Inquilino moroso per mancata corresponsione della quota condominiale

In uno stato di morosità, l'amministratore di condominio, oltre al tentativo bonario di recupero del credito, tanto il proprietario, tanto l'usufruttuario, potrebbero essere oggetto di un'azione monitoria per la riscossione coattiva delle somme.
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Mancata corresponsione della quota condominiale


In condominio, è un dato pacifico, l'occupante dell'unità immobiliare è tenuto a corrispondere delle somme di denaro per la gestione delle parti comuni dello stabile.Inquilino moroso in condominio

L'abitazione può essere occupata a vario titolo da diverse persone:
a) dallo stesso proprietario;
b) dall'usufruttuario;
c) da un inquilino.

Nei primi due casi, in relazione alle rispettive posizioni, qualora dovesse manifestarsi uno stato di morosità, entrambi i soggetti potrebbero essere chiamati in causa, direttamente, dall'amministratore di condominio per l'adempimento.In sostanza, oltre al tentativo bonario di recupero del credito, tanto il proprietario, tanto l'usufruttuario, potrebbero essere oggetto di un'azione monitoria per la riscossione coattiva delle somme.


Decreto ingiuntivo di pagamento per gli inquilini morosi


Ciò vuol dire che si vedrebbero notificato un decreto ingiuntivo di pagamento.

La posizione dell'inquilino, invece, è completamente diversa.

Nonostante sia usuale, nella pratica quotidiana, che il conduttore di un appartamento abbia rapporti diretti con l'amministratore dello stabile, nel caso d'improvvisa morosità il mandatario dei condomini sarà costretto a rivolgersi al proprietario dell'unità immobiliare per ottenere le quote non ancora versate.

Un esempio chiarirà quanto appena detto.

S'ipotizzi che il locatario versi direttamente, alle scadenza pattuite, presso lo studio dell'amministratore di condominio, le somme da lui dovute a titolo di oneri condominiali.

All'improvviso, senza alcuna apparente giustificazione, l'inquilino non paga più le quote di sua spettanza cosicchè cominciano ad accumularsi i debiti riferibili all'unità immobiliare detenuta.

In simili circostanze, l'amministratore non potrà in alcun modo agire direttamente contro l'affittuario.Inquilino moroso in condominio

Sul punto, ed in più occasioni, la Corte di Cassazione è stata chiarissima nell'affermare che:
la legge 27 luglio 1978, n. 392 (cosiddetta dell'equo canone) non ha, nei confronti del condominio e per quanto riguarda i contributi e le spese di cui sopra, aggiunto, a quello originario rappresentato dal condomino, un altro debitore, rappresentato dal conduttore delle unità immobiliari facenti parte del condominio.Invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la legge n. 392 del 1978 disciplina unicamente i rapporti tra locatori e conduttore, e, sotto l'aspetto in considerazione, non ha affatto innovato in ordine alla ricordata normativa del codice civile relativa ai soggetti tenuti, nei confronti dell'amministrazione del condominio di un edificio, al pagamento delle spese necessarie per la manutenzione delle case comuni e per la prestazione dei vari servizi nell'interesse comune (Cass. 28 ottobre 1993 n. 10719).

Ciò vuol dire che lo stato di morosità venutosi a creare per le inadempienze dell'inquilino, nell'ambito dei rapporti con il condominio, dovrà essere sanato dal proprietario dell'unità immobiliare che è l'unico soggetto responsabile, e quindi passibile di subire un procedimento d'ingiunzione di pagamento, nei confronti della compagine condominiale.In che modo questa morosità può influire nell'ambito del rapporto di locazione?L'omesso pagamento, ingiustificato, degli oneri accessori (così la Legge n. 392/78 chiama gli oneri condominiali) può portare fino ad una richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento.

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Inquilino moroso in condominio
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  • Gege Narci
    Gege Narci
    Mercoledì 12 Aprile 2017, alle ore 14:44
    Al mio inqulino e' stato richiesto il pagamento di spese pregresse non contabilizzate dai precedenti amministratori.
    Al suo rifiuto ad un primo sollecito dell'amministratore per una cifra molto superiore a quella poi risultata nel consuntivo non ancora approvato (se ne discutera' a giorni), l'inquilino paga regolarmente il condominio e risulta a credito per una cifra inferiore alle spese pregresse.
    Tranquillamente l'amministratore nel riepilogo consuntivo addebita al proprietario tutto  il sospeso dell'inquilino al quale accredita invece la somma versata in piu' asserendo che sono gestioni separate e non puo' accreditare l'importo.
    É corretto?
    Non sarebbe stato piu' corretto indicare il tutto all'inquilino che visto l'importo ridotto potrebbe anche essere invogliato al pagamento?
    Secondo Voi?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Gege Narci
      Mercoledì 12 Aprile 2017, alle ore 15:26
      Sarebbe stato corretto dire quanto l'inqulino ha realmente versato e se e quanto deve avere restituito oppure ancora corrispondere.
      rispondi al commento
      • Gege Narci
        Gege Narci Lucag1979
        Mercoledì 12 Aprile 2017, alle ore 15:52
        Ti ringrazio.
        L'amministratore insiste trattarsi di gestioni separate e non puo' portare a credito sul pregresso.
        rispondi al commento
    • Salvatore
      Salvatore Gege Narci
      Lunedì 16 Maggio 2022, alle ore 15:58
      A mio parere sul consuntivo dovrebbe comparire solo il proprietario.
      L’inquilino non è un condomino ed e il proprietario che deve chiedere lumi all’amministratore.
      rispondi al commento
  • Antonio Marocchio
    Antonio Marocchio
    Martedì 7 Dicembre 2010, alle ore 10:36
    Ho un inquilino con affitto arretrato di tre mesi devo fargli scrivere da un avocato o posso farlo io cosa devo mettere nella lettera? mi potete aiutare?
    rispondi al commento
  • Polimeni Domenico
    Polimeni Domenico
    Martedì 13 Aprile 2010, alle ore 11:38
    Non mi è chiaro cosa succede se l'appartamento, non abitabile, è in comune ed indiviso con persona soggetta a fallimento
    rispondi al commento
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