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La normativa sulle detrazioni fiscali per la casa è complessa e può capitare per giunta di doverla applicare a situazioni specifiche un po' fuori dall'ordinario. Diventa allora naturale che sorgano svariati dubbi per la sua corretta applicazione.
In questi casi il contribuente confuso e intenzionato a seguire le procedure in conformità alla legge prende spesso la decisione di rivolgersi agli sportelli territoriali dell'Agenzia delle Entrate, dove ci dovrebbe essere personale competente in grado di fornire delucidazioni sulla normativa. Uso il condizionale, perché mi capita spesso di sentire persone che si sono rivolte a più uffici territoriali ponendo il medesimo quesito e ottenendo risposte tra loro in contraddizione. Ciò porta inevitabilmente il contribuente a criticare e giudicare incompetente il personale con cui si è confrontato. In realtà non sempre si tratta di incompetenza. Come detto prima, la normativa è complessa e talvolta difficilmente interpretabile in relazione a casi molto particolari.
Ricordo poi che le risposte fornite dagli uffici territoriali (sia rese oralmente che per iscritto) non hanno valore giuridico, bensì sono fornite come pareri. Pertanto, qualora ci attenessimo alla risposta data dal personale dell'Agenzia delle Entrate e fossimo poi sanzionati per qualche inadempienza o errore, non potremo fare ricorso.
L'Agenzia delle Entrate ci mette però a disposizione uno strumento molto utile e sicuro per sciogliere i dubbi inerenti casi specifici e toglierci da ogni pericolo di sanzione o di perdita delle detrazioni. Lo strumento si chiama Interpello.
L'interpello è un'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di mettere in atto un comportamento fiscalmente rilevante per ottenere chiarimenti in merito ad una norma obiettivamente incerta, da applicare a casi concreti e personali.
Esistono diverse tipologie di interpello. Per quanto riguarda i dubbi inerenti le detrazioni fiscali, lo strumento più adatto è il cosiddetto interpello ordinario, previsto dall'articolo 11 della Legge n.212/2000 (Statuto del contribuente).
L'istanza di interpello ordinario può essere presentata dal contribuente o da coloro che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso. Detti soggetti presentano l'interpello alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente, in relazione al proprio domicilio fiscale.
L'istanza è redatta in carta libera e non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, va consegnata a mano o spedita per posta in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
L'istanza d'interpello deve contenere:
- l'indicazione della specifica tipologia di interpello;
- i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante (codice fiscale, recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli di comunicazione rapida);
- l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo;
- la soluzione interpretativa proposta dal contribuente;
- la procura conferita nel caso in cui l'interpello sia attivato dal procuratore generale o speciale.
Per redigere un interpello ordinario bisogna attenersi in modo rigoroso allo schema richiesto dall'Agenzia delle Entrate. In mancanza dei requisiti necessari, l'Agenzia non può formulare il proprio parere. Per evitare di commettere errori riporto di seguito in quali casi le istanze vengono considerate inammissibili:
- mancanza dei dati identificativi del richiedente e del suo legale rappresentante e mancanza della sottoscrizione;
- istanze presentate dai professionisti privi di procura;
- istanze presentate dai consulenti su questioni prospettate in maniera generale e astratta;
- istanze non sufficientemente circostanziate nella definizione del caso concreto;
- istanze che costituiscono mere riproposizioni di precedenti istanze o richieste di riesame di interpello non preventivo che riguardano casi già sottoposti ad accertamento o controllo o per i quali sono state presentate istanze di rimborso o istanze di annullamento in autotutela;
- istanze presentate in mancanza di condizioni obiettive di incertezza.
La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, entro 120 giorni dalla corretta presentazione e sottoscrizione dell'istanza. Se l'Agenzia non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente.
C'è anche la possibilità che la competente Direzione possa chiedere al contribuente di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della compiutezza della risposta. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello.
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