga notificata una cartella esattoriale per un vecchio debito con l'Agenzia delle Entrate. Segue il preavviso di iscrizione dell'ipoteca da parte del Fisco e la successiva iscrizione di ipoteca.
A questo punto il genitore usufruttuario si chiederà se l'iscrizione dell'ipoteca possa ritenersi una misura legittima o meno non essendo egli titolare del diritto di proprietà.
Il diritto di usufrutto, disciplinato dall'articolo 981 del codice civile, è un diritto reale che consente il godimento di una cosa, mobile o immobile facendone propri i frutti, naturali e civili che siano.
L'usufruttuario potrà usufruire del bene rispettandone sempre la sua destinazione economica.
La titolarità del bene resta al nudo proprietario. La proprietà non sarà più piena poiché il suo contenuto viene limitato dalla presenza di un diretto reale altrui sul medesimo bene.
Chi ha la nuda proprietà potrà continuare a disporre del bene, ad esempio vendendolo, ma non potrà farne uso per tutta la durata dell'usufrutto.
L'usufrutto può essere costituito per legge, per contratto, per testamento o per usucapione.
Prima di entrare nel merito della trattazione occorre chiarire ancora la differenza che intercorre tra due concetti, quello di ipoteca e quello di pignoramento, apparentemente simili ma diversi.
Il Pignoramento è la procedura di esecuzione forzata finalizzata alla vendita del diritto sul bene del debitore affinché, grazie al ricavato, il creditore possa soddisfare le sue ragioni.
L'ipoteca è invece un mero strumento di garanzia per acquisire priorità in caso di espropriazione forzata. Sulla casa gravata da ipoteca il creditore potrà (ma non è obbligato) avviare il pignoramento immobiliare per procedere con la vendita all'asta.
Dopo l'avvenuta iscrizione dell'ipoteca non è detto che il pignoramento venga avviato perché il debitore nel frattempo potrebbe provvedere a saldare il suo debito.
Tornando all'esempio iniziale, qualora l'usufruttuario sia inadempiente per i debiti da lui contratti ci si chiede se il suo diritto di usufrutto possa essere ipotecato dal creditore non soddisfatto, a garanzia del suo credito.
In base a quanto previsto dall'articolo 2814 del codice civile la risposta è positiva.
Spiega infatti la norma che l'ipoteca gravante sul diritto di usufrutto si estingue per cessazione dell'usufrutto.
La cessazione del diritto reale di garanzia avviene per morte dell'usufruttuario o scadenza del termine fissato nel contratto con cui il diritto si costituisce, prescrizione estintiva dell'usufrutto, condizione risolutiva eventuale.
Non vale a estinguere l'ipoteca la rinuncia o l'abuso da parte dell'usufruttuario stesso.
Appurato che in base a quanto sancito dal codice civile all'articolo 2814 è possibile ipotecare il diritto di usufrutto ci si chiede se esso sarà pignorabile.
La risposta anche in questo caso è positiva.
In caso di inadempimento da parte del debitore usufruttuario l'usufrutto può essere pignorato. Questo sta a significare che il creditore potrà mettere all'asta non la proprietà (o meglio nuda proprietà del bene) ma soltanto la possibilità di godere dell'immobile, quindi il diritto di usufrutto per la durata residua dell'usufrutto stesso.
Resta comunque difficile pensare che qualcuno sia interessato ad acquistare solo il diritto di usufrutto e pertanto la procedura esecutiva non sempre porterà i suoi frutti.
Che succede se il creditore insoddisfatto fosse l'Agenzia delle Entrate?
Per quanto riguarda le inadempienze di carattere tributario ci sono contrasti di orientamento tra i Giudici poiché non tutti sono propensi ad estendere l'ambito di applicazione delle norme del codice civile anche alle fattispecie tributarie.
Tuttavia, in base all'orientamento prevalente, il diritto di usufrutto può essere pignorato anche per debiti nei confronti del Fisco e non solo dunque nei confronti di soggetti privati.
Insomma, da quanto esposto possiamo affermare che intestare la casa ad un figlio riservandosi l'usufrutto non salva dai creditori.
Poiché ad essere aggredito dal creditore sarà il diritto di usufrutto il rischio che correrà l'usufruttuario sarà quello di non avere più la disponibilità dell'abitazione qualora la procedura di vendita dovesse andare a buon fine.
Ricordiamo inoltre che, in base a quanto stabilito dall'articolo 555 codice di procedura civile, se il diritto di usufrutto è pignorabile, lo stesso non può dirsi del diritto di uso e abitazione.
L'ipoteca iscritta sul diritto di usufutto si estingue con la morte dell'usufruttuario.
In tal caso il nudo proprietario acquisterà nuovamente la piena proprietà dell'immobile che, una volta cancellata l'ipoteca, sarà nuovamente libero da vincoli di garanzia.
La cessazione del diritto reale di garanzia avviene oltre che per la morte dell'usufruttuario anche in caso di scadenza del termine fissato nel contratto con cui il diritto si costituisce, prescrizione estintiva dell'usufrutto, condizione risolutiva eventuale.
Non vale a estinguere l'ipoteca la rinuncia o l'abuso del diritto da parte dell'usufruttuario stesso.
La disciplina da seguire in caso di pignoramento del diritto di usufrutto è la stessa prevista dalla legge in tema di pignoramento immobiliare.
Siamo infatti di fronte d una procedura di espropriazione forzata avente a oggetto un diritto reale su un immobile, anche se non si tratta del diritto di proprietà.
Il diritto di usufrutto viene posto in vendita all'asta. Il valore del diritto varia in funzione dell'età dell'usufruttuario originale. La durata dell'usufrutto ceduto non è correlata alla durata della vita dell'usufruttuario assegnatario, bensì a quella dell'usufruttuario originario che coincide con il debitore inadempiente.
Resta fermo eventuale termine di durata fissato nel contratto con il quale l'usufrutto veniva costituito.
È fortemente verosimile che la procedura esecutiva possa andare a buon fine se l'usufruttuario è un soggetto giovane. Diversamente non saranno in molti a essere interessati ad aggiudicarsi un diritto che nel giro di poco tempo sarà estinto.
Il valore dell'usufrutto sarebbe in tal caso molto basso e di poco interesse.
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