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Immaginiamo che un soggetto abbia iniziato a coltivare un terreno apparentemene abbandonato, pensando di poterlo acquistare per usucapione una volta trascorsi 20 anni.
In caso di suo decesso possono gli eredi subentrare nel possesso o l'apertura della successione costituisce atto interruttivo dell'usucapione?
Cercheremo di rispondere a questo quesito, analizzando gli istituti giuridici sottesi alla fattispecie sopra descritta.
Come prima cosa vediamo in cosa consiste l'usucapione, quando può compiersi e quali sono gli atti idonei a interromperlo. Tra questi rientra la successione ereditaria?
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario. Questo vuol dire che l'acquisto avviene in totale sicurezza poiché non collegato al diritto di un precedente proprietario. Non è cioè necessario accertare che la proprietà sia stata validamente acquistata dal precedente titolare.
Ne consegue che il bene viene acquistato libero da pesi, vincoli, ipoteche o diritti reali altrui.
In particolare, per l'acquisto di un bene immobile tramite usucapione, è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:
Venendo al punto che qui ci interessa cerchiamo di capire se costituisce interruzione del possesso l'apertura della successione in caso di decesso del possessore.
Apriamo prima una breve parentesi chiarendo in cosa consista la successione ereditaria.
La successione ereditaria a causa di morte è una situazione giuridica in base alla quale, in caso di decesso di una persona, i diritti patrimoniali e le obbligazioni in capo ad essa si trasmettono ai suoi eredi.
La successione si apre al momento della morte coincidente con il momento in cui:
L'apertura della successione avviene nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Stabilire tale luogo è rilevante al fine di stabilire quale sia il giudice competente qualora dovessero insorgere delle controversie.
Abbiamo detto che per il compimento dell'usucapione il possesso deve essere continuo e ininterrotto. Ecco che possiamo rispondere alla domanda posta all'inizio della trattazione. In caso di morte del possessore la trasmissione del bene agli eredi per successione ereditaria costituisce atto interruttivo del possesso?
Secondo la legge alla domanda occorre dare risposta negativa poiché idoneo atto interruttivo dell'usucapione è solo l'azione giudiziaria intrapresa da un terzo, nello specifico, dall'effettivo proprietario del bene posseduto dal defunto.
Solo l'azione legale con la quale il titolare del diritto di proprietà rivendica la proprietà del bene è in grado di interrompere il decorso del tempo ai fini dell'usucapione.
L'apertura della successione a causa della morte del possessore ha un solo effetto, ovvero quello di far subentrare gli eredi nel possesso del soggetto deceduto.
Il tempo necessario ai fini del compimento dell'usucapione dunque continua a decorrere.
Agli effetti della durata del possesso vale il principio in base al quale il possesso dell'erede continua quello del defunto e i due periodi si sommano e si considerano come un unico possesso, dando origine a quella che viene definita successione nel possesso.
Si conserva anche l'originaria qualificazione del possesso: se cioè trattasi di possesso in buona fede anche l'erede continuerà a possedere in buona fede.
Stesso discorso se il defunto aveva posseduto in mala fede.
Dunque il decorso del tempo per usucapire un bene non deve ricominciare daccapo in caso di morte del primo possessore.
La successione nel possesso è un fenomeno di carattere giuridico che si verifica automaticamente ed è collegata unicamente all'accettazione dell'eredità.
Questo vuol dire che non è necessario che l'erede manifesti la propria volontà attraverso un atto specifico. Una volta accettata l'eredità basterà l'immissione nel possesso e la presenza dei requisiti necessari per il compimento dell'usucapione che sono stati sopra descritti.
In base all'articolo 1146 del codice civile che disciplina la successione nel possesso, il legislatore precisa che, anche se il possesso continua nell'erede, una volta avvenuta l'accettazione dell'eredità sarà dalla data dell'apertura della successione che si produrrà tale effetto.
Viene dunque stabilità l'efficacia retroattiva dell'accettazione dell'eredità.
Ne consegue che, nonostante l'accettazione dell'eredità possa avvenire in un momento anche molto successivo rispetto alla morte del de cuius, non vi sarà alcuna interruzione del possesso tra erede e defunto possessore.
Concludiamo la trattazione facendo un piccolo esempio.
Possiamo infatti ipotizzare che Tizio ha posseduto un terreno per 17 anni.
Alla sua morte il figlio Caio eredita il predetto terreno e continua a possederlo pacificamente e in modo continuativo.
Saranno sufficienti altri 3 anni di possesso per poterlo acquistare a titolo di usucapione. Il possesso del padre si somma a quello del figlio che potrà acquisirne la proprietà a titolo originario.
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