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In condominio, è un dato pacifico, l'occupante dell'unità immobiliare è tenuto a corrispondere delle somme di denaro per la gestione delle parti comuni dello stabile.
L'abitazione può essere occupata a vario titolo da diverse persone:
a) dallo stesso proprietario;
b) dall'usufruttuario;
c) da un inquilino.
Nei primi due casi, in relazione alle rispettive posizioni, qualora dovesse manifestarsi uno stato di morosità, entrambi i soggetti potrebbero essere chiamati in causa, direttamente, dall'amministratore di condominio per l'adempimento.In sostanza, oltre al tentativo bonario di recupero del credito, tanto il proprietario, tanto l'usufruttuario, potrebbero essere oggetto di un'azione monitoria per la riscossione coattiva delle somme.
Ciò vuol dire che si vedrebbero notificato un decreto ingiuntivo di pagamento.
La posizione dell'inquilino, invece, è completamente diversa.
Nonostante sia usuale, nella pratica quotidiana, che il conduttore di un appartamento abbia rapporti diretti con l'amministratore dello stabile, nel caso d'improvvisa morosità il mandatario dei condomini sarà costretto a rivolgersi al proprietario dell'unità immobiliare per ottenere le quote non ancora versate.
Un esempio chiarirà quanto appena detto.
S'ipotizzi che il locatario versi direttamente, alle scadenza pattuite, presso lo studio dell'amministratore di condominio, le somme da lui dovute a titolo di oneri condominiali.
All'improvviso, senza alcuna apparente giustificazione, l'inquilino non paga più le quote di sua spettanza cosicchè cominciano ad accumularsi i debiti riferibili all'unità immobiliare detenuta.
In simili circostanze, l'amministratore non potrà in alcun modo agire direttamente contro l'affittuario.
Sul punto, ed in più occasioni, la Corte di Cassazione è stata chiarissima nell'affermare che:
la legge 27 luglio 1978, n. 392 (cosiddetta dell'equo canone) non ha, nei confronti del condominio e per quanto riguarda i contributi e le spese di cui sopra, aggiunto, a quello originario rappresentato dal condomino, un altro debitore, rappresentato dal conduttore delle unità immobiliari facenti parte del condominio.Invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la legge n. 392 del 1978 disciplina unicamente i rapporti tra locatori e conduttore, e, sotto l'aspetto in considerazione, non ha affatto innovato in ordine alla ricordata normativa del codice civile relativa ai soggetti tenuti, nei confronti dell'amministrazione del condominio di un edificio, al pagamento delle spese necessarie per la manutenzione delle case comuni e per la prestazione dei vari servizi nell'interesse comune (Cass. 28 ottobre 1993 n. 10719).
Ciò vuol dire che lo stato di morosità venutosi a creare per le inadempienze dell'inquilino, nell'ambito dei rapporti con il condominio, dovrà essere sanato dal proprietario dell'unità immobiliare che è l'unico soggetto responsabile, e quindi passibile di subire un procedimento d'ingiunzione di pagamento, nei confronti della compagine condominiale.In che modo questa morosità può influire nell'ambito del rapporto di locazione?L'omesso pagamento, ingiustificato, degli oneri accessori (così la Legge n. 392/78 chiama gli oneri condominiali) può portare fino ad una richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento.
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