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L'impianto di sollevamento dell'acqua, più spesso detto autoclave, termine che tecnicamente indica il solo serbatoio in pressione facente parte dell'intera installazione, ha la funzione di consentire all'acqua di raggiungere le varie utenze, a qualsiasi altezza esse siano poste, con la pressione necessaria.
In molte realtà l'autoclave è coeva rispetto alla costruzione dell'edificio; in altri casi è solamente con l'uso delle unità immobiliari che ci si rende conto che la sua installazione non solo è auspicabile ma alle volte, addirittura, necessaria.
La risposta è semplice: a meno che non si tratti d'un intervento urgente (es. totale mancanza d'acqua con gravi disagi), in tal caso l'amministratore potrebbe provvedere di sua iniziativa, la competenza a decidere spetta all'assemblea.
Formulando la domanda in modo diverso: l'installazione ex novo d'un impianto di sollevamento dell'acqua deve considerarsi alla stregua d'una innovazione?
Vale la pena ricordare che per innovazioni delle cose comuni s'intendono, dunque, non tutte le modificazioni (qualunque opus novum), sebbene le modifiche, le quali importino l'alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cass.,23 ottobre 1999, n. 11936; Casa., 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602) (così Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).
È bene ricordare che le innovazioni sono vietate se alterano il decoro dell'edificio, recano pregiudizio alla sicurezza e stabilità del medesimo o rendano alcune le parti dell'edificio inservibili anche ad un solo condomino.
L'innovazione devèessere deliberata dalla maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno due terzi del valore dell'edificio.
Quanto all'autoclave, la risposta non è certa.Infatti se da un lato non può negarsi che dall'installazione dell'impianto, che va ad integrarsi con quello idrico derivi una diversa consistenza materiale di quest'ultimo, oltre che molto spesso un mutamento dell'originaria destinazione d'uso di determinati spazi, dall'altro non può certo dirsi che l'impianto idrico venga ad essere alterato nella sua entità sostanziale.
Proprio quest'ultima considerazione ha portato il Tribunale di Napoli, nell'unico precedente rinvenibile in materia datato 15 luglio 1992, ha pronunciarsi per il carattere non innovativo della decisione sull'installazione di un'autoclave.
Ciò detto non può non rimarcarsi, ulteriormente, che si tratta d'una interpretazione frutto di una valutazione dell'opera basata su un concetto d'innovazione la cui fonte non è di rango legislativo ma di derivazione giurisprudenziale.
Come dire: al mutamento di tale concetto potrebbe doversi riconsiderare anche la valutazione fatta in merito all'installazione dell'impianto di sollevamento dell'acqua.
Quanto alla ripartizione delle spese per l'esecuzione dell'opera non v'è dubbio che le stesse debbano essere suddivise tra tutti i condomini interessati (art. 1123, terzo comma, c.c.) sulla base dei millesimi di proprietà trattandosi d'intervento finalizzato alla prestazione di servizi nell'interesse comune (art. 1123, primo comma, c.c.).
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